Buongiorno, volevo solo una conferma da voi che siete più esperti in materia:è corretto che la notifica venga effettuata entro 150gg dalla data dell'infrazione (a meno he sia contestata personalmente dagli agenti) e che la successiva iscrizione a ruolo debba essere effettuata entro cinque anni dalla data dell'infrazione?Se non vengono rispettati questi termini si può ricorrere con buone probabilità che lo stesso venga accolto?Grazie a tutti.
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27/01/2009, ore 14:43
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27/01/2009, ore 15:00
il cds prescrive 150 gg dalla infrazione al ricevimento della notifica.la contestazione immediata si trasforma in notifica se firmata dal trasgressore e se viene compilato apposito modulo di notifica che deve contenere tutti gli elementi di una notifica incluso quanto pagare dove e come ricorrere. se risiede all'estero o ci sono delle problematioche a reperire il suo indirizzo non dovute alla mancanza di comune diligenza il termine si puo allungare.per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo e relativa prescrizione spero che le risponda un collega del forum.saluti |
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27/01/2009, ore 15:57
Ci sono due tesi, per mè vale la più corta, nel senso che se il ruolo è per un'infrazione al c.d.s., il tempo di prescrizione deve seguire il concetto di relazione al tributo 5 anni.C'è un'altra tesi, che una volta eseguita la notifica, il tempo di prescrizione sarebbe quello di un credito amministrativo comune 10 anni.Pochi giorni fà per un bollo auto(tre anni la prescrizione) e la mia tesi, l'utente cinzia2503 ha avuto l'annullamento della cartella per i tre anni....Confermando la mia tesi.riporto il link della discussione:http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?Id=153766#153917 |
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27/01/2009, ore 16:01
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27/01/2009, ore 17:21
Ciao.Premesso che l'utente (Cinzia) a cui si riferisce Longoleo non ha affatto ottenuto l'annullamento: ha semplicemente deciso di ricorrere in CTP, dove con ogni probabilità perderà il ricorso e sarà anche chiamata a pagare le spese, i tempi di notifica sono i seguenti:- 150 gg. dalla multa, in base all'art. 201 del CdS;- successivi 5 anni a norma dell'art. 28 della L. 68981 (decadenza);- dopodiché, una volta notificata la Cartella esattoriale (che se non viene notificata entro i 5 anni di cui al punto precedente può essere impugnata), 10 anni in base alla prescrizione ordinaria.Oltre a questo, con l'ultima Finanziaria del Gov. Prodi è stato introdotto un nuovo termine di decadenza, che è riferito alla formazione del Ruolo, a partire dal quale il Concessionario ha poi 2 anni di tempo per notificare la Cartella. Attenzione! Questo non significa affatto - come molti sembrano sostenere - che le multe ora si prescrivono in 2 anni: è tutta un'altra storia...Un saluto |
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27/01/2009, ore 17:58
OK, mi sono aggiornato....ero rimasto al post di Cinzia che era felice.....e diceva che avevamo ragione, oggi ho letto del ricorso....dopo il post. |
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