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Buongiorno al forum chidevo se potevo agire, ho trovato qualche giorno fa delle cartelle esattoriali che qualcuno ha firmato per me oggi scopro da comunicazione lasciate in cassetta delle lettere che erano state firmate dalla figlia di una vicina di casa che si e' presa la bega di ritirarle per me con tanto di nome e cognome come comunicato cosa posso fare? grazie

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La notifica è nulla ! Ed Equitalia ne deve èssere informata per interrompere i termini di decorrrenza degli atti che prevedono anche recuperi e provvedimenti coercitivi.Bisogna fare un esposto o una opposizione,ma credo che un avvocato sia meglio..........

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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P.S. strano però che il messo notificatore di Equitalia sia stato così imbecille..........perchè in assenza del destinatario ed In base all'art. 140 lanotificazione della cartella si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del DPR 29/9/ 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del Comune.In pratica l'avviso di deposito da affiggere sulla porta non lo si affigge alla porta ma lo si affigge all'albo pretorio.....Non si consegna certo alla vicina di casa.

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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Non per contraddire il Conte ma........Un deciso passo in avanti verso la semplificazione delle formalità in tema di notifica degli atti giudiziari. Sono, infatti, ritenute valide quelle fatte dall’agente postale a persona diversa dal destinatario, anche nel caso in cui abbia firmato in modo illeggibile. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili, con la sentenza 27 aprile 2010, n. 9962.Il casoLa causa, assegnata alla Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, è stata rimessa alle Sezioni Unite, al fine di risolvere una particolare questione attinente alla ritualità della notifica di un atto di citazione, quando questa sia stata effettuata all’indirizzo del destinatario, a mezzo di servizio postale, e consegnata a persona, diversa dal destinatario, che abbia sottoscritto per esteso, anche se con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla “firma del destinatario o di persona delegata”, senza che fosse stata barrata la casella relativa al destinatario e che vi fosse indicazione attinente alla coincidenza del ricevente con il destinatario medesimo.Il giudice di primo grado dichiarava la nullità della notificazione dell’atto introduttivo di primo grado, in quanto l’atto di citazione risultava inviato al domicilio del destinatario senza che, nell’avviso di ricevimento, risultasse alcuna indicazione in merito alla persona alla quale il plico era stato consegnato.La fattispecieIn tema di notificazioni di atti a mezzo posta, l’art. 4, comma 1, della Legge 20 novembre 1982, n. 390, prevede che l’avviso di ricevimento di piego raccomandato, completo in ogni sua parte, nonché munito di bollo dell’ufficio postale con la data del giorno di consegna, sia spedito, in raccomandazione, all’indirizzo predisposto dall’ufficiale giudiziario mentre, al comma 3 della citata disposizione, si afferma che l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione.Ai sensi dell’art. 7 della stessa legge, inoltre, è previsto che l’agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario, sebbene dichiarato fallito, e che l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbano essere firmati dalla persona alla quale è effettuata la consegna; nel caso in cui questa sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere apposta su entrambi i suddetti documenti, con la specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’indicazione se trattasi di familiare o di convivente, anche temporaneo.La normativa non prevede che l’avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario medesimo, con firma leggibile, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi valida la notificazione anche nel caso in cui la sottoscrizione sia illeggibile, e non siano indicate, dall’agente postale, le esatte generalità della persona consegnataria del plico, come nella specie.La notificazione fatta a persona diversa dal destinatarioDa tempo la giurisprudenza di legittimità, come evidenziato nella sentenza che si commenta, ha affermato la validità della notificazione fatta a persona diversa dal destinatario, anche nel caso di sottoscrizione, da parte di quest’ultima, con firma illeggibile, affermando “[…] che la copia dell’atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, ciò comporta l’attestazione, facente prova fino a querela di falso, che l’atto è stato consegnato a persona coincidente con il destinatario della notificazione” ([i]).Il giudice nomofilattico enuncia, in merito, il seguente principio di diritto: “se, dall’avviso di ricevimento della notificazione, effettuata ex art. 149 c.p.c., a mezzo di servizio postale, non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario, tra quelle indicate dalla legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile, apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente, sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.”.E’ del tutto irrilevante, secondo l’opinione delle Sezioni Unite, al fine di ritenere sussistente la nullità della notificazione, che il modello dell’avviso di ricevimento preveda ben 10 ipotesi di “ricevente”, con altrettante caselle destinate ad essere barrate da chi effettua la consegna e che tra tali caselle le prime due concernano proprio il destinatario (persona fisica o giuridica), sicché tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall’agente postale è comunque rilevata la qualità rivestita dal consegnatario, quand’anche egli sia lo stesso destinatario.Ciò in quanto “è la stessa legge che prevede, in termini non equivoci, che l’avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alla quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario la firma deve essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita dal destinatario”. Di conseguenza, nessun obbligo sussiste in capo all’agente postale, nel caso di consegna del plico al destinatario, di far risultare che la consegna sia avvenuta a mani proprie di quest’ultimo.

A ben molti difetti è l'uom soggetto, ma l'esser seccatore è un gran difetto.

Da un club si puo' venir respinto solamente se non si hanno i requisiti,da un forum solamente se si disturba.Mai chiesto l'iscrizione al club di Blues e Mai disturbato

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BACOLOnon basta copiare/incollare. Bisogna anche capire COSA si riporta,fermo restando la tua buona fede !La sentenza si riferisce alla notifica (innanzitutto) postale dell'atto giudiziario e non del Messo notificatore che svolge la stessa funzione,ma giuridicamente più specifica.Poscia : la sentenza dice che la firma illeggibile può èssere riconducibile anche al legittimo destinatario visto che il postino non ha specificato niente.Cioè il postino non ha specificato sulla cartolina della che la firma è stata apposta da persona diversa dal destinatario. Tanto è vero che la Corte aggiunge : < fino a rivalsa di parte per falso..>In parole povere : per me quella firma (proprio perchè illeggibile ) può èssere pure la tua. Anche in virtù del fatto che il postino non ha specificato èssere persona diversa da te.Salvo l'eventuale denuncia per falso.........

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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Non per polemizzare ma Conte credi veramente che basti una firma illeggibile per annulare un atto? Sia che esso sia stato notificato da un postino qualsiasi oppure da un messo?Se rispondi SI deduco che di atti non nè hai ultimamente ricevuti ma credimi vengono lasciati a chiunque e non nel Sud Italia ma anche quà all'estremo Nord (Trieste)Pensa che a mia moglie un Uff del tribunale ha lasciato ad un condomino una citazione per testimoniare in un udienza.L'atto era composto da un foglietto di carta fotocopiato pure storto e compilato a mano.Era inoltre aperto e non in busta chiusaTutti sappiamo che reato si commette se non ci si presenta senza un giustificato motivo a testimoniare

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