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Difendersi dagli esattori di recupero creditiEsattori recupero crediti – Condotta estrema: uso della forza, violazione di domicilio, intimidazioneGli esattori non possono: * usare o minacciare l’uso della forza contro di voi, un vostro familiare o altra persona a voi legata; * danneggiare o minacciare di danneggiare beni di vostra proprietà; * bloccare l’accesso a casa vostra o bloccare il vostro passaggio; * entrare in casa vostra se avete negato il permesso o rifiutarsi di andarsene quando chiedete loro di farlo.Esattori recupero crediti – Contatto irragionevole, esercizio abusivo delle proprie ragioni, atti vessatoriGli esattori non possono: * urlare o usare linguaggio offensivo nei vostri confronti; * usare linguaggio osceno o razzista o fare commenti personali o degradanti; * contattarvi con frequenza superiore al dovuto o in orari irragionevoli. Ad esempio, è inaccettabile continuare a telefonarvi senza sosta o in orari irragionevoli come metodo per demoralizzarvi o sfibrarvi; * effettuare altri contatti continui o compiere altre azioni di disturbo irragionevoli.Esattori recupero crediti – Imbarazzo o intimidazione tramite altre personeGli esattori non possono: * minacciare o molestare il vostro coniuge, partner, familiare o altra persona a voi legata; * effettuare un contatto non autorizzato con un minore di anni 18; * parlare ad altri della vostra situazione (tra cui familiari, vicini di casa o colleghi di lavoro); * tenere una condotta che attira l’attenzione del pubblico alla vostra situazione (es. inviare lettere aperte ad una casella postale in comune, lasciare messaggi che altri possono ascoltare, far sapere ai vostri colleghi di lavoro la loro identità o lo scopo del loro incarico.Esattori recupero crediti – Dichiarazioni e/o comportamenti falsi o ingannevoliGli esattori non possono: * rilasciare dichiarazioni in merito alle somme da voi dovute o allo stato del vostro debito; * contattare il vostro coniuge o partner se non sono garanti o fideiussori del vostro debito; * rilasciare false dichiarazioni in merito a ciò che accadrà se il debito non viene estinto o a ciò che l’esattore intende fare. Ad esempio:– dire che il mancato pagamento dei debiti è un illecito penale con possibilità di denuncia alla polizia o di pene detentive (avere debiti non è un reato!)– dire che possono portarvi via i figli (ciò è completamente falso);– dire che verrete subito dichiarati falliti, anche se non vi è un provvedimento del giudice o il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è nemmeno stato intrapreso;– dire che i vostri beni (es. automobile) verranno pignorati e venduti, anche se non vi sono gravami sui beni né un provvedimento del giudice (se vi è un gravame sui beni, di solito dovete ricevere un preavviso di 30 giorni prima di dover pagare);– dire che il vostro stipendio verrà pignorato, anche se non si è ottenuto un provvedimento del giudice in tal senso;– dire che il vostro merito creditizio verrà danneggiato, se ciò non risponde a verità (le leggi in materia di privacy limitano il tipo di informazioni che un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) può conservare, il tempo che tali dati possono essere conservati e chi può avere accesso a tali dati; * usare altri mezzi o azioni ingannevoli, ad esempio:– inviare lettere di intimazione di pagamento redatte in modo da sembrare atti giudiziali;– fingere di essere un legale, o di agire per conto di un tribunale.Inoltre come recita il codice deontologico UNIREC (la principale associazione fra società di recupero crediti) gli esattori sono tenuti, fra l’altro, a:1. non fare comunicazioni scritte (materiale informativo, pubblicitario, mailing ed altro) e/o dichiarazioni verbali che possano trarre in inganno sul significato di esattore e/o indurre aspettative nel cliente/mandante non rispondenti alla realtà;2. non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o interessi delle aziende/enti mandanti e/o creditori;3. soddisfare gli impegni presi con lettera d’incarico/mandato, attenendosi con scrupolo alle norme del codice civile relative al mandato e alla diligenza del mandatario;4. comportarsi in modo scrupolosamente leale ed indipendente da condizionamenti di qualsiasi natura che possano influenzare il proprio operato nei confronti del debitore;5. non accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi natura da parte del debitore; controllare, inoltre, che il personale, di cui si è eventualmente responsabili, non compia azioni di questo tipo;6. tenere nei confronti del debitore una condotta ferma e determinata, senza mai sfociare in atteggiamenti vessatori, insolenti e/o inutilmente petulanti. Non esercitare pressioni indebite o minacce nei confronti del debitore, al fine di indurlo al pagamento;7. presentarsi al debitore con discrezione e con cura nell’aspetto esteriore, avendo il massimo rispetto delle persone contattate e della loro vita privata;8. fornire