Aiuto, mi serve aiuto!!!In data 3 agosto 2009 ho ricevuto una notifica per un verbale di contestazione ATX000.... sanzione più 5 punti decurtati (eccesso di velocità in autostrada).Ho prontamente fatto ricorso (incongruenze nel verbale) al Giudice di Pace di Mondovì il quale, visto l'articolo 22 della L. 689/81, ha disposto la sospensione in attesa del giudizio (udienza fissatqa il 25 di Gennaio 2010).In data 30 novembre 2009 mi viene notificato una nuova sanzione di 263 euro perchè, in base all'articolo 126B comma 2 ipotesi 1, "essendo decorsi inutilmente i termini imposti senza alcuna comunicazione, relativa alle comunicazione di notifica dei dati personali e della patente di guida del conducente, la S.V. non ha ottemperato alla intimazione ricevuta."ma come, il giudice di Pace sospende la contestazione in attesa di giudizio e la polizia stradale di Cuneo mi gira un'altra sanzione?E' lecito? Posso rifare ricorso al giudice di Pace? Con quali motivazioni?Grazie per l'aiuto e la disponibilità,Stefano
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11/12/2009, ore 14:03
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12/12/2009, ore 09:30
ma certo, il ricorso sospende la sanzione principale e le pene accessorie.credo le convenga inviare una RR all'ufficio mittente con copia del ricorso e copia del nuovo ricorso al gdp .aggiunga anche che con la loro imprecisione causano un intasamento delle udienze del gdp hahahah.e le fanno perdere del tempoauguri |
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14/12/2009, ore 15:13
In poche parole nuovo ricorso al giudice di pace, specificando cosa?Dopodichè raccomandata AR alla Polizia Stradale di Cuneo.Giusto?GrazieStefano |
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14/12/2009, ore 18:28
ricorre al gdp chiedendo di annullare la sanzione ricevuta in quanto erroneamente inviata benche sia tuttora pendente il ricorso in merito alla notifica n. eccRR per comunicazione, in effetti ricevendola dovrebbero provvedere in autotutela.saluti |
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15/12/2009, ore 09:05
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