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Discussione spostata dall'area "Mutui e finanziamenti".

Relativamente a quanto in oggetto, riporto un articolo, molto chiaro ed esaustivo, di Antonella Donati (dal sito on line de "La Repubblica").Un saluto.---------------------------"Entrano in vigore le disposizioni della legge Bersani per la cancellazione senza alcun onere a carico del debitore. La comunicazione sarà a carico delle banche[titolo]Mutuo estinto, notaio addio: per la cancellazione delle ipoteche arriva la procedura semplificata. Dal prossimo 2 giugno, infatti, entrano in vigore le disposizioni della legge Bersani per la cancellazione "d'ufficio" e senza alcun onere a carico del debitore, neppure quello della richiesta. Sarà la banca, o il soggetto che ha erogato il prestito, a dover comunicare alla conservatoria l'estinzione del pagamento, e la conservatoria dovrà provvedere all'annullamento dell'iscrizione. Le disposizioni operative sono contenute in due decreti dell'Agenzia del territorio pubblicati sulla gazzetta Ufficiale del 29 maggio.I mutui interessati - In concreto, grazie alle nuove disposizioni, al termine del pagamento del mutuo la banca è tenuta a rilasciare al debitore l'attestazione dell'avvenuta estinzione del finanziamento e, contestualmente, a trasmettere alle conservatorie - che sono uffici dell'Agenzia del territorio - la relativa comunicazione. La comunicazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dal pagamento. La procedura, come dicevamo, è del tutto automatica: non occorre, quindi, chiedere alla banca di attivarsi, ma l'istituto di credito ha l'obbligo di procedere per legge. Le procedure semplificate riguardano anche i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.I tempi per la cancellazione - L'estinzione non è immediata, perché entro i 30 giorni previsti la banca, che dovesse riscontrare problemi reali, potrà comunicare all'Agenzia del territorio ed al debitore che l'ipoteca permane anche al termine del pagamento. In questo caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca. Il fatto che la cancellazione non sia immediata comporta che chi deve vendere non sempre potrà far ricorso a questa procedura, a meno di non avere i soldi per estinguere il mutuo prima del rogito. Allo stesso modo occorrerà ricorrere ancora al notaio quando si sostituisce un mutuo con un altro, perché altrimenti la nuova banca non potrà iscrivere l'ipoteca.I mutui estinti in precedenza - La cancellazione semplificata, in compenso, vale anche per chi ha estinto il mutuo prima della data di entrata in vigore del decreto Bersani.In questo caso, infatti, la legge prevede che sia possibile la cancellazione "a richiesta". Per questo occore inviare una raccomandata alla banca per chiedere la comunicazione di avvenuta estinzione e l'invio di questa alla conservatoria.Visure ipotecarie on line dal 1° di giugno - Le ipoteche, comunque, vengono estinte automaticamente dopo 20 anni dall'iscrizione, a meno che nel frattempo non siano rinnovate. Per cui non sempre la richiesta di cancellazione è necessaria. Comunque chi ha qualche dubbio sullo stato del suo immobile, prima di scrivere alla banca, potrà effettuare una visura on line. Infatti dal 1° giugno prossimo, previa registrazione obbligatoria, sarà possibile consultare direttamente via internet la banca dati della conservaria e ottenere una visura ipotecaria in tempo reale al costo di soli 9 euro.

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