Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68200  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 15800

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Cercavo notizie sul decreto legislativo n. 342 del 1999 e relativa delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, del 9 febbraio 2000 e mi sono imbattuto nell'argomento dell'anatocismo sui mutui ipotecari, incuriosendomi, anche perché quando la G.d.M. pubblicò la notizia scrissi in merito al giornale in questione. Qui si parla di “Class-Action” pilota contro una grande banca, per poi riproporla contro tutto il sistema. Dato che non sono affatto d accordo su quanto scritto, -sulla sentenza e motivazioni in particolare non posso dire niente perché non l'ho letta-, sui vari commenti di persone più o meno esperte (?) sento la necessità di approfondire la questione oltre quello già scritto, del mio pensiero, al giornalista. Nel Vs comunicato stampa si parla di due mutui con entrambi ammortamento semestrale e di una differenza tra il tasso nominale ed il tasso effettivo. In effetti in terza ragioneria, quando studiavamo la matematica finanziaria (parlo di oltre 40 anni addietro), ci hanno insegnato da subito il concetto ed il valore della differenza tra un tasso effettivo ed il tasso nominale in un p.d.a., partendo dal presupposto che se la rata di pagamento era annuale i due tassi coincidevano (coincidono). Ma ho appreso anche che se l'ammortamento era frazionato su più pagamenti in un anno (mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e perché non bimestrale) il tasso effettivo della operazione era (è) MINORE del tasso nominale, per un semplice ragionamento, pago prima e quindi pago meno interessi. Per avvalorare quello che sto dicendo ha fatto una semplice dimostrazione, per un d.p.a. di euro 100.000,00 al tasso (nominale) del 5% per la durata di anni 10, ed ho avuto il seguente risultato:per 120 rate mensili interessi totali pagati per tutta la durata dell'ammortamento euro 27.278.62;per 40 rate trimestrali int. totali pagati per tutta la durata dell'ammortamento euro 27.686,66;per 30 rate quadrimestrali int. totali pagati per tutta la durata dell'ammortamento euro 27.888,78;per 20 rate semestrali int. totali pagati per tutta la durata dell'ammortamento euro 28.294,26;per 10 rate annuali, int. totali pagati per tutta la durata dell'ammortamento euro 29.504,57Risulta LAMPANTE, che più + è frazionato il pagamento meno interessi si pagano e non come nel comunicato scritto, nominale 13% effettivo il 14,276%. Ancora se esaminiamo il pda con rate annuali dove la prima rata è di euro 12.950,46. con la quota capitale di euro 7.950,46 ed una quota interessi di euro 5.000,00, si evince chiaramente che 100.000,00 x 5% = euro 5.000,00 è l'interesse incassato dalla banca per un anno (il primo), per il secondo la banca calcola l'interesse , sempre per un anno, su euro 92.049,54 che per 5% fanno euro 4.602,48, visto che il mutuatario nella rata pagata ha restituito di capitale euro 7.950,46 (100000-7950,46=92049,54)e così via per tutte le le altre rate, allora mi dite dove si trova il calcolo degli interessi sugli interessi? Secondo la mia opinione la sentenza è relativa a qualcosa di particolare che non conosciamo e che non si può ribaltare semplicemente su tutte le operazioni di mutuo con p.d.a. alla francese ed in regolare ammortamento, certamente si tratta di questioni particolari che sarebbe bene spiegare alla massa che leggendo quello scritto nel comunicato, si sente autorizzata a partire in quarta contro il sistema (che non dimentichiamo con il prestito gli ha permesso di acquistare una casa, altrimenti non possibile), cerchiamo di essere obbiettivi al massimo. Voglio ancora un volta ricordare le battaglie contro il calcolo trimestrale degli interessi, vinta dalle associazioni dei consumatori o della battaglia sulla c.m.s., anche essa vinta, ma purtroppo non basta vincere le battaglie bisogna vincere la guerra ed il D.Lgs 342 del 1999, per la prima battaglia e la istituzione di altre commissioni al posto della vecchia cms a far data 01 luglio 2009 ne sono la dimostrazione che nulla è cambiato, anzi per questo ultimo caso chi sta godendo della sparizione della c.m.s. sono tutti quelli che usano i fidi in malo modo e chi sta pagando sono le persone e/o gli imprenditori che hanno da sempre usato il fido in maniera corretta.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 2 di 3
Vai alla pagina [1 2 3]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

sono esercizietti base di matematica finanziaria:-)

