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La TARSU non è applicabile per il 2010 e per il 2011 Stampa Invia 0 commenti Pubblicato indiritto tributario in data20/01/2011 Autore: Villani Maurizio Condividi: L’art. 23 della Costituzione stabilisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.Alla luce di quanto sancito dalla Carta Costituzionale si ritiene legittima l’interpretazione secondo la quale la TARSU non sia più applicabile, in quanto manca una legge che ne preveda espressamente l’applicabilità.I regimi transitori, in base ai quali, dalla data della sua abrogazione e fino al dicembre 2009, si è potuto legittimamente applicare la disciplina della TARSU sono indiscutibilmente decaduti.L’art. 49 del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 al primo comma stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio. Pertanto, è chiara la norma nello stabilire la decorrenza dell’abrogazione del D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993, facendola coincidere con la decadenza del regime transitorio da disciplinarsi nel regolamento di attuazione. E, dunque, è indiscutibile che la sopravvivenza della Tarsu dipenda, per legge, solo ed esclusivamente dalla sopravvivenza di un regime transitorio che la proroghi espressamente (QUOD LEX VOLUIT DIXIT).Il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è il regolamento di attuazione del D.Lgs. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi). All’art. 11, lo stesso regolamento disciplinava il regime transitorio, in conformità con il dettato della norma di cui al comma 5, dell’art. 49 D.Lgs. 22/1997. Tale regime transitorio stabiliva che gli enti locali erano tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione, la cui durata era fissata nel massimo, inizialmente, in tre anni. Il passaggio dalla Tarsu alla Tia del Decreto Ronchi era, dunque, obbligato e doveva essere compiuto entro il termine massimo fissato dal regolamento stesso.Il termine prestabilito dal legislatore nell’art. 11 è stato più volte prorogato fino al 2006, anno in cui entrava in vigore il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, c.d. Codice dell’ambiente. All’articolo 264 il decreto appena citato stabilisce che: “ a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza: i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi). Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto 5 febbraio 1997, n. 22 continuano ad applicarsi sino all’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto.”Per l’applicazione del Codice dell’Ambiente, l’art. 238, comma 6, dello stesso D.Lgs. 152/2006 prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione, che, a tutt’oggi, non è stato ancora emanato. Pertanto, nell’attesa del regolamento attuativo appena citato, ai fini dell’applicazione senza soluzione di continuità della normativa della TARSU rimaneva e rimane ferma la necessità di una proroga espressa del regime transitorio.Nella realtà, con la legge L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), viene implicitamente abrogato il regime transitorio così come previsto dall’art.11 del D.P.R. 158/1999.Essendo stato abrogato il D.Lgs. 22/1997 dall’art. 264 del D.Lgs. 152/2006, viene infatti a mancare il fondamento della norma ex art.11 appena citata, la quale disciplinava un periodo di transizione con la finalità di consentire agli enti locali il graduale adeguamento e la copertura dei costi di gestione della TIA del Decreto Ronchi. Infatti, l’art. 1, comma 184, lett. a) della Legge Finanziaria 2007 ha stabilito che “ il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per il 2008”. Come si evince, dunque, dalla lettera della norma, il nuovo regime transitorio non è più finalizzato alla graduale applicazione del Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), oramai abrogato dal Codice dell’Ambiente, ma, al contrario, ha lo scopo di evitare soluzioni di continuità nel prelievo della tassa sui rifiuti, nell’attesa che venga emanato il regolamento di attuazione del D.Lgs. 152/2006.Successivamente, il D.L. n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, recante “misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” all’art. 5, comma 1, ha stabilito che il nuovo regime transitorio come previsto dal Codice dell’Ambiente era prorogato anche per il 2009»”.

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Dato che hai indirizzato a lui ...secondo te cosa dovrebbe fare il senatore?

M. Gavio Apicio
M. Gavio Apicio

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Di che si parla? Di differenziata? Da noi si fa già........Porta a porta, e naturlamente in contenitori di "plasticO"


Ciao!

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non avete "capito" NULLA, come al solito, io non ho lo scranno a PALAZZO MADAMA e non prendo 15000,00 euri al mese, nell'articolo si parla che la TARSU è scaduta nel 2009.

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Allora avevo capito bene, la cosa si fà interessante cechiamo di approfondire il più possibile. Nell'attesa di una risposta da parte del senatore mi complimento con Rnviato

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si prende nota che Apicio è il Segretario del sen.

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