Buona sera a tutti, spero di scrivere nella sezione adeguata.La sera del 15 agosto 2009, in seguito al test dell'etilometro, ho subito la sospensione della patente per un anno causa valore riscontrato superiore a 1,5.Secondo le norme vigenti il veicolo è stato sequestrato ai fini di confisca e conseguente vendita all'asta.Proprio questa mattina ho affrontato il processo penale nel quale sono stato condannato a pagare 700€ di multa, un mese e dieci giorni di carcere permutati in 250€ al giorno quindi circa 10.000€ e confisca del veicolo del valore di almeno 5.000€ (più 1.500€ di avvocato).L'auto confiscata non era totalmente di mia proprietà ma più specificatamente cointestata con mio padre.Secondo voi ci sono gli estremi per un ricorso in cassazione e provare, almeno, a evitare la confisca?Sarebbe utile, da parte del cointestatario estraneo ai fatti, rivolgersi alla Corte Costituzionale?Non voglio assolutamente sfuggire dalla giustizia ne tantomeno non ammettere il mio errore...ritengo comunque che l'inasprimento delle pene sia assolutamente eccessivo...basti pensare che, prima dell'8 agosto anzi che 250€ giornaliere, si pagavano soli 36€ e, nel caso specifico, non capisco proprio come possa essere legittimo confiscare un bene che non appartenga totalmente al trasgressore...possibile che non ci siano leggi che tutelino il cointestatario estraneo ai fatti?Ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte, cordiali saluti.G.C.
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18/01/2010, ore 18:53
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18/01/2010, ore 19:25
aspettati le migliori risposte per quanto riportato in precedenza. |
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18/01/2010, ore 19:27
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18/01/2010, ore 21:44
PER chi quida . per sua sicurezza e la sicurezza degli altri , consiglio ACQUA MINERALE ; COCA COLA E ARANGIATA.ragazzo scherzo a parte.... , capisco che l'inasprimento della pena e pesante , ma d'altronte .SOLO IN QUESTO MODO SI "EVITANO" ; (SE LA LEZIONE puo' servire) ad evitare incidenti.RIGUARDO : la confisca della vettura , ho chiesto a mio figlio AVV: mi dice che se provi che la vettura non e intestata alla tua persona , non possono confiscarla ,dal momento che già stai paganto altri giudizi sulla tua persona ,con condanne deciseTURIDDU |
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19/01/2010, ore 00:21
prima di tutto grazie per la risposta e per esserti interessato.Capisco lo spirito della "ramanzina" che mi sento di condividere.Non sono però d'accordo sulle smisurate pene introdotte...non mi sembra giusto che debba contribuire ulteriormente a pagare il debito pubblico(in totale arrivo a pagare quasi 20.000€) per aver fatto sostanzialmente nulla...ma forse sono in conflitto d'interessi. Forse si rischia meno a rubare!!!Senza contare che non sono un assiduo bevitore...mi sono fatto tentare dall' atmosfera festosa di ferragosto in compagnia dei miei amici e dell'ottima carne alla griglia.Detto questo,sapevo già che se il veicolo non è intestato a me non sono soggetto a confisca ma vorrei capire se ho qualche possibilità in caso di cointestazione!!! Confiscare un bene per metà intestato a parte estranea al reato mi sembra un gesto assolutamente incostituzionale!!!A maggior ragione se viene poi venduto all'asta... |
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19/01/2010, ore 02:03
Mi spiace per te, ma sono perfettamente d'accordo con l'inasprimento dei provvedimenti nei confronti di chi guida in stato di ebrezza.Un tasso alcolemico superiore di oltre 3 volte rispetto alla quantità considerata tollerabile, mette a rischio sia la vita di chi si ubriaca, ma soprattutto quella di tante persone innocenti che possono avere la sventura di trovarselo addosso dietro qualche curva.Detto questo, il comma 2 dell'articolo 186 del codice della strada che fa riferimento al tuo caso è il seguente:2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codicepenale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera .Ia norma dice che il veicolo viene sottoposto a sequestro a meno che non appartenga a persona estranea al reato, a stabilire se l'auto sia confiscabile o meno è ovviamente il giudice e se ha deciso in tal senso, ha ritenuto la previsione della legge che vieta il sequestro se l'auto appartiene a persona estranea fosse riferita al fatto che l'auto fosse per intero appartenuta ad estranei.D'altra parte, il giudice è stato anche coerente, poichè la norma prevede che in caso il reato venga commesso con un mezzo appartenuto a persona estranea, la sospensione della patente venga raddoppiata (appunto perche non si può confiscare l'auto).A te ha comminato 1 anno di sospensione, che è il minimo previsto per un tasso superiore a 1,5 e quindi qual'ora riuscissi anche a far valere ( ma devi ricorrere in appello e poi eventualmente in cassazione), le tue ragioni in merito alla confisca dell'auto, dovresti sicuramente sopportare una sospensione di 2 anni della patente.Quanto poi ad eventuali ricorso alla Corte Costituzionale, lascia perdere, vuoi perchè non è ammesso l'accesso diretto del cittadiono a tale corte, vuoi perchè non esiste alcuna norma costituzionale che impedisca che si prendano severi e sacrosanti provvedimenti per difendere la società, da chi prima si imbottisce di alcool e poi incoscientemente si mette alla guida di un'auto mettendo a rempentaglio l'altrui incolumità.Sono convinto che dopo una lezione del genere, in futuro, ci penserai bene prima guidare dopo aver abbondamente bevuto.Se così sarà, questa norma avrà ben svolto la sua funzione. |
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