salve a tutti, il 24 marzo ho ricevuto la notifica di una multa per eccesso di velocità presa in autostrada mentre andavo alla velocità di 153 kmh.ho intenzione di fare ricorso al giudice di pace ma non so che motivazione mettere.-la sanzione non è stata contestata subito poichè non è richiesto a causa dice il verbale dell' art.201 comma 1 bis lett.f.-l'indicazione della presenza di autovelox si trova invece 2 km (non 400m?) prima del luogo dell'infrazione.-la notifica riporta il fatto che l'autovelox modello 104/c ha subito "tutti i controlli relativi alla corretta installazione e al buon funzionamento" e che durante le operazioni il tecnico è stato sempre presente a controllare l'operato della macchina.-sono riportati ora data km e targa del veicolo corretti.-alla velocità affettiva di 153kmh hanno levato 8kmh per il 5€ di tolleranza della macchinac'è un appiglio?ringrazio tutti in anticipo
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15/05/2009, ore 19:17
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16/05/2009, ore 01:23
purtroppo hai pochissimi appigli.. L'unica cosa è richiedere la foto del veicolo alla sezione della Polizia Stradale che ti ha elevato la contravvenzione. Se per caso dalla foto risultasse che insieme alla tua macchina ne hanno immortalata una seconda allora è fatta. Ma ne dubito che ciò sia possibile quelli della Stradale sono molto precisi non come i Vigili che ci provano fisso. Auguri. |
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16/05/2009, ore 06:45
ricorrere e' un diritto del cittadino, avere ragione nel ricorso quando la situazione e' evidente est altra cosa.ma se vuole potrebbe:intanto vedere se fra il cartello e la postazione c'era una immissione. il cartello ha validita' per 3850 mt e deve essere ripetuto dopo ogni interesezione. essendo i autostrada presumo fosse conforme come dimensioni e colori.una motivazione potrebbe essere il dichiarare che sul momento aveva dovuto variare la velocita' a causa di una manovra improvvisa di altro automezzo. quindi per levarsi da una situazione di pericolo.in effetti il sistema Tutor che rileva la media e' stato adottato perche' ci sono situazione in autostrada dove e' abbastanza normale dover aumentare la velocita' per levarsi da gruppi di auto che viaggiano troppo vicine. e la contestazione immediata e' proprio una disposizione del cds perche' evita che automatismi possano non discernere fra violazione pura e semplice e comportamenti di necessitàsalutisaluti |
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16/05/2009, ore 14:55
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17/05/2009, ore 03:48
none,mi spiace, e di solito lo piazzano li oppure fra l'uscita e l'ingresso di un casello. cosi rimane valido senza nuovo cartello e abbastanza nascosto. |
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18/05/2009, ore 14:10
“La nostra associazione di consumatori ribadisce quanto già detto in precedenza sugli autovelox. Questi dispositivi elettronici devono essere segnalati in modo adeguato 400 metri prima della loro installazione e non con un’apposita presegnaletica entro i 4 Km come affermato nei giorni scorsi in alcuni comunicati stampa che riporterebbero fonti ministeriali. Nella circolare del 3 agosto 2007, diramata dal Ministero dell'Interno per l'attuazione del D.L. del 3 agosto 2007 n. 117, nell’articolo 3, al comma 1, lettera b, infatti viene imposto che ‘le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, fermo restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade e autostrade e avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: «controllo di velocità» ovvero «rilevamento di velocità». Le segnalazioni dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia’. Sulla base di questa circolare, la Cassazione, con sentenza n. 11131 del 13 marzo 2009, ha affermato che nascondere le apparecchiature di rilevamento della velocità, integra la fattispecie del reato di truffa contro gli automobilisti. La Cassazione ha testualmente sancito che: ‘Secondo il Tribunale, l’attuale formulazione dell’art. 142 cod. str. (modificato dal D.L. 117 del 3 agosto 2007) prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili. Inoltre il decreto ministeriale dell’agosto 2007 e la circolare ministeriale dell’8 ottobre 2007 ribadivano l’esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo ed in modo da garantirne il tempestivo avvistamento’. Come abbiamo già affermato in precedenza il Comune proseguendo con questo atteggiamento vessatorio e non riuscirà a diffondere la cultura della legalità e non avrà alcun beneficio economico. I ricorsi sono già centinaia e, se dovessero essere vincenti, le spese graveranno molto sul già disastrato bilancio di Palazzo Zanca. Siamo disponibili ad avere un confronto pubblico su questo tema con chi dice il contrario, in modo che tutti i cittadini possano valutare da che parte è la verità dell’interpretazione del decreto ministeriale”. salve, ho letto questo, lo posso applicare al mio caso? |
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