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http://gestcredit.wordpress.com/dalla-parte-del-debitore/Ne trovate per tutti i gusti.Bayz

Lotterò perchè io possa far valere le mie opinioni e per quanto possano essere differenti dalle tue lotterò allo stesso modo perchè anche tu possa esprimerle liberamente.
bayz Nebbia

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Ciao Nebbia ,Ma è in Inglese??oppure se ti iscrivi lo si può leggere anche in Italiano??ciao
SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO!! E IO PAGO!! grande Totò!!

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Scusami ho digitato male e mi è apparso in inglese...adesso l'ho trovato...faccio ammenda!!ciao
SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO!! E IO PAGO!! grande Totò!!

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qualcuno mi spieghi o ci spieghi la differenza tra recupero crediti affiliati UNIREC e NO il sito è fatto bene con risposte molto esaurienti .Ringrazio Nebbia per le dritte .Claudio.

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U.N.I.RE.C., Unione Nazionale Imprese Recupero Crediti, nata dall'accordo tra AIIREC (Associazione Italiana Imprese Recupero Crediti) e ASSOREC (Associazione Nazionale Società di Recupero Crediti), rappresenta oggi l'unica realtà associativa fortemente rappresentativa del settore.Essa raggruppa numerose imprese su tutto il territorio nazionale, da Palermo a Trieste, unite tutte dal fine comune di offrire ai propri clienti professionalità, trasparenza e correttezza.U.N.I.RE.C. costituisce quindi un autorevole punto di riferimento tanto per gli operatori del settore, difendendo in ogni opportuna sede gli interessi della categoria, che per il legislatore, proponendo interventi per una razionale regolamentazione del settore.Grazie al suo rigido codice deontologico, rappresenta inoltre una garanzia per i clienti che, avvalendosi di un'impresa associata, hanno la certezza di affidarsi ad un soggetto selezionato che opera in maniera trasparente.Per questo U.N.I.RE.C. persegue il proprio sviluppo associativo, adottando rigide griglie di ingresso e permanenza nel proprio ambito.La domanda di ammissione deve essere corredata dalla copia della licenza della Questura, dai certificati dei carichi pendenti presso il Tribunale e la Pretura, dal casellario giudiziario, nonché dalla visura protesti ed elementi pregiudizievoli sul titolare della licenza, sui soci, o comunque rappresentante della società.Lo statuto elenca inoltre i motivi per cui si può perdere il requisito di socio, primo tra tutti il mancato rispetto delle norme dettate dal codice deontologico che regolamenta in 17 articoli i rapporti dell'impresa associata con i propri colleghi, clienti, esattori e debitori.

Lotterò perchè io possa far valere le mie opinioni e per quanto possano essere differenti dalle tue lotterò allo stesso modo perchè anche tu possa esprimerle liberamente.
bayz Nebbia

