Ciao, sono AntonioVolevo capire una cosa.la legge che uscita per bloccare i mutui, è valida anche per coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro per altri motivi?In poche parole mi sono licenziato da poco e volevo capire se mi spetta.Grazie
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09/03/2009, ore 18:29
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09/03/2009, ore 18:31
bisogna essere anche furbi per licenziarsi in momenti similicomunque dubito in quanto essendosi dimesso lei non risulta disoccupato ma semplicemente inoccupatosembra la stessa cosa ma in realtà a livello di sussidi ecc direi che c'è un abisso |
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09/03/2009, ore 19:03
anche perchè cerchi di arrivarci da solo...se uno si dimette le sembra normale che si usino soldi della comunità per sospendergli il mutuo?a me sembra assurdo |
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09/03/2009, ore 19:08
Bhe insomma mi sembra ci sia tanta presunzione. Una persona può avere mille motivi per dare le dimissioni. Essendo che il post precedente sembra essere scritto da una donna mi viene in mente il caso di molestie sessuali.Comunque ecco una risposta più tecnica:Un po’ di terminologia che può esserti utile....Sei disoccupato quando hai perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo mentre sei inoccupato quando, pur non avendo mai lavorato, ti dichiari disponibile a farlo. Ti faccio un esempio per capire meglio? Sei uno studente e non hai mai lavorato (ovviamente non è riconosciuto il “lavoro in nero”)? Allora sei inoccupato.È importante sapere che sei considerato ugualmente disoccupato se:nel caso di lavoro dipendente (es: co.co.pro., contratto a tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time, etc…) il tuo reddito è inferiore a 8000 € annui; nel caso di lavoro autonomo il tuo reddito è inferiore a 4800€ annui ; nel caso in cui hai lavorato solo per 8 mesi (4 se hai fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti); I redditi indicati si intendono lordi e ovviamente riferiti all’annualità in corso.Se ti vuoi informare meglio leggi i riferimenti normativi: Decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181; Decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297...Pertanto il signore è a tutti gli effetti disoccupato.Distinti saluti. |
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09/03/2009, ore 20:06
dimissioni per molestie... ma quanta fantasia hai? già ne hanno a go-go qui dentro, dai pure degli spunti! |
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09/03/2009, ore 20:14
comma c) art. 4 decreto 181/2000c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; |
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