Leggendo sul sito di Equitalia-PROCEDURE DI RISCOSSIONE- ho estrapolato la parte che riguarda la procedura di riscossione verso terzi:
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Altra procedura è il pignoramento dei crediti presso terzi. Se il debitore vanta un credito nei confronto di un terzo, Equitalia può recuperare direttamente da quest’ultimo quella somma entro i limiti dell’importo dovuto (es. si chiede al datore di lavoro di versare parte dello stipendio del lavoratore direttamente a Equitalia). In questo caso, il debitore ha 60 giorni per contestare il provvedimento.
Attenzione: il pignoramento dello stipendio/pensione e di altre somme relative al rapporto di lavoro è più leggero nei confronti delle persone con meno disponibilità economiche:
se lo stipendio mensile non supera 2.500 euro, la quota pignorabile è un decimo;per somme mensili comprese tra 2.500 e 5.000 euro è un settimo;se lo stipendio mensile supera i 5.000 euro, la quota massima che si può pignorare è un quinto.Secondo quanto disposto dalle recenti modifiche normative il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità.
Quindi ho capito bene che avendo una pensione meno di 2500 euro mensili, la massima quota pignorabile è 1/10 della stessa, ma sempre se ho capito bene, avendo solo l'accredito mensile della pensione e non avendo altro ne sul c/c ne ad altre parti, la rata, essendo sempre l'ultima rata, resta sempre nella mia piena disponibilità. Ho capito bene?