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buon giorno a tutti mi chiamo luca iperteso, in questo periodo particolarmente..... socio di maggioranza di una srl ricevo avviso di accertamento da e.16.000,00 come società, per presunzione d'evasione. l'agenzia delle entrate pretende l'applicazione delle tabelle provvigionali , nel caso di intermediazione immobiliare, dettate dagli usi e costumi locali, per gli acquirenti e i venditori di immobili. Ci è stato facile applicare le percentuali a tutti gli acquirenti, ma non è stato possibile farlo con tutti i venditori, che spesso sono amici, spesso decidono loro se pagare le provvigioni, e la nostra società li ha sempre accontentati pur di percepirle da parte acquirente. Successivamente ricevo accertamento personale (come socio) legato allo stesso motivo di prima.

Ho 2 quesiti da porre: il primo è se posso avere pareri da voi approfondendo di più l'argomento. Il secondo riguarda la nullità o meno dell'avviso successivo. L 'agenzia lo spedisce il 30/12/2011, mi viene notificato il 10/12/2012 e si tratta della mia dichiarazione dei redditi presentata in via telematica il 18/07/2007 relativa all'anno d'imposta 2006. Rigrazio tutti Luca

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Allora

- per il primo quesito occorrerebe leggere l'avviso di accertamento, verificare le tue dichiarazioni e valutare la prassi e la dottrina. E' impossibile darti un parere generico e la cosa migliore è che tu ti rechi all'AE con il vostro commercialista e, se vuoi, torni qua, spieghi bene quello che ti hanno detto, il parere del commercialista e vediamo se possiamo essere d'accordo o meno.

- per il secondo quesito, immagino che tu ti riferisca alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2006 che ti è stato notificato il 10/01/2012 (e non come tu scritto 10/12/2012). Se è così tale atto è nullo in quanto la decadenza era il 31/12/2011.



"Se ti devo un dollaro io ho un problema, ma se ti devo un milione di dollari allora il problema è tuo" John Maynard Keynes

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ti ringrazio ho un appuntamento il 20 c.m. Per quanto riguarda la nullità o meno, purtroppo stando sveglio sino a tardi e navigando un pò ho scoperto che la notifica è regolare e nei termini previsti, in quanto per l'ae vale la data di spedizione (30/12/2011) mentre per il contribuente ai fini dei ricorsi ecc. vale la data di ricezione(10/01/2012 scusa l'errore avevo gli occhi fuori dalle orbite). Bada bene lo dice la giurisprudenza "...per il notificante, nella data di consegna dell'atto

all'agente notificatore ovvero, nell'ipotesi di notificazioni dirette, nella data di spedizione; per il destinatario nella data di ricevimento dell'atto....."Corte Costit. 26/11/02 n447... hai qualche notizia o migliore precisazione ? Ti ringrazio tanto.... purtroppo per quanto riguarda il 1° quesito mi piacerebbe confrontarmi con altri oltre al commercialista al quale per ora abbiamo dovuto rinunciare per ragioni economiche. Grazie ancora per me è la prima volta in un forum

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leggi qua http://www.innovazionediritto.unina.it/archivionumeri/0604/piccirilli.html in ogni caso provo a dare una occhiata alla Banca Dati del Sole 24 ore.

Per quanto riguarda il discorso del commercialista è più delicato poichè senza l'ausilio di un professionista è dura portare avanti la cosa. Sopratutto se intendete andare in CTP. Provo comunque, anche qua, guardae un pò la giurisprudenza e vediamo se troviamo qualcosa che può fare al caso tuo.



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Grazie ancora, il mio appuntamento con l'ae è per ora un'istanza con adesione alla quale ho allegato un memoriale composto:dagli atti notarili, che per

fortuna riportano già da quell'anno quanto le parti hanno versato al mediatore; dichiarazioni sottoscritte dai clienti (venditori) e dal mediatore ai tempi dei contratti,dalle quali si evince che alla chiusura della trattativa non sono stati versati compensi; dichiarazioni testimoniali di oggi da parte di tutti i venditori

che descrivono dettagliatamente tutte le fasi delle trattative dall'acquisizione alla vendita e spiegano loro stessi tutte le motivazioni. Tutta questa solidarietà da parte loro mi ha commosso.....Di certo sò che i rogiti notarili firmati dinnanzi ai notai sono documenti di un certo spessore..... ma tutto ciò può bastare come"onere probatorio a carico dell'accertato? Cosa((((( .........o!)))) possiamo fare di più? E' pur vero che l'onere della prova è stato spostato a carico del contribuente dalle recenti sentenze, ma non è possibile secondo Voi che anche all'ae spetti un minimo di onere probatorio per portare avanti i ricorsi?

Grazie ancora!!!

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Per il discorso della notifica, la banca dati del Sole 24 ore così afferma "secondo un prevalente indirizzo giurisprudenziale, l’avviso di accertamento deve ritenersi notificato il giorno in cui è stato consegnato all’agente postale e non quando è stato ricevuto dal contribuente"

Per l'altro discorso invece è un pò più complicato e dipende anche da chi hai di fronte. Per mia esperienza professionale ho sempre avuto degli ottimi rapporti con l'AE. Ho conosciuto persone realmente preparate ed in gamba. Persono che capivano motivazioni e aiutavano nel procedere.

Il tuo caso è particolarmente interessante, ti spiace tornare e dirci come è andata?



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