Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68214  Discussioni create: 40502  Messaggi inviati: 260682
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 3781

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Salve a tutti,spero sia questa l'area di riferimento per il caso da sottoporvi.

Tizio,apre un conto cointestato a firme disgiunte con la coniuge.Tizio,unico percettore di reddito,ha sempre gestito tale conto in piena autonomia:gestisce fondi,richiede carte bancomat e carte di credito(solo a lui intestate).Con il passar del tempo Tizio si ammala e la malattia lo rende incapace di intendere e di volere e quindi incapace di gestire tale conto.A questo punto la coniuge lo abbandona sottraendogli tutto:carte bancomat e di credito,i ricavati dei fondi,i risparmi di una vita e la pensione a lui intestata.Lasciando Tizio con solo 0,26 euro su tale conto.

Le mie domande sono : Esistono clausole di sicurezza a tutela di Tizio con questo tipo di conto? Quali responsabilità ha la coniuge,può essere denunciata?Che responsabilità ha la banca e i promotori?Cosa può fare Tizio?

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 1 di 3
Vai alla pagina [1 2 3]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Per quanto attiene al conto, o titoli, fondi ecc a firme disgiunte la banca o il promotore non possono essere chiamati in causa e nemmeno la cointestataria moglie od altro che sia se non si dimostra giudizialmente la circonvenzione dell'altro cointestatario preesistente o sopravvenuta.

Diverso e penalmente sanzionabile diventa invece l'abbandono dell'incapace nel senso generico del termine,ed è su questo fronte che occorre intervenire,indegnità ed abuso della moglie ottenuta per sentenza è quello che serve.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Le azioni sono titoli nominativi, per cui ciascuno dei co intestatari può "muovere" esclusivamente quelli a LUI INTESTATI, mentre i fondi, mi sembra di no quindi vanno a finire nel caldorone del conto/dossier titoli co intestato, per cui tutti gli intestatari possono "muoverli" (ho scritto così giusto per far capire la cosa). Il saldo del conto può essere disposto, senza limitazione da uno dei co intestatari (limitazione solo se uno muore o viene interdetto). Il bancomat viene usuato con il pin, per cui l'intestatario e solo lui è il responsabile dell'uso. La carta di credito porta stampigliato il nome e cognome e dietro viene firmata dal titolare, per cui la può usurare esclusivamente lui, salvo che venga usuta per le transazioni che serve il pin e non la firma (atm, per esempio) o per acquisti internet, dove sempre il titolare è l'unico responsabile del suo uso. Cosa c'entrano gli altri "attori" non capisco. Si tratta di un rapporto tra due persone, che va chiarito tra di loro, o nel caso non si riesca, portare la questione in tribunale



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI
Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Carissimo Dante,a chi fa domande e pone questioni o dubbi,occorre fornire dati più completi e stringati possibili,in modo tale che con l'aiuto nostro riesca a proseguire da solo o farsi supportore in modo adeguato.

Cio premesso io ho parlato di titoli in generale,non ho parlato di azioni,ed a tal proposito senza pedanteria ti voglio ricordare che le azioni obbediscono all'art.2343 del codice civile ed ha scelta dell'azionista possono essere nominative o al portatore.Solo l'art 2354 limita per statuto la nominatività .

Anche a me piacerebbe spesso dilungarmi e confrontarmi su argomenti importanti,possiamo farlo se vuoi staccando però le notizie base da dare al richiedente rispetto allo approfondimento.

PS - Devi provare a chiedere al soprastante la possibilità di avere più spazio come numero di interventi.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Pollice, spesso mi dilungo anche io perche' nel contesto qualnque riferimento che possa avere attinenza e' utile. In un deposito titoli il cointestatario puo disporre di tutto quanto depositato salvo che si tratti di azioni nominative. purtroppo l'unica azione possibile e' l'abbandono del tetto coniugale e la mancata assistenza. Se nel caso tizio era gia stato interdetto o incapace, la signora ha commesso un reato, mi rimane la perplessità relativa alla retroattività di una interdizione. Chi ha interesse dovrebbe recarsi al piu presto da un giudice tutelare ed esporre la situazione. Per conto mio la signora passerà qualche fastidio anche se ci potrebbero essere problemi a recuperare le somme scomparse. Il conto per legge si intende sia di proprietà al 50% di ogni coniuge. quindi che uno dei due ne disponga come vuole ok ma che se ne impossessi al 100% per fini estranei al matrimonio mi rimane perseguibile. saluti p.s Dante chiedi al sig Daniele l'aumento dei post.



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Più ti dilunghi,e più diminuisce la comprensione,in questi casi serve individuare i punti nodali,e dunque andare a parlare di azioni nominative francamente mi sembra troppo con quei frammenti di notizie non serve ricamarci sopra.Guarda la cosa è scientifica

Il conto per legge si intende sia di proprietà al 50%

Qui sbagli perchè quando apri un conto o un dossier a firme disgiunte non c'è nessun obbligo a dichiarare il tipo di rapporto personale

ed a nessuno interessa sapere se quella e tua moglie o il tuo amorazzo,ecco perchè le amanti in genere preferiscono le polizze perchè accettato per iscritto il beneficio diventa diritto proprio ai vantaggi derivanti

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 1 di 3
Vai alla pagina [1 2 3]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito