Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68196  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 12697

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Nell'aprile del 2008 vendevo la mia moto ad un privato per 500 euro, contratto registrato presso il comune di Stra (ve), dopo qualche anno cominciano ad arrivare comunicazioni e solleciti da parte della regione veneto che pretende negli anni il pagamento della tassa di circolazione per quella moto. Il 12 di novembre mi arriva senza alcun preavviso una cartella esattoriale di equitalia sempre per quella moto anno 2008/2009 e in ultimo un avviso di pagamento per il prossimo anno 2013/2014. Insospettito, faccio qualche indagine in internet e scopro che quella persona a cui avevo venduto la moto nel 2008 non aveva mai provveduto a trascrivere il passaggio di proprietà al PRA di Ve, perciò sarei ancora io il proprietario. Il 12 luglio del 2010 (perciò dopo 2 anni dall'acquisto della moto) è deceduto sul colpo scontrandosi con un'auto che gli aveva tagliato la strada e che la revisione della moto era scaduta 3 mesi prima. Immagino che la moto sia completamente distrutta, ma mai ho avuto nessuna informazione a riguardo neanche dal reparto motorizzato del vigili urbani di Mestre che in quella occasione erano stati chiamati per fare i rilievi e le indagini sul luogo dell'incidente. Tutte queste informazioni le ho desunte qualche giorno fa dall'archivio di un quotidiano locale che a suo tempo pubblicò l'articolo. Cosa posso fare adesso? Devo continuare a farmi vampirizzare da regione veneto e equitalia? grazie a chi vorrà rispondere.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 4 di 4
Vai alla pagina [1 2 3 4]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Solo cazzari (a parte Hannibal) a rispondere agli utenti ...

Allego questo documento dell'ACI che spiega a fondo come risolvere il problema:

Automobile Club d italia

Ufficio Provinciale di Padova

Mancata trascrizione di un passaggio di proprietà

Se l'acquirente non trascrive al Pra il passaggio di proprietà il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo e quindi può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tassa auto non versata, contravvenzioni al codice della strada).

Per ovviare a queste conseguenze sono previsti una serie di rimedi:

• trascrizione a tutela del venditore

il venditore rimasto intestatario può richiedere la trascrizione di un nuovo atto, rinnovando la dichiarazione di vendita; in questo caso non è necessario esibire il Certificato di Proprietà

• perdita di possesso per dichiarazione sostitutiva

L'intestatario può effettuare una perdita di possesso con un'autocertificazione ove dichiara l'indisponibilità del mezzo (il modulo è in distribuzione gratuita nei ns. uffici). Tale formalità non è però retroattiva, decorre dalla data di presentazione al PRA e offre la sola tutela fiscale (cessazione dall'obbligo del pagamento del bollo auto e delle multe da infrazione stradale)

• ricorso al Giudice di Pace

E' possibile ricorrere al Giudice di Pace per ottenere una sentenza che produca gli effetti di un trasferimento di proprietà (se si dispone dei dati dell'acquirente) o di una perdita di possesso. La sentenza ha il vantaggio di essere retroattiva, libera cioè il vecchio intestatario al Pra da qualsiasi responsabilità dal momento in cui si accerta essere avvenuto il trasferimento di proprietà.

Al Giudice dovrà essere evidenziato lo svolgersi dei fatti e dovranno essere prodotte tutte le prove possibili (es. documenti in originale o in copia) anche testimoniali.

Copia conforme della sentenza definitiva andrà depositata dalla parte interessata al Pra per la trascrizione (il Pra non procede d'ufficio alla trascrizione).

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.aci.it alla sezione "per circolare".



Zanzarone Malefico
Zanzarone Malefico

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Le parole volano, ma non sono solo sterili convenzioni, hanno un signicato preciso. Salvo errore, dal mio punto di vista, Il cazzaro è hannibal, che parlava ancora di "atto di vendita" e non di documentazione alternativa sostitutiva, là dove diceva:

Per l'esonero dal pagamento del bollo auto si presentano al Pra tutti i documenti -con data certa- che dimostrino l'indisponibilita' del veicolo; tra questi l'atto di vendita redatto nelle forme previste dalla legge. E' bene conservare copia di tutti i documenti consegnati al compratore (carta di circolazione e certificato di proprieta' in particolare) nonche' la propria copia dell'atto di vendita.

Avesse specificato che al posto di "atto di vendita" ci poteva essere la documentazione che avrebbe dovuto servire a trascriverlo o quant'altro, sarei d'accordo, così non era chiaro nemmeno per me che conoscevo già il problema, ma non ne ero certo, non essendo il mio mestiere! E qui zanzarone ha speso due parole in più, ma ha chiarito. Grazie, zanzara. E comunque, di fronte alla imprecisione di hannibal, aveva ragione patos, in quanto l'atto di vendita "ufficiale" non c'era.



.... continuavano a chiamarlo l'ineffabile

g.g.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

La parte che interessa l'autore del post è questa:

• ricorso al Giudice di Pace

E' possibile ricorrere al Giudice di Pace per ottenere una sentenza che produca gli effetti di un trasferimento di proprietà (se si dispone dei dati dell'acquirente) o di una perdita di possesso. La sentenza ha il vantaggio di essere retroattiva, libera cioè il vecchio intestatario al Pra da qualsiasi responsabilità dal momento in cui si accerta essere avvenuto il trasferimento di proprietà.

Al Giudice dovrà essere evidenziato lo svolgersi dei fatti e dovranno essere prodotte tutte le prove possibili (es. documenti in originale o in copia) anche testimoniali.

Copia conforme della sentenza definitiva andrà depositata dalla parte interessata al Pra per la trascrizione (il Pra non procede d'ufficio alla trascrizione).



Zanzarone Malefico
Zanzarone Malefico

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 4 di 4
Vai alla pagina [1 2 3 4]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito