La notifica fiscale mancata si deposita all’albo perentorioNotifica fiscale mancata: secondo la Cassazione l’affissione all’albo comunale costituisce adempimento sufficiente per la legittimità del procedimento notificatorio, non essendo quindi necessaria la raccomandataLa Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6102 del 16 marzo 2011, ha stabilito che nel caso in cui il contribuente è irreperibile, la notifica di un atto di accertamento è eseguita in modo rituale solo con l’affissione dell’avviso nell’albo comunale. Infatti, non è necessaria la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, come disposto dall’art. 140 del Codice della procedura civile. Fonte: Il Sole 24 Ore
"quando non si sa attaccare il ragionamento, si attacca il ragionatore"
"quando non si sa attaccare il ragionamento, si attacca il ragionatore"
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19/03/2011, ore 10:55
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19/03/2011, ore 22:43
DEBORAera una norma che si applicava già abitualmente per qualsivoglia notificazioni giuridiche e legalizzate,perciò credo che la sentenza si riferisca specificatamente agli atti di natura fiscale.E comunque l'albo si chiama < pretorio > non |
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21/03/2011, ore 18:21
mica l'ho scritto io l'articolo. L' Ho riportato con copia+incolla tale e quale. |
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21/03/2011, ore 21:27
Ancora peggio.............e comunque non era un |
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