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

http://www.telemutuo.it/culturamutui/nominale-effettivo.html(esempio illuminante)

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

SCUSATE IL COPIA ED INCOLLA NON HA RIPORTATO ESATTAMENTE LE TABELLE, PER UNA MAGGIORE COMPRENSIONE FATE STAMPARE IL TUTTO (ANCHE DATO LA LUNGHEZZA)Rieccomi, per difficoltà tecniche (modem rotto), non posso più accedere alla rete e mi devo appoggiare su pazienti amici. Voglio innanzitutto scusarmi per la FESSERIA scritta all'inizio della discussione, infatti nella fretta di spiegare che più è frazionato il mutuo, meno interessi si pagano, ho affermato ERRONEAMENTE, che il t.a.e è più basso del t.a.n., il concetto però del risparmio rimane integro. Veniamo al dunque.Per questa vicenda mi sono impegnato a smontare passo dopo passo il comunicato dell'Adusbef sull'anatocismo(presunto) per i p.d.a. dei mutui con il calcolo alla francese.Ho trovato e stampato la sentenza in questione , nella sua interezza e studiata a fondo, per la solo parte che riguarda le due operazioni di mutuo ipotecario. Ebbene, dallo studio sono uscite fuori le 4 tabelle sotto riportate e tantissime considerazioni, sia sulla sentenza stessa, sia sul grido “al lupo al lupo!!” dell'Adusbef. Iniziano con il Giudice e i “Motivi della Decisione”Ad un certo punto il Giudice recita ”Gli attori(mutuatari) al momento della sottoscrizione dei contratti, non si sono resi conto dell'alto tasso effettivo.....” Allora il primo tasso effettivo è il 14,276%, il secondo 13,423% (tabelle “a” e “b”), la differenza non supera, per il primo lo 0,50% e lo 0,40% per il secondo, per cui ci deve essere un diverso concetto “oggettivo” delle misure di grandezza. Quale iperbole sarebbe servita al Giudice se fosse stato chiamato a decidere sull'aumento del prezzo della pizza margherita, passato da lire 5.000 ad euro 5,00? “ALTO TASSO EFFETTIVO” rispetto a che? Lascio a voi il giudizio.Altra affermazione del Giudice che non mi trova AFFATTO d'accordo e che viene completamente smentita dalla tabella “c” è testuale “La CTU ha evidenziato un aumento del costo effettivo del rapporto, conseguentemente alla divaricazione fra il tasso nominale e quello effettivo: cresce quest'ultimo con il crescere del frazionamento del pagamento, poiché più sono le rate più costa il mutuo” A tal fine guardate un po la tabella “c”, dove è ben evidenziato che se il mutuo in questione (il primo) fosse stato regolato con 10 rate annue, cioè nella modalità nella quale vi è coincidenza tra il t.a.n. ed il t.a.e., avrebbe pagato molto ma molto più interessi, addirittura circa 19.000.000 di lire di più rispetto a 120 rate. Allora il Giudice doveva essere più preciso, l'aumento del costo è rapportato al tasso (certamente più alto se più frazionato) o semplicemente ai soldi sborsati? Mah!E' il Giudice che ci dice che i ctr sono regolati ad un tasso semestrale e NON ad un tasso annuale, il 6.90% il primo ed il 6,50% il secondo, per cui lo stesso giudice per calcolare il t.a.n. ha semplicemente moltiplicato per due il tasso, errore. Se effettivamente la Banca ha indicato ESCLUSIVAMENTE il tasso semestrale, va da se che il t.a.e. era un altro, da calcolare a parte (se il mutuatario era interessato). Quando nei ctr si scrive solo il tasso nominale riferito al periodo di ammortamento delle rate (esempio l'1% al trimestre) è per evitare di scrivere i due calcoli, dato che il nominale è chiaramente riferito SOLO a quel periodo e non a tutto l'anno. Che abbaglio!Nello “Svolgimento del Processo” il Giudice scrive testuale “ACCERTARE la difformità tra il tasso contrattuale e tasso tasso contrattuale effettivo di ammortamento”Da nessuna parte il Giudice ha scritto che è vietato il calcolo dell'ammortamento “alla francese” ha solo detto testuale “....giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e già non quello semplice” Prima dice che “....