Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68200  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 4839

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

A beneficio di tutti, riporto da IL SOLE 24 OREMinacciare l'esercizio di un diritto può diventare estorsione. Di sicuro capita quando qualcuno – apparentemente intenzionato ad agire in via giudiziaria o esecutiva a tutela di una pretesa legittima – abbia voluto, in realtà, intimorire la parte offesa. In tali casi, la semplice esternazione della volontà di ottenere una tutela legale dei propri diritti, diverrà una «illegittima intimidazione idonea ad integrare l'elemento materiale del reato» di estorsione. A sostenerlo è la Cassazione, sezione II penale, con la sentenza n. 23067/10.La vicendaCoinvolti nei fatti, due uomini accusati dei reati di usura e tentata estorsione. Gli imputati, secondo la ricostruzione processuale, avrebbero tentato di costringere il titolare di un'azienda in gravi difficoltà economiche a corrispondere interessi usurari a fronte della somma di denaro prestatagli. Non solo, avrebbero anche indotto la vittima a restituire il capitale avuto in prestito tramite la minaccia di porre all'incasso i titoli ricevuti dallo stesso commerciante. Il tribunale – nel dichiarare il reato di usura estinto per prescrizione – pronunciava condanna per il delitto di tentata estorsione. Confermata la sentenza in appello, il caso arriva in Cassazione, dove i ricorrenti respingono le accuse.Secondo gli avvocati, i loro assistiti avevano solo esercitato il diritto a ottenere la restituzione del capitale prestato. Non avevano agito, dunque, per ottenere un profitto ingiusto. Così, l'avere «infruttuosamente azionato gli effetti» in loro possesso non avrebbe potuto integrare il delitto di estorsione. A difettare, poi, anche l'estremo della minaccia, atteso che l'azione di porre all'incasso gli assegni non era idonea a incutere timore alla parte offesa. Inoltre – aggiungeva la difesa – i giudici non avrebbero dovuto dare credito alle dichiarazioni della vittima, inattendibile per aver già subito protesti e condanne per il reato di emissione di assegni a vuoto.La pronunciaNon è così per la Cassazione, che respinge il ricorso e cristallizza la responsabilità penale degli imputati per tentata estorsione. In primo luogo, precisa, non spetta al collegio di legittimità fornire una diversa interpretazione e valutazione delle prove raccolte nel processo. Unica indagine consentita, quella sulla logicità della sentenza impugnata, immune da vizi per avere i giudici di appello adeguatamente vagliato i fatti e motivato le ragioni della pronuncia di colpevolezza.Quanto alla prova della tentata estorsione, la si rintraccia – si legge in sentenza – «oltre che nella accertata natura usuraria degli interessi corrisposti e promessi» anche nell'evoluzione dei rapporti tra gli imputati e la vittima che, non riuscendo più a far fronte agli impegni, subiva i primi protesti. È in quel contesto, che la minaccia del protesto degli assegni è divenuta «strumento di estorsione diretto al conseguimento del profitto dell'usura».D'altro canto in tema di estorsione – continua la Cassazione – la minaccia, oltre che palese, può anche essere manifestata in maniera «implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, e alle condizioni ambientali in cui questa opera».Così, nel caso concreto, sotto l'apparente legittima intenzione di voler incassare gli assegni ricevuti dalla vittima, si celava una vera e propria minaccia concretamente idonea «a costringere la parte offesa al volere degli agenti» tanto da integrare il reato di estorsione© RIPRODUZIONE RISERVATAwww.ilsole24ore.com/norme/documentiIl testo della sentenza della CassazioneQuando scatta il ricatto - Cassazione, sezione II penale, sentenza 23067/10 La minaccia costitutiva del reato di estorsione, oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera(...). Anche la minaccia dell'azione giudiziaria assume la concreta idoneità a costringere la parte offesa al volere degli agenti, posto che si è ritenuto come «in tema di estorsione, anche la minaccia di esercitare un diritto – come l'esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva – può costituire illegittima intimidazione idonea a integrare l'elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato».PER CHI VOLESSE LEGGERE LA SENTENZA:http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2010/06/cassazione-Sentenza-23067-10.pdf?uuid=975a72c8-805d-11df-a7bc-071cf1619b1f?uuid=AYjOEC2B

"Conosco solo due cose infinite: l'universo e la stupidità umana... e del primo non ne sono nemmeno tanto sicuro." - A. Einstein

"Se ti devo un dollaro io ho un problema, ma se ti devo un milione di dollari allora il problema è tuo" John Maynard Keynes

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

si ma ragazzi... la notizia è un pò esposta con i piedi anche da IL SOLE24ore...questi minacciavano di depositare i titoli che avrebbero generato il protesto per farsi pagare interessi usuraicolui che da un ultimo avviso prima di procedere all'incasso delle cambiali di fronte a soldi legalmente dovuti è diverso...anzi, meglio uno ti avvisi prima di procedere senza dire nulla, penso...

Ho imparato che l'improbabile se fa guadagnare le banche diventa più certo del probabile...

Fa presto il bue a dare del cornuto all'asino... ma se si guardasse allo specchio...

mika_80x

Ho imparato che l'improbabile se fa guadagnare le banche diventa più certo del probabile... Fa presto il bue a dare del cornuto all'asino... ma se si guardasse allo specchio... mika_80x

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Secondo me dai una lettura un pò semplicistica... anche perchè se si limitasse all'usura allora non c'era bisogno di scomodare la Cassazione e di riportare questa sentenza....

"Conosco solo due cose infinite: l'universo e la stupidità umana... e del primo non ne sono nemmeno tanto sicuro." - A. Einstein

"Se ti devo un dollaro io ho un problema, ma se ti devo un milione di dollari allora il problema è tuo" John Maynard Keynes

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

p.s.chiedo sucsa a Longoleo se ho doppiato il suo post ma ritenevo che fosse utile dargli una buona evidenza.

"Conosco solo due cose infinite: l'universo e la stupidità umana... e del primo non ne sono nemmeno tanto sicuro." - A. Einstein

"Se ti devo un dollaro io ho un problema, ma se ti devo un milione di dollari allora il problema è tuo" John Maynard Keynes

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

FOGGho letto con attenzione,e ti ringrazio della pubblicazione. Ma sono d'accordo con la leggiadra MIKA : qui si tratta di un super-protestato molto probabilmente vittima di due cravattari travestiti da samaritani.Quando la vittima si è visto cion le spalle al muro,li ha denunciati come spesso accade. Difficile perciò pensare di accomunare questo tipo di sentenza ad una richiesta dello stesso tenore fatta però da Banche e Finanziarie perfettamente inserite nel contesto legale nel quale sguàzzano a loro agio sapèndosi muòvere al lìmite delle acque territoriali...............In quanto al fatto che si pronunci la Cassazione,la risposta te la sei data da solo ed è ben descritta nella sentenza. La Cassazione non entra nel mèrito del procedimento penale se non per l'esclusivo aspetto di legittimità tècnico-procedurale.

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !

aggiungi un commento
aggiungi un commento


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito