ritorno sull'argomento e pubblico il testo di legge cosi vi chiarite le idee. (non mi ricordo, eravamo in tre = "o di comunicazione priva di elementi utili ad identificare il conducente")salutiQualora il conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e quelli della patente della persona che si trovava alla guida al momento della violazione. In caso di omessa comunicazione o di comunicazione priva di elementi utili ad identificare il conducente, l'obbligato in solido è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di € 357,00, secondo il richiamo all'art. 180, comma 8, c.d.s. operato dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s.
hannibal
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Hannibal
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04/11/2007, ore 01:52
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