esaurienti chiarimenti sulle singole voci dell’ammontare complessivo dovuto (inclusi interessi e spese di recupero), informando il debitore delle possibili conseguenze legali dell’eventuale inadempimento;9. non richiedere il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle indicate dalla Società di recupero;10. non qualificarsi in nessun caso con titoli, qualifiche, incarichi e/o funzioni non veritiere;11. svolgere attività come da mandato ricevuto, con lealtà, correttezza, nella massima riservatezza e segretezza professionale, con divieto assoluto di divulgare, anche parzialmente a chicchessia e/o per qualsiasi motivo, le notizie e le informazioni sia rilevate dalla pratica affidata, sia assunte eventualmente nel corso del recupero del credito;12. rispettare tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento alle normative riguardanti il recupero crediti, la privacy, l’incoercibilità psichica e fisica personale, l’inviolabilità del domicilio.La messa in mora del creditoreAvete letto bene, il titolo è proprio la messa in mora del creditore!!!Cosa è la messa in mora del creditoreSi ha mora del creditore nel caso in cui questi rifiuti, senza un legittimo motivo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore (ai sensi degli articoli 1208 e 1209 del codice civile), o nel caso in cui il creditore non compia gli atti (cosiddetti preparatori) necessari al ricevimento della prestazione dovuta dal debitore.Così, mentre la mora del debitore pone in essere un illecito civile siccome consistente nella violazione di un obbligo il quale produrrà una responsabilità in capo al debitore, nella mora del creditore (o mora accipiendi) non vi sarà una valutazione di colpevolezza e/o responsabilità, in quanto l’obbligo del creditore di accettare la prestazione del debitore non è contemplato.Il debitore, semmai ha comunque il diritto potestativo di essere liberato senza compromettere quelli che sono i diritti del creditore moroso. Presupposti della mora del creditore, sono: il ritardo nell’adempimento dovuto a fatto del creditore, la necessaria offerta solenne del creditore stesso effettuata con il rispetto delle formalità previste dall’articolo 1208 c.c.(in caso questa non fosse stata fatta da un pubblico ufficiale, pur se tempestiva, non provocherebbe la mora del creditore, pur non potendosi considerare inadempiente il debitore), il rifiuto del creditore a ricevere la prestazione, senza un motivo giustificatoDebiti e regime di comunione dei beni – domande e risposteQuali sono i beni personali che non rientrano nella comuni­one?a. I beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio.b. I beni ricevuti dopo il matrimonio per donazione o eredità.c. I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge.d. I beni che servono all’esercizio della professione di ciascun coniuge.e. I beni ottenuti in risarcimento di un danno e la pensione di invalidità.f. I beni acquistati con il ricavato proveniente dalla vendita dei beni personali o con il loro scambio.Nei casi c, d e f sopra indicati, l’esclusione dalla comuni­one deve risultare dall’atto di acquisto, se di esso ha fatto parte anche l’altro coniuge; se non risulta l’esclusione, il bene è comune.I proventi del lavoro di ciascun coniuge o i frutti dei beni personali fanno parte della comunione?No, perché la comunione dei beni riguarda ciò che si acquista e non i mezzi con cui si acquista. Però, se al momento dello scioglimento della comunione esistono dei risparmi, questi devono essere divisi in parti uguali fra i coniugi.Le aziende rientrano nella comunione legale dei beni?Sì, purché siano gestite da entrambi i coniugi e siano state costituite dopo il matrimonio.In caso di debiti, i creditori possono rifarsi sui beni in comuni­one?Sì, se i debiti riguardano:a. Pesi e oneri gravanti sui beni comuni al momento dell’acquisto (mutui, ipoteche, ecc.).b. Carichi dell’amministrazione dei beni stessi (per esempio le spese condominiali).c. Spese per il mantenimento della famiglia e l’istruzione ed educazione dei figli; inoltre tutte le spese compiute nell’interesse della famiglia.d. Ogni altro impegno economico preso in comune accordo dai coniugi.Quali beni rientrano nella comuni­one legale?Quelli acquistati durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali. I beni sono comuni indipendentemente da quale dei due coniugi abbia effettuato l’acquisto e il pagamento.Se un bene è intestato a uno solo dei due coniugi è ugualmente di proprietà di tutti e due?Sì, se acquistato in regime di comuni­one legale.Che cosa succede se i beni comuni non sono sufficienti a coprire i debiti comuni?I creditori possono agire sui beni personali di ciascun coniuge, per un ammontare pari alla metà del credito.Che cosa succede se si tratta di debiti personali di un coniuge?Quando i beni personali del coniuge non coprono l’ammontare del debito, i creditori possono rifarsi sui beni della comunione, nei limiti della quota del coniuge debitore (la metà).BayzNebbia
bayz Nebbia