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Se propio ne vuoi sapere di più:Codice Deontologico U.N.I.REC. PRINCIPI GENERALIArt. 1 - Ambito di applicazioneLe norme deontologiche si applicano a tutte le imprese associate, loro titolari, amministratori, soci, preposti e funzionari esattoriali nell'esercizio delle loro funzioni, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.Gli associati dovranno uniformarsi in tutto e per tutto alle norme del presente codice deontologico, in caso contrario non potranno essere iscritti o comunque permanere nella associazione stessa.Art. 2 - Divieto di attività senza titolo autorizzativo o di uso di titoli inesistenti e/o scadutiSenza titolo autorizzativo e/o con titolo scaduto o revocato, non è ammissibile l'esercizio dell'attività di recupero crediti. Pertanto l'associato che opera dolosamente in tali condizioni non è ammesso all'Associazione e, ove in precedenza ne facesse parte, ne sarà espulso a seguito dell'accertamento da parte dei Probiviri.E' diritto/dovere dell'Associazione e/o degli organi direttivi della stessa, ove venissero a conoscenza dell'esercizio abusivo della professione e/o ogni altro comportamento illegittimo da parte di taluno, di attivarsi per adottare le più opportune iniziative a tutela della categoria.Art. 3 - Condizioni di onorabilitàCostituisce sempre infrazione disciplinare il comportamento doloso che violi la legge penale, così pure essere oggetto di protesti.Agli stessi suddetti doveri sono obbligati anche i preposti, i dirigenti, i soci e gli amministratori dell'azienda associata, che dovranno altresì possedere adeguate caratteristiche di correttezza, probità e lealtà.L'associato ha il dovere di conservare la propria indipendenza nell'esercizio della sua attività, non dovendo quindi farsi influenzare da pressioni, condizionamenti esterni e/o interessi personali.Ferme restando l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità e decadenza per gli amministratori delle società in genere come previste dal c.c., le persone di cui all'art. 1) non dovranno avere riportato condanne di qualsiasi entità e natura, ed in particolare attinenti all'attività professionale.Art. 4 - Condizioni di professionalitàL'associato non dovrà accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza, e' inoltre suo dovere curare la preparazione professionale sua e dei suoi collaboratori, adeguando, incrementando ed aggiornando le cognizioni di tutti i componenti dell'azienda nell'ambito psico-formativo, gestionale operativo, amministrativo e giuridico legislativo.E' auspicabile che gli amministratori, dirigenti, soci accomandatari e titolari, abbiano svolto funzioni di carattere direttivo in imprese analoghe o collegate, per un adeguato periodo.Art. 5 - Doveri comportamentaliL'associato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà , correttezza e trasparenza, nei confronti della clientela, dei debitori, dei terzi.RAPPORTI CON I COLLEGHI ASSOCIATIArt. 6 - Rapporto di colleganza in generale, divieto di concorrenza slealeL'associato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, per agevolare lo svolgimento dell'attività professionale.All'associato è fatto assoluto divieto di approfittare dei rapporti di lavoro e collaborazione per compiere atti di concorrenza sleale (ex art. 2598 c.c.) nei confronti del collega associato, quali in particolare: uso di nomi o segni distintivi propri di altre imprese - diffusione di notizie anche se conformi al vero, comunque tese a screditare il concorrente - in generale tutti quegli atti che secondo la correttezza professionale , appaiono non conformi ai principi riconosciuti.Art. 7 - Rapporti con il Consiglio DirettivoL'associato ha il dovere di collaborare con il Consiglio Direttivo, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. Ogni associato è tenuto a riferire al Consiglio ovvero al Collegio dei Probiviri fatti a sua conoscenza relativi alla vita associativa o al buon andamento del comune lavoro di recupero creditiRAPPORTI CON I PROPRI CLIENTIArt. 8 - Doveri di diligenza e fedeltà. Autonomia del rapportoIl rapporto con il proprio cliente dovrà scrupolosamente attenersi alle norme espressamente previste dal codice civile relative al mandato, con particolare riferimento all'art. 1710 (diligenza del mandatario).L'associato ha l'obbligo di difendere gli interessi del proprio cliente nel miglior modo possibile nei limiti del mandato, nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.L'associato dovrà sempre accertarsi della esistenza e legittimità del titolo costitutivo l'obbligazione. In caso di dubbio circa la legittimità del titolo costitutivo l'obbligazione, è preferibile che l'associato si astenga dall'assumere l'incarico, o lo rimetta se già assunto.Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'associato che compia dolosamente atti contrari all'interesse del proprio cliente.Art. 9 - Conflitto d'interessi.L'associato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale in conflitto con gli interessi di un proprio cliente.Art. 10 - Responsabilità dell'associato per l'attività dei propri collaboratori.L'associato ha l'obbligo di far fronte, nei confronti dei propri clienti, di un eventuale ammanco procurato da un proprio funzionario esattoriale.Non è consentito ad alcun soggetto dedito al recupero qualificarsi come dipendente o funzionario della società cliente creditrice.RAPPORTI CON IL DEBITOREArt. 11 - Avviso di azioni alla controparte debitriceL'intimazione fatta per scritto dall'azienda associata al debitore tendente ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione, sotto comminatoria di azioni legali, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tende ad avvertire il debitore delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere.Tali intimazioni sono invece deontologicamente scorrette, quando siano minacciate azioni o iniziative sproporzionate, puramente fantasiose o vessatorie.Art. 12 - Rapporti diretti con il debitoreNel corso del recupero stragiudiziale del credito , l'associato ed ogni funzionario esattoriale che collabora con la sua azienda, dovrà attenersi con scrupolo alle norme riguardanti l'incoercibilità psichica e fisica personale, l'inviolabilità del domicilio.E' fatto divieto accettare incarichi dal debitore nelle more di un recupero nei suoi confronti.E' fatto divieto declinare false generalità o mendaci titoli accademici.L'associato ed i suoi collaboratori dovranno fornire esaurienti chiarimenti al debitore sulle somme richiestegli.RAPPORTI CON I COLLABORATORI ED I TERZI IN GENERALEArt. 13 - Obbligo di correttezza nei rapporti con i funzionari esattorialiE' considerata una grave infrazione disciplinare il comportamento dell'associato che fornisca ad altro collega associato motivazioni mendaci circa il rapporto di collaborazione con un proprio (o ex) funzionario esattoriale e/o metta questi in cattiva luce per soli motivi personali.NORME INTERNEArt. 14 - Volontarietà dell'azione, diritto alla difesa, responsabilità degli organi disciplinariLa responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. L'oggetto di valutazione dovrà essere il comportamento complessivo dell'incolpato, il quale ha pieno diritto di difesa, potendosi avvalere dei mezzi e delle persone più idonee a garantirgli tale inviolabile diritto.Ai membri degli organi disciplinari non possono venire addossate responsabilità personali per le decisioni ed i provvedimenti che prendono nel corso del loro lavoro; a meno di dimostrata malafede.Nel caso in cui un membro dell'organo disciplinare fosse in conflitto di interesse con l'associato da giudicare, sarà suo obbligo farsi sostituire da altro socio estraneo al rapporto.Art. 15 - Controllo collegio probiviri - potestà disciplinare e sanzioniI probiviri potranno richiedere, prima di emettere pareri sull'accettazione del candidato o nelle successive verifiche, la documentazione che riterranno più idonea ai fini di comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite per l'iscrizione all'associazione o la permanenza nella stessa.Spetta al collegio dei probiviri e/o agli organi disciplinari appositamente istituiti la podestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.Le sanzioni sono applicate secondo la gravità dei fatti, la reiterazione e l'abitudinarietà dei comportamenti, tenuto conto delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione. I provvedimenti disciplinari applicati sono previsti dallo Statuto.Art. 16 - Divieto di abusare delle cariche associative per fini personali e/o aziendaliAi componenti del Consiglio Direttivo e di qualsiasi altro Organo dell'Associazione, o suo delegato, è fatto assoluto divieto di approfittare della carica che ricoprono per scopi personali e/o aziendali.In particolare è loro inibito, nel corso di interviste, pubblici dibattiti e qualsiasi altra attività pubblica, specificare il nome dell'Impresa di cui sono titolari, amministratori, soci e/o dirigenti.E' altresì loro inibito specificare la carica che ricoprono in Associazione nei depliant, brochure, e materiale pubblicitario in genere.Art. 17 - Lista collocamento funzionari esattorialiOgni associato potrà concorrere a formare una lista dei funzionari esattoriali disponibili ad assumere ulteriori incarichi professionali, ottenendo preventiva autorizzazione dagli stessi, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 675/96NB: quelli non iscritti sono i cani da riporto non di razza :-)

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bayz Nebbia

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