è stati applicato un Tasso effettivo diverso e superiore....”. In sostanza il Giudice dice che nel ctr è indicato solo il t.a.n. (come sopra abbiamo visto non dovrebbe essere così, però) e non il t.a.e., per cui con l'indicazione del solo t.a.n. bisogna procedere al calcolo di un interesse semplice e non composto (cosa valida per tutti i tipi di p.d.a. in circolazione) o in alternativa considerare il t.a.n. esposto in ctr come il tasso effettivo e quindi procedere al ricalcolo. In effetti il CTU, seguendo le indicazioni del Giudice ha provveduto a ricalcolare il tutto con un t.a.n. diverso, di modo che uscisse un t.a.e. pari a quello scritto nei ctr (tabelle “a” e “B”) . ATTENZIONE il ricalcolo è stato fatto sempre con il p.d.a. alla francese. Già questo fa cadere completamente le pretese dell'Adusbef. Questo fatto sommato a quello che in nessuna parte della sentenza il Giudice dice che il p.d.a. alla francese (come tutti gli altri, tra l'altro) è vietato ed in nessuna parte della sentenza dice che il c.d. anatocismo, per effetto del frazionamento delle rate è vietato, vorrei capire veramente dove si sono attaccati per lanciare il grido di dolore a favore di tutti i mutuatari? Ancora il Giudice dice che “.....mentre nella parte letterale (del ctr ndr) non è prevista una clausola specifica di capitalizzazione (c.d. ammortamento alla francese)...” In sostanza il Giudice ci dice che se nel ctr fosse stato ben indicato il t.a.e. Lui non avrebbe avuto NULLA da eccepire.Il Giudice, ancora, scrive che (giustamente) “.....tali interessi non possono certamente divenire capitale da restituire a chi l'ha concesso” E' chiaro che si fa riferimento a tutto l'arretrato non pagato (C.Cass. n. 5286/2000). L'analisi quasi termina con “ciò importa la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con la determinazione di un'assoluta incertezza su quale dei due tassi convenuti sia effettivamente quello contenuto ed applicabile. Evidentemente è un SISTEMA per dichiarare nella parte comprensibile un tasso minore di quello successivamente esplicato numericamente (quindi in forma intelligibile per la massima parte dei clienti)nel piano di ammortamento” Il tasso minore cui fa riferimento è il t.a.n., il successivo applicato è il t.a.e., se fossero stati presenti tutti e due la Banca non sarebbe stata soccombente. Dato che dal 1996 è obbligatorio indicare il TAEG, che tantissimi ctr anteriori hanno indicati i due tassi, a cosa serve una class-action. Ricordiamoci che è solo il primo grado e dobbiamo sapere come continua la storia. Faccio presente che non so fino a quando vale la pena intentare causa ad una banca, sempre nel caso di indicazione del solo t.a.n., tenete presente che alle stesse condizioni (13,80%) per un mutuo acquisto casa di lire 70.000,000 (non dimentichiamo che stiamo parlando di roba del 1988), la differenza è di lire 2.272.000 (euro 1.172), la proporzione delle differenze della tabella “a”.Sono stato chiaro? Giusto per farvi sapere, la sentenza è molto articolata ed il grosso riguarda dei fidi bancari. A proposito della prescrizione (per l'anatocismo sui fidi bancari), ho imparato che i 10 anni partono dalla chiusura del rapporto, per me un obbrobrio giuridico, che comporterà un mio approfondimento prossimo.La tabella senza indicazioni riporta un p.d.a. all'italiana relativa al mutuo della tabella “A” dove vi vede che viene a costare di meno di un pda francese, ma che rate escono!!!! E poi anche un pda italiano ha un tan ed un tae. Se i consumatori vogliono un tan e tae uguale devono trovare una banca che gli faccia le rate annuali, ma si sveneranno di interessi. (è vero che che mi tengo un anno i soldi ma a che tasso!!! O ridicolo o zero, che non coprirà mai il maggior costo della rata annuale rispetto alla rata semestrale).Ancora una cosa (forse l'ultima) vorrei dire al Giudice, nel caso si fosse trattato di due