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Ricordatevia anche:Se qualcuno di voi è incappato nel pignoramento del quinto,ma nella vostra busta ci sono ad esempio euro 100 di assegni familiari...ebbene questi non sono pignorabili.Mi raccomando è giusto pagare ma è anche giusto non farsi fregare.BayzNebbia
bayz Nebbia

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come vedi mio caro parole sprecate tutti a lamentarsi ma tutti stanno da dio

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Blak o Tesar perfavore non ricominciare e lo sai che te lo dico da amica!!non ricominciamo a polemizzare su tutto, cerchiamo di aiutarci come meglio possiamo, se non rispondono subito magari è perchè non sono al computer...ad esempio io adesso vado a cena e poi lo userà forse mio figlio, al mattino riesco ad esserci poco e al pomeriggio quasi niente adesso con mio figlio a casa lo usa lui (in fondo è suo) lo usa per studio e per chattare con gli amici...Mica posso dirle togliti che devo andare su adusbef...e come me magari c'è ne sono altri...So che si vorrebbe fare tutto e subito ma a volte bisogna pazientare giusto??Non è un rimprovero e tu sai bene come lo sa Nebbia che anche io mi sono data da fare per l'iniziativa ma bisogna avere pazienza ok??Se si incomincia a dire che qui stanno tutti bene non arriviamo da nessuna parte perchè poi c'è quello che dice la sua, l'altro insulta, l'altro polemizza hai capito?dai cerca di essere paziente e te lo dice una che ha i debiti mica una che sta bene!!ciao :-))

SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO!! E IO PAGO!! grande Totò!!
SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO!! E IO PAGO!! grande Totò!!

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Intanto vedo con piacere che in parecchi almeno hanno dato una sbirciatina;-) e già questo è buona cosa,per il resto dico a blak quello che più volte ho ripetuto ad altri,le cose si fanno bene e con pazienza..sennò e tempo perso.Bayznebbia
bayz Nebbia

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blak non hai chiesto tu di essere bannato con il nome TESAR?? perche' allora continui se qui non stai bene? sei fasidioso dai ora basta sei tornato pure sotto mentite spoglie e sempre con le solite lamentele...che stress...
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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