Salve a tutti,volevo proporvi il seguente quesito-problema che sto affrontando.Dovrei proporre un ricorso avverso una cartella esattariale per una tassa della camera di commercio del 2005 per un'attività di mio padre che nel 2005 era ormai estinta da anni. Mio padre arrivata la tassa della camera di commercio non ha reclamato o fatto ricorso e di conseguenza hanno passato tutto al recupero credito Montepaschi Serit in Sicilia che adesso ci chiede la somma. Ecco quindi io da un lato sono andato sul sito della montepaschi e ho scaricato il modulo per sospendere la cartella però nel modulo c'è scritto anche che per sospendere si deve proporre ricorso alla commissione tributaria. Essendo un laureando in giurisprudenza sto scrivendo io il ricorso con tutte le motivazioni però non riesco a capacitarmi della prassi burocratica. Mi spiego meglio: sono andato su un sito di un'altra associazione che scrive le seguenti cose:CHI PUO' PROCEDERE (E STARE IN GIUDIZIO) L'ente locale o il ministero possono essere presenti autonomamente o tramite dirigenti o titolari -rispettivamente- degli uffici tributi e di quelli adibiti al contenzioso. Gli altri soggetti possono anche stare in giudizio mediante procura generale o speciale e devono essere assistiti da un difensore abilitato (che, a seconda della materia trattata, puo' essere un avvocato, un dottore commercialista, un ragioniere o un perito commerciale, un consulente del lavoro non dipendenti della pubblica amministrazione, etc., purche' iscritti nei relativi albi professionali).Se la controversia ha un valore inferiore ad euro 2.582,28 il difensore non e' obbligatorio e il ricorrente puo' anche agire da solo. Per valore si intende l'importo del tributo al netto di interessi e di eventuali sanzioni. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni, il suo valore e' costituito dalla somma delle stesse.IL PROCEDIMENTO Il ricorso va presentato alla Commissione competente entro 60gg dalla notifica dell'atto. Se esso riguarda un "rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti" il termine decorre dal novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di restituzione e scade al termine della prescrizione prevista per quel rimborso.Il termine di presentazione e' perentorio, pertanto se non viene rispettato l'atto non e' piu' impugnabile.PRIMA FASE, PROPOSIZIONE DEL RICORSODev'essere presentato direttamente alla controparte (ufficio del ministero delle Finanze, ente locale, concessionario) utilizzando, alternativamente, queste modalita':* spedizione dell'originale in bollo tramite raccomandata A/R senza busta;* consegna diretta dell'originale in bollo presso l'ufficio finanziario (o ente locale o concessionario), con rilascio, da parte dell'impiegato addetto, di una ricevuta; * notifica tramite ufficiale giudiziario (secondo quanto previsto dal codice di procedura civile all'art.137 e segg.), con consegna allo stesso di due originali in bollo.Devono essere indicate:* la commissione tributaria cui e' diretto il ricorso (quella competente territorialmente, che deve risultare riportata sull'atto);* il nome del ricorrente e del suo legale rappresentante, della residenza o sede legale (o domicilio eventualmente eletto all'uopo), e il codice fiscale;* l'Ufficio del ministero delle Finanze o dell'ente locale o del concessionario della riscossione nei cui confronti e' proposto il ricorso;* l'atto impugnato e l'oggetto della domanda;* i motivi;* la sottoscrizione -di tutte le copie- da parte del ricorrente e del suo eventuale difensore (nei casi in cui venga -volontariamente o obbligatoriamente- utilizzato).Qualora le suddette indicazioni manchino o siano incerte (con eccezione del codice fiscale), il ricorso e' inammissibile.SECONDA FASE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIOIl ricorrente, dopo aver presentato il ricorso, deve "costituirsi in giudizio" presso la competente commissione provinciale tributaria, ovvero presso quella nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario, l'ente locale o il concessionario del servizio della riscossione che ha emesso l'atto. I dati di detta commissione dovrebbero essere riportati sull'atto stesso. La costituzione in giudizio va fatta entro 30gg dalla proposizione del ricorso, pena l'inammissibilita' del ricorso stesso (termine perentorio), depositando presso la segreteria della