http://www.sicurauto-video.it/download/SENT.%20GdP%20LECCE%20ART.%20180%20CDS.pdf
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!
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07/07/2009, ore 20:11
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08/07/2009, ore 14:06
ho letto con molto interesse la sentenza.approvo in pieno le motivazioni del gdp peccato che sia una mosca bianca.in un caso che ho seguito era stata fornita la lista delle persone che erano a bordo e che si avvicendavano alla guida. il gdp non ne aveva tenuto conto.a questo punto direi che si puo tentare una resistenza presentando anche questo precedente.grazie potresti postarlo a seguito nel vademecum ?rimango pero' perplesso che il gdp di Lecce si sia dichiarato competente. qui mancano le emoticon ma sto sogghignando.saluti |
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08/07/2009, ore 15:19
Non entro nel merito della decisione del Giudice di Pace di Lecce, ma si rileva un errore procedurale macroscopico, poiché la legge individua la competenza per territorio con il preciso criterio del forum commissi delicti: è dunque inequivocabile che, nel caso di specie, l'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce era carente della prescritta competenza territoriale, attesa la paternità dell'ordinanza ingiunzione da parte della Prefettura di Grosseto. Purtroppo molti tra i GdP di turno, anziché rilevare d'ufficio la propria incompetenza a decidere su di una causa siffata, verificano prima se il convenuto (Pubblica Amministrazione) compaia o meno in udienza e, dal momento che molte amministrazioni spesso non inviano alcun funzionario - men che meno affidano l'incarico ad un legale di fiducia - perché i costi supererebbero l'importo della sanzione che incamererebbero incamerare in mancanza di opposizione od in caso di accoglimento del ricorso con compensazione delle spese - perseverano nel non pronunciare la dichiarazione di incompetenza. Questa acquiescenza procedurale dei GdP è in realtà piuttosto dannosa per le casse delle PP.AA. che attingono comunque dalla fiscalità generale e locale. |
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08/07/2009, ore 18:39
occorrerebbe visionare la notifica emessa per il126 bis.e vedere cosa riporta come preposti a decidere sul ricorso.peril resto h solo qualche notizia manon i riferimenti di legge.ricorso presso sede sbagliata,comunque interrompe il termine del ricorso e si mantiene il diritto a ricorrere presso la sede competente ricorso al gdp su piazza non competente.se il gdp accetta puo sentenziare. stara' eventualmente all'interessato porre ricorso in cassazione.saluti |
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09/07/2009, ore 23:46
io ho vinto pero' presentando 3 possibili guidatori...e dichiarando il non ricordo chi guidava potevamo essere in 3... |
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09/07/2009, ore 23:49
dimenticavo che loro chiedevano una dichiarazione con responsabilita' civile e penale che io non ho volutamente firmato se non ricordo non ricordo non posso dichiarare il falso... |
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