La finanziaria 2008 indica un fondo di soidarietà per i mutui accesi per l'acquisto della prima casa.Si può sospendere per due volte il pagamento per max 18 mesi totali e per conseguire il beneficio il "mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 480, di non esserein grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo"il comma 480: "Con regolamento adottato dal Ministrodell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo"MA QUALI SONO QUESTE NORME?insomma, se dal mio stipendio tolgo la rata del mutuo, l'ICI, la TARSU, il condominio, il bollo, l'assicurazione, la benzina, il gas, la luce, ecc. ecc....e mi restano 10 euro al mese è sufficiente per chiedere la sospensione? come devo dimostrarlo?qualcuno ha già fatto questa richiesta in banca?
Rev.0 Segnala
11/01/2008, ore 10:41
|
||||
|
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Rev.0 Segnala
11/01/2008, ore 11:42
Per il momento mancano le "Norme del Decreto Attuativo" che dovrà uscire a breve per stabilire i criteri.Per quanto alla domanda,certamente il fatto di perdita degli emolumenti,malattie invalidanti, o altre cause determinanti saranno oggetto di accesso privilegiato.Ma anche il solo fatto di non essere in grado momentaneamente darà diritto alla richiesta di sospensione prevista dalla legge emanata in finanziaria.Però attenti che il Fondo costituito servirà solo a pagare le spese di sospensione e diritti notarili fino ad esaurimento dello stesso. Non pagherà le rate dei mutui che verranno solo prorogate.Quindi in casi di difficoltà si potrà sempre chiedere la sospensione dei pagamenti e pagarsi da soli i costi spese. |
||||
|
Rev.0 Segnala
13/01/2008, ore 12:22
mi chiedo come funzionerebbe con gli interessi che gravano in questo periodo di sospensione.non sono previsti oppure ci sono e saranno pagati dallo Stato o saranno a carico del mutatario una volta che il muto riprenderà? |
||||
|