Formula di atto di precetto su decreto ingiuntivo Formula di atto di precetto su decreto ingiuntivo Atto di precetto La Società Alfa, in persona del suo legale rap.te p.t. sig. ............... società con sede in ......... via........... n. ...... c.f. e P.Iva n. .............., rappresentata e difesa dall'Avv.......................con studio in...........................presso il quale è elettivamente domiciliata per delega in calce al presente atto premesso 1) che la società Alfa, per crediti relativi a forniture di merci, richiedeva ed otteneva d.i. n. ......... RG n. .......... con il quale l'adito Tribunale ordinava alla debitrice Beta di pagare a favore della società istante, la capital somma di €. .... maggiorata di interessi legali dalla data di fattura al saldo, con l'aggiunta delle spese legali per procedimento monitorio, liquidate in onnicomprensivi €. .............;3) che il predetto d.i. n. ........ era notificato in data ........... e non era opposto nei termini divenendo così esecutivo;- (oppure: che avverso il predetto d.i. era proposta tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. da parte della Soc. Beta ma nella procedura di opposizione, radicata al n. .. RG del Tribunale di .................. il G. i. dott. .......... con provvedimento del ........ concedeva la p.e. al d.i. opposto);4) che il predetto d.i. n. ........ è stato munito della formula esecutiva in data ................ ;5) che la raccomandata a.r. con la quale il sottoscritto avvocato ha tentato di conseguire il pagamento di quanto dovuto è rimasta senza alcun esito e riscontro;tutto ciò premessoil sottoscritto procuratore intima e fa formale atto di precetto alla Società Beta in persona del legale rappresentante p.t. con sede in .............Via.............n.......................di pagare, entro e non oltre 10 giorni dalla notificazione del presente atto, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata con ulteriore aggravio di spese, diritti ed onorari correlativi, le somme indicate in appresso:capital somma: .............. interessi dal ... al...... €..tassa di registro €. ...totale €.spese liquidate in d.i. €.totale €.disamina €.richiesta copie €.ritiro dette €.richiesta opposizione formula €.ritiro dette €.esame titolo esecutivo €.atto di precetto €.scritturato e diritti €.consultazioni cliente €.corrispondenza informativa €.onorario precetto €..................... €. Totale ....... ......rimb. forf. 12,5% ........Totale ....... ......Cpa 2% ....... ......Totale ....... ......IVA 20% ......Totale ....... ......riporto voce capitale ......complessivamente ........oltre a spese di notificazione del presente atto, nonchè interessi via via maturandi sino all'effettivo saldo. Luogo e data Avv.
distinti saluti ciro
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21/11/2009, ore 22:13
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21/11/2009, ore 22:21
PIGNORABILITA' DELLO STIPENDIOLa Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilita' degli stipendi privati e di quelli pubblici. Per questi ultimi ricordiamo che gia' da tempo e' stata abolita la regola di assoluta impignorabilita' a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n.89/1987 e n.878/1988).In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonche' le gratifiche, le pensioni, le indennita', i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:1) se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, e' prevista la pignorabilita' fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;2) se il debito e' verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, e' prevista la pignorabilita' fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;3) se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall'impiegato o salariato, e' prevista la pignorabilita' fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non puo' colpire una quota totale maggiore del quinto gia' detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non puo' colpire una quota maggiore della meta' degli stipendi al netto di ritenute.E' da precisare, per quanto previsto dal codice di procedura civile, che la quota oggetto di pignoramento e' decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato. |
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