Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68204  Discussioni create: 40501  Messaggi inviati: 260681
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 6139

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Buongiorno e complimenti per il sito. Vorrei porre all'attenzione il mio caso, anche nell'eventualità che qualche altro utente sia incappato in analoghe situazioni, classiche del nostro bel paese. Nel marzo 2013 ho ottenuto un prestito personale da una finanziaria, legata ad una nota importante banca, ultimamente finita alle cronache nazionali, per l'importo di euro 15.000 oltre a euro 685,12 di premio assicurativo, ovvero euro 15.685,12. Le rate sono state stabilite in euro 288,53 mensili. Un paio di giorni fa, tramite mail, ho richiesto alla stessa finanziaria di farmi conoscere la situazione debitoria relativa al predetto prestito, atteso che è mia intenzione estinguerlo anticipatamente. Orbene, vorrei allegarvi, (omettendo per ora i riferimenti alla brava ed onesta finanziaria) il conteggio che mi è stato recapitato dalla stessa impresa:

Fax
DA : ****** A : ******* STEFANO
OGGETTO: RICHIESTA CONTEGGIO ESTINZIONE ANTICIPATA
Contratto di finanziamento N. **** del ** In riferimento alla richiesta in oggetto, con la presente Le trasmettiamo il conteggio di estinzione anticipata.
L'importo dovra' pervenirci entro e non oltre il 07/10/13 a mezzo bonifico sul conto corrente bancario di seguito
riportato: ******** , avendo cura di indicare il n. contratto del finanziamento.
1. Debito Residuo ...................: euro 19.108,98
2. Scaduto impagato e/o rata in scad.: euro 289,53
3. Totale (1+2) .....................: euro 19.398,51
4. Interessi di mora ................: euro 0,00
5. Recupero spese e commiss .........: euro 0,00
6. Commissioni di estinzione ........: euro 149,95
-------------------
7. Totale (4+5+6) ...................: euro 149,95
8. Interessi futuri .................: euro 4.113,18 -
9. Pagamenti anticipati .............: euro 0,00 -
10. Storno assicurazione .............: euro 609,87 -
-------------------
TOTALE ESTINZIONE (3+7-8-9-10) ....: euro 14.825,41
===================
Ricordiamo che il conteggio e' comprensivo della rata in scadenza al 23/09/2013 che, quindi, non dovra' essere
pagata. In proposito, in caso di pagamento a mezzo addebito su conto corrente bancario, la preghiamo di impartire istruzioni alla sua banca.
Eventuali importi insoluti di cui la nostra azienda venisse a conoscenza successivamente alla data della presente, le verranno richiesti indipendentemente dalle risultanze del conteggio sopra esposto.
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, le porgiamo i nostri piu' distinti saluti.

Tornando a noi, avendo versato complessivamente n.6 rate, (compresa quella prossima del 23.09.2013) per un totale di euro 1731,21, a fronte di un prestito erogato di 15.000 euro, questi signori pretendono, dopo 6 mesi dall'erogazione, la restituzione di 14.825,41 come se avessi versato esclusivamente euro 174,59. Secondo voi, sono interessi usurai questi?

Tra l'altro anche la penale per l'estinzione anticipata è dello 0,50% e non dell'1% come conteggiato dagli stessi. Errore o malafede?

Un ringraziamento a chi vorrà rispondermi.

Grazie.

Stefano

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 1 di 2
Vai alla pagina [1 2]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Serve il piano di ammortamento per esprimere un giudizio. Le prime rate contengono molto interessi e poco capitale, per cui se un prestito a 5 anni viene estinto dopo 12 mesi (un esempio), si è pagato tantissimi interessi e pochissimo capitale, per cui non è conveniente la estinzione anticipata. Tale calcolo esce fuori da una formula di matematica finanziaria per il pda alla francese. Per la commissione di estinzione anticipata è da applicare quella che è stata contrattualizzata, senza se e senza ma. Per il calcolo, ha ragione è farragginoso. Infatti partono al contrario, invece di partire dal debito residuo dopo il pagamento della ultima rata con gli interessi da quest'ultimo pagamento alla data di estinzione anticipata e con la commissione di estinzione anticipata e questo forse sì per non far capire nulla , ma il risultato dovrebbe essere esatto, salvo la verifica del d.r. che si legge sul pda.



ATTENZIONE, valutate bene i miei interventi sono un INFILTRATO, così afferma QUALCUNO
ATTENZIONE, valutate bene i miei interventi sono un INFILTRATO, così afferma QUALCUNO

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

me li sto andando a rileggere tutti - uno spasso - sono certissimo che chi ha chiesto un parere ha capito la classica mazza. Vediamo di dare una risposta sensata. estinguere anticipatamente il mutuo: conviene sempre se si hanno i capitali. chi le ha risposto ha detto una bestialità, Estinguerlo prima durante verso la fine non cambia la convenienza se deve riaccenderlo presso altra banca e si chiama portabilità. Le conviene solo se l'altra banca propone interessi piu bassi ma di solito in questi casi si prova a rinegoziare. Sulla questione debito residuo posso confermare che il tipo di muto a rata costante come il suo detto alla francese ha una sua costruzione. questa costruzione si chiama piano di ammortamento e lei dovrebbe averne una copia acclusa al contratto. ad ogni rata lei paga gli interessi sul debito residuo e quanto rimane va a scalare il debito. Salvo errori ne consegue il risultato che le e' sembrato strano. Se ha un amico ragioniere puo farsi un facile calcolo usando un foglio elettronico. Per tutte le spese di estinzione anticipata valgono le clausole di contratto e poi e' come quando si gioca a scopa. le scope vanno sempre controllate, Saluti



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Mah Stefano, si fa polemica sulla chiarezza e poi si fa ancora più casino...

A mio parere la somme di estinzione elevata dipende da 4 motivi:

- il piano di ammortamento alla francese (con rata costante) prevede che le prime rate siano composte in massima parte da interessi e quindi il capitale si riduce di poco. Man mano che passa il tempo, la composizione delle rate si inverte per cui le ultime rate sono composte in massima parte da capitale e in minima parte da interessi;

- nel conteggio viene addebitata una rata che risulta "insoluta" e che non ti verrà quindi richiesta se estingui il debito prima della sua scadenza;

- è stata addebitata la commissione di estinzione anticipata pari all'1% del conteggio stesso (che è anch'essa prevista dal TUB);

- nel contratto di prestito è quasi sicuramente presente una spesa di istruttoria. Questa viene considerata pagata in anticipo al momento dell'erogazione del prestito e viene quindi esclusa dal TAN% che è il tasso con cui ti hanno "scontato" le rate non ancora pagate. Dopo sole 6 rate l'effetto di questa spesa iniziale si senta ancora parecchio.


E' materia in po' complicata ma spero di essere risultato chiaro. Ciao

Marco

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Intanto vi ringrazio per le vostre risposte. Approfitto per incollare lo stralcio di una pagina web che ho consultato riguardo l'argomento in questione. Non sono un esperto di finanziamenti tantomeno di diritto bancario, ma se andiamo a calcolare l'effettivo interesse che viene applicato in questi conteggi, cosiddetti "alla freancese", ebbene questo, a mio modesto parere, supererebbe di gran lunga la soglia anatocistica. A riguardo vi riporto quanto scritto sulla pagine del sito www.101professionisti.it

....omissis.. se si riscontra che il tasso effettivo è superiore a quello contrattualmente pattuito va fatto ricorso ad un legale per la difesa dei propri diritti, mediante richiesta di annullamento parziale del contratto di mutuo, contestuale ricalcolo del tasso d’interesse, rimborso delle somme non dovute ed applicazione del tasso corretto in futuro. Il problema dell’ammortamento “alla francese” è infatti già stato affrontato e risolto (in senso positivo nei confronti del mutuatario e sfavorevole per la banca convenuta) dal Tribunale di Bari (Sezione distaccata di Rutigliano) con la sentenza n.113/2008 (che ha avuto vasta eco).

Con il predetto provvedimento il Giudice adito ha riconosciuto che mentre nella parte letterale del contratto si stabiliva un tasso d’interesse rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili (cioè degli interessi), nel piano d’ammortamento veniva applicato, in maniera del tutto inaspettata quanto illegittima, il c.d. “ammortamento alla francese”, ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto l’interesse applicato è nella sostanza quello composto e non già quello semplice. Accogliendo la domanda proposta dal mutuatario la sentenza in parola ha quindi ritenuto applicabile l’art.1283 del codice civile (che regola e vieta l’anatocismo tout court) anche ai contratti di mutuo (così come riconosciuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.2593 del 20.02.2003), ribadendo anche in relazione ad essi il principio dell’ordinamento giuridico italiano in forza del quale (salve le previste eccezioni) gli interessi non possono produrre ulteriori interessi.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Intanto ringrazio coloro i quali sono intervenuti per esprimere il loro parere ma da neofita della materia mi pongo dei seri dubbi, ovvero: esiste comunque una normativa alla quale le banche debbono attenersi? Meglio ancora, applicare il tasso alla francese o alla spagnola (quest'ultima la gradisco maggiormente) non va comunque a determinare un tasso globale? Io li ritengo interessi su interessi e seppur ignorante in materia, sento puzza di anatocismo.

A riguardo incollo uno stralcio di una pagina web che tratta diritto bancario che affronta il problema: Cordialità a tutti.

...omissis... se si riscontra che il tasso effettivo è superiore a quello contrattualmente pattuito va fatto ricorso ad un legale per la difesa dei propri diritti, mediante richiesta di annullamento parziale del contratto di mutuo, contestuale ricalcolo del tasso d’interesse, rimborso delle somme non dovute ed applicazione del tasso corretto in futuro.Il problema dell’ammortamento “alla francese” è infatti già stato affrontato e risolto (in senso positivo nei confronti del mutuatario e sfavorevole per la banca convenuta) dal Tribunale di Bari (Sezione distaccata di Rutigliano) con la sentenza n.113/2008 (che ha avuto vasta eco).

Con il predetto provvedimento il Giudice adito ha riconosciuto che mentre nella parte letterale del contratto si stabiliva un tasso d’interesse rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili (cioè degli interessi), nel piano d’ammortamento veniva applicato, in maniera del tutto inaspettata quanto illegittima, il c.d. “ammortamento alla francese”, ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata, in quanto l’interesse applicato è nella sostanza quello composto e non già quello semplice. Accogliendo la domanda proposta dal mutuatario la sentenza in parola ha quindi ritenuto applicabile l’art.1283 del codice civile (che regola e vieta l’anatocismo tout court) anche ai contratti di mutuo (così come riconosciuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.2593 del 20.02.2003), ribadendo anche in relazione ad essi il principio dell’ordinamento giuridico italiano in forza del quale (salve le previste eccezioni) gli interessi non possono produrre ulteriori interessi.


aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 1 di 2
Vai alla pagina [1 2]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito