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CHI ERA ALLA GUIDA? "NON RICORDO". E MULTA ANNULLATA“La mancanza di ricordo, soprattutto in considerazione del tempo trascorso tra la violazione e la contestazione, non può essere esclusa a priori. Diversamente ragionando vi sarebbe il rischio di una sorta di costrizione, in capo al proprietario di una autovettura, affinché dichiari anche falsamente dei dati al fine di evitare la sanzione pecuniaria”. Con questa motivazione il giudice di pace di Lecce Eleonora De Giorgi ha accolto il ricorso contro il prefetto di Grossetto presentato da una donna automobilista 40enne leccese, Cinzia Verdesca, difesa dall’avvocato Francesco D’Agata. La sanzione era stata comminata dalla polizia provinciale della città toscana. La contravvenzione in questione, compresa tra un minimo di 343,35 euro ed un massimo di 1.376,55 euro, “per aver omesso di comunicare i dati del conducente al momento della commessa violazione”, non prescriverebbe, dunque, particolarità formali per espletare l’incombenza legale. Ne consegue che anche la semplice comunicazione all’ufficio di polizia di “ non ricordare “ integrerebbe un comportamento legittimo. In base al principio espresso dal giudice di pace di Lecce, è stata dunque sancita la nullità della multa. Annullata anche la decurtazione dei punti. La sanzione, ex articolo 180/8 del codice della strada, era stata elevata come conseguenza di un originario verbale per eccesso di velocità rilevato tramite un autovelox, ma senza che vi fosse la contestazione immediata. La proprietaria dell’autovettura sanzionata ha dunque provato in giudizio di aver inviato al comando di polizia provinciale un’autocertificazione nella quale ha dichiarato di non essere in grado di ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento della presunta infrazione. A giudizio dell’organo di polizia, così facendo, sarebbe stato disatteso l’invito di fornire, entro il termine stabilito, la comunicazione dei dati del conducente al momento dell’infrazione. Il giudice, in sede civile, ha però accolto il ricorso, proprio sulla base del già citato assunto, per cui e “ la mancanza di ricordo, soprattutto in considerazione del tempo trascorso tra la violazione e la contestazione, non può essere esclusa a priori”. L’operato della donna è stato quindi ritenuto ligio alla norma. Sancita quindi l’inesistenza di obblighi formali ai fini della comunicazione del conducente.Fonte: LeccePrima Non ricordo? non puoi essere multatoMULTA ART. 180/8° DEL CDS:inesistenza di obblighi formali ai fini della comunicazione del conducente, mancanza di ricordo, rischio di una sorta di costrizione, in capo al proprietario di una autovettura, affinchè dichiari anche falsamente dei dati al fine di evitare la sanzione pecuniaria.Le multe elevate agli automobilisti per il combinato disposto degli artt. 126 bis comma 2 e 180 comma 8 C.d.S., cui trae origine la contravvenzione compresa tra un minimo di € 343,35 e un massimo di € 1.376,55 “per aver omesso di comunicare i dati del conducente al momento della commessa violazione”, non prescrive particolarità formali per espletare l’incombenza legale. Ne consegue che anche la semplice comunicazione all’Ufficio di Polizia di “ non ricordare “ integra un comportamento ligio alla norma. Il principio espresso dal Giudice di Pace di Lecce, Dr. ELEONORA Dell’Anna, su ricorso predisposto dall’Avv. Francesco D’AGATA che ha sancito la nullità della multa e, quindi, l’annullamento della decurtazione dei punti e la non debenza della sanzione pecuniaria, segue il ricorso di una automobilista avverso il verbale elevato ex art. 180/8 C.d.S. conseguente un originario verbale per eccesso di velocità rilevato a mezzo autovelox senza contestazione immediata. La proprietaria dell’autovettura sanzionata provava in giudizio di aver inviato al comando di Polizia Provinciale di Grosseto in cui ha sede l’organo accertatore un autocertificazione nella quale dichiarava di non essere in grado di ricordare chi fosse alla guida del veicolo al momento della presunta infrazione.A giudizio dei verbalizzanti, così facendo, sarebbe stato disatteso, senza giustificato motivo, l’obbligo normativamente previsto ovvero l’invito di fornire all’Ufficio di Polizia, entro il termine stabilito, la comunicazione dei dati del conducente al momento dell’infrazione. Accolte le doglianze della ricorrente e le motivazioni in diritto del proprio difensore, il Giudicante ha chiarito che l’operato del ricorrente non integra l’omissione prevista e sanzionata dal Codice della Strada, anzi, rappresenta un comportamento diligente, operoso e ligio alla norma.La conclusione alla quale perviene il il Giudice di Pace di Lecce bacchettando al contrario gli operatori del comando di Polizia è quella di ritenere che “ la mancanza di ricordo, soprattutto in considerazione del tempo trascorso tra la violazione e la contestazione, non può essere esclusa a priori. Diversamente ragionando vi sarebbe il rischio di una sorta di costrizione, in capo al proprietario di una autovettura, affinchè dichiari anche falsamente dei dati al fine di evitare la sanzione pecuniaria…….” Questa ulteriore battaglia del componente del dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, era finalizzata a veder riconosciuto il diritto del cittadino - utente della strada – alla certezza della violazione contestata.In allegato la sentenza. Lecce, 2 marzo 2009 Giovanni D’AGATA SENT._GdP_LECCE_ART._180_CDS.pdf
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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