Commenta | Stampa | Segnala | Condividi Va annullata l'ordinanza ingiunzione emessa oltre i 180 giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 Codice della Strada nel caso di proposizione del ricorso all’organo accertatore.E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Torino ha accolto il ricorso proposto avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto e relativa al rigetto di un precedente gravame inoltrato per l’annullamento di un verbale elevato per la violazione del Codice della Strada.In particolare, per il Giudice di Pace adito nel caso di proposizione del ricorso al Prefetto, mediante invio dello stesso all’organo accertatore, i termini per l’emissione dell’ordinanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 204 Codice della Strada sono 180 giorni.(Altalex, 6 agosto 2010. Nota di Alfredo Matranga
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09/08/2010, ore 21:30
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10/08/2010, ore 12:47
Dovrebbe dire..che l'ordinanza del Prefetto è stata emessa oltre i 120 giorni che cumulati ai 60 del ricorrente...fanno 180.....Quindi non avendo avuto la risposta nei 180...il ricorso và accolto.come desiderato..anche se avesse avuto torto.Il Pretore era tenuto a rigettarlo in 180 gg..a norma cds art 203 e 204...Comunque vada...qualcuno ci rimette...nell'irregolarità..della decisione...:-))))) |
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12/08/2010, ore 01:15
la decisione del gdp fa un po di chiarimento sui termini nei quali il sig prefetto deve prendere una decisione sul ricorso presentato.diei che e' scritta molto male e si fa un po di fatica a capire cosa voglia dire.il sig Prefetto ha a disposizione un certo numero di giorni per rispondere. nel caso non risponda a risponda oltre a questi termini il ricorso si intende accettato180 gg se presentato direttamente al sig Prefetto120 gg se presentato all'ufficio che ha inviato la notifica.saluti |
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