mutui a t.v. dove il t.a.n. ed il t.e.f. si indicano solo per le prime rate (a seconda della variazione del tasso pattuita), anzi per il t.a.n. si indica il parametro di calcolo + lo spread , cosa avrebbe deciso? Non mi pare che sia giusto fare figli (t.v.) e figliastri(t.f.)TABELLA “a” (in grigio calcoli del CTU)IMPORTODURATAN.RATET.A.N.T.A.E.RATETOTALI INTERESSI350.000.000 ITL10anni2013,80%14,276%32.781.188 ITL305.623.764 ITL350.000.000 ITL10anni2013,3542%13,80%294.259.219 ITLDIFFERENZE (diff.tra i tassi e gli importi)0,4458%11.364.545 ITLDIFFERENZA IN EURO (oggetto della causa)€ 5.869,30Tabella “b”(in grigio calcoli del CTU)IMPORTODURATAN.RATET.A.N.T.A.E.RATETOTALI INTERESSI1.000.000.000 ITL10anni2013,00%13,423%90.756.395 ITL815.127.907 ITL1.000.000.000 ITL10anni2012,6029%13,00%786.604.491 ITLDIFFERENZE (diff tra tassi ed importi)0,3971%28.523.416 ITLDIFFERENZA IN EURO (oggetto della causa)€ 14.731,11TABELLA “c”IMPORTODURATAN.RATEPERIODICITAT.A.N.T.A.E.IMPORTO TOTALE INTERESSI350.000.000 ITL10anni120mensile13,80%14,69358%297.077.913 ITL350.000.000 ITL10anni60bimestrale13,80%14,61153%298.793.996 ITL350.000.000 ITL10anni40trimestrale13,80%14,52628%300.506.592 ITL350.000.000 ITL10anni30quadrimestrale13,80%14,44125%302.215.731 ITL350.000.000 ITL10anni20semestrale13,80%14,27396%305.623.764 ITL350.000.000 ITL10anni10annuale13,80%13,798%315.768.079 ITLSi potrebbe pensare anche di rivoltare completamente la metodologia con la restituzione del dovuto in una unica soluzione (alla scadenza dei 10 anni) e pagando gli interessi per tutti i 10 anni solo alla fine dell'ammortamento, insieme al capitale restituito, per cui se mi tengo i soldi (euro 100.000,00) per 10 anni al 5% devo pagare 5000,00 euro alla banca di interessi annui che moltiplicati per 10 fanno 50.000,00 euro, quindi alla scadenza del ctr devo restituire euro 100.000,00 di capitale + euro 50.000,000 di interessi per un totale di euro 150.000,00 e siccome io sono previdente, ogni mesi metto da parte, sotto il mattone, la somma necessaria per far fronte alla mia obbligazione, cioè 1250 euro, così dopo 10 anni apro la mattonella e ci trovo euro 150.000,00 per pagare la banca. Va bene così!!!!!! Penso che solo un matto farebbe questo.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Così è corretto ed a prima vista mi pare che hai espresso concetti condivisibili.Come ho già ripetuto qualche volta a chi si illudeva, il problema di fondo di quei contratti è che non riportavano il Taeg o Isc, cosa che da anni invece avviene regolarmente.Non è vietato l'ammortamento alla francese e non c'è anatocismo a prescindere, questo deve essere chiaro.E siamo solo al primo grado.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

il concetto e' alquanto difficile da spiegare ma mi pare che l'ex bancario anche ragioniere dimentichi che un ragioniere, un buon ragioniere ha una visione molto larga che gli permette a colpo d'occhio di realizzare una situazione e poi andare a verificare il problema.per spiegare la situazione del presunto anatocisimo sui mutui puo fare una verifica. con un po di pazienza ricostruirsi una tabellina su foglio elettronico.da una parte costruire il rimborso del mutuo mese dopo mese secondo le regole del mutuodall'altra simulare di farsi prestare da un'altra banca gli importi per il rimborso. al medesimo tasso ma alle condizioni usuali di prestito, sia con addebito trimestrale sia con addebito annuale.dovrebbe esserci una certa differenza. tutto nasce dal fatto che gli interessi non andrebbero pagati nella stessa data del rimborso del capitale, cioe' mensilmente. ma pagati solo a fine anno.Dato che le prime rate nel rimborso del mutuo sono composte per la maggior parte da interessi, vedete bene dove sta l'inghippo.saluti

Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 2 di 3
Vai alla pagina [1 2 3]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito