La Corte di Cassazione ha di recente, con sentenza n.12385 del 3 giugno 2014, ribadito il principio espresso nella sentenza del 2002, ossia:
"nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare". Salvo patto contrario, e se non c'è stata un'opposizione espressa da parte di un coerede, è dunque legittimo che il titolare superstite continui a gestire il conto cointestato, sino alla sua estinzione.
Fonte: Cassazione: la gestione del deposito bancario cointestato e i diritti degli eredi del contitolare
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