commissione (o spedendo per raccomandata a/r senza busta, come disposto dal d.l.203/2005 a seguito della sentenza della corte costituzionale n.520/2002) uno dei seguenti atti:* l'originale del ricorso notificato dall'ufficiale giudiziario;* copia del ricorso consegnato direttamente, o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata. In questo caso e' il ricorrente che attesta la conformita' della copia con l'originale. In caso di difformita' il ricorso diventa inammissibile;* l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, e gli altri documenti utili alla controversia.Tutta questa documentazione costituisce il fascicolo del ricorrente.Anche la controparte, ovvero l'ufficio del ministero, l'ente o il concessionario nei cui confronti e' stato presentato il ricorso, deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso. In questo caso il termine della costituzione in giudizio non e' perentorio, infatti un eventuale ritardo non comporta la inammissibilita'. Anche in questo caso la costituzione e' fatta tramite deposito presso la segreteria della commissione di un fascicolo (contenente controdeduzioni, prove, eccezioni, etc.) in tante copie quante sono le parti in giudizio.Sospensione dell'atto impugnatoIl ricorrente puo' chiedere, quando dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, la sospensione degli effetti dello stesso tramite istanza di sospensione motivata da presentarsi con il ricorso o con atto separato e da notificarsi alle altre parti. La decisione in merito viene presa dal collegio con ordinanza non impugnabile, dopo aver sentito le parti. La sospensione, che "congela" l'atto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, puo' anche essere parziale o subordinata al rilascio -da parte del ricorrente- di specifiche garanzie (cauzione, fideiussione). Dal momento in cui viene emanata l'ordinanza di sospensione, la controversia dev'essere trattata entro 90 giorni.------ cioè è un casino, mi dite in sintesi la prassi da seguire? devo mandare una raccomandata alla commissione provinciale, poi costituirmi in giudizio in che senso? sarò chiamato oppure entro 30 gg devo andare io spontaneamente in commissione? devo mandare il ricorso pure alla camera di commercio e alla montepaschiserit che è l'ente che riscuote per conto della camera di commercio? Illuminatemi.
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26/12/2008, ore 20:53
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26/12/2008, ore 22:34
Il ricorso va fatto nei termini 60 gg;veda fase 1; se l'importo nn supera 2582,28 euro,può farsi assistere da un ragioniere o dottore in economia iscritto all'albo e dovrà pagarlo Lei;le raccomandate RR le paga Lei, i bolli sono a suo carico (14,20) ,può produrre tutta la documentazione che ritiene a suo favore ma depositandola nei tempi stabiliti,mi pare che siano fasi semplici, deve seguirle passo passo,se dimentica di spedire una a/r il ricorso nn viene fatto:faccia 2 conti dei bolli,delle raccomandate che dovrà inviare,eventualmente se decidesse di avvalersi di un ragioniere quanto costa e confronti tutte le spese con l'importo della sanzione che nn ha scritto a quanto ammonta; l'udienza può essre a porte aperte o chiuse..... |
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27/12/2008, ore 13:06
si ma io il ricorso devo farlo contro la montepaschi serit oppure contro la camera di commercio... cioè contro l'ente che mi ha imposto la tassa ingiusta o contro l'agente che la riscuote per conto della camera di commercio. |
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27/12/2008, ore 13:18
Ma la tassa era dovuta oppure no? Si informi presso la ccia avrà amggiori chiarimenti e saprà se conviene o meno il ricorso. |
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27/12/2008, ore 13:30
Ciao.Il ricorso va fatto ovviamente contro l'Ente impositore, avverso il quale si contesta la legittimità del tributo iscritto a ruolo (nel tuo caso contro la CCIA, dunque); tuttavia, per consuetudine e convenienza si chiama in causa anche il Concessionario.Ricorso contro entrambi, quindi.Ciò detto, stante la palese insussistenza della pretesa creditizia che si evince dal tuo caso, proverei a percorrere la strada dell'Autotutela (senza decadere dai termini utili per il ricorso, ovviamente).Un saluto |
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