In caso di cambio di residenza, il termine di 150 giorni per la notifica di una multa, comincia a decorrere da quando il trasgressore provvede a far annotare la modifica della residenza negli atti dello stato civile e nessun rilevo assume il fatto che tale modifica non sia stata comunicata al pubblico registro automobilistico. È questo il principio enunciato nella sentenza n. 24851/2010 con cui, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno stabilito che “il dies a quo del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione ( con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza ) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile: non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi piú di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli”. (Data: 18/01/2011 11.00.00 - Autore: Luisa Foti)
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18/01/2011, ore 14:34
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18/01/2011, ore 14:52
quando scrive in "UMANO" lo adoro ...ha imparato la lezione son bastati due insulti vivaci...come si dicequannu ci voli ci voli:)bravo RINVIATO... |
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18/01/2011, ore 15:32
grazie, potrebbe aggiungerlo al vademecum ?ho qui sulla scrivania un chiarimento, sole24ore del 15/11/2010 pag 2le persone giuridiche hanno l'obbligo di segnalare il cambiamento di residenza alla pubblico registro il privato cittadino no. e intanto mi chiedo il perche' di tutte quelle multe se ti trovavano patente e libretto con due indirizzi differenti. quindi se la notifica e' fatta a societa' quanto sopra non vale.poi la pubblica amministrazione ha l'obbligo di aggiornare tutti i suoi dati e comunicare con gli altri uffici e quindi vale la sentenza 653 2010 sui ritardi della amministrazione.grazie e salutiper il resto sarebbe opportuno leggere la sentenza per capirla. anche perche' si riferisce a ricorsi vecchiotti e quindi nel recente probabilmente non avra' valore. |
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18/01/2011, ore 18:32
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19/01/2011, ore 10:27
appunto, ma un ricorso in cassazione fa datare la notifica a chissa quando, nel frattempo ci sono state altre modifiche alla legge, quindi questa sentenza s'a da vedere come possa essere applicata in futuro.saluti |
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19/01/2011, ore 12:48
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