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Segnalo la seguente decisione della Pretura di Modena (29/10/1997): """<<< Le somme dovute a titolo di stipendio o di salario sono pignorabili fino ad un limite massimo della metà del loro ammontare solo nel caso in cui vi sia concorso simultaneo fra cause creditorie tra quelle considerate nell’art. 545, 3º e 4º comma, c.p.c.: (crediti alimentari, tributi dovuti allo Stato o a EE/PP ed ogni altro crèdito diverso da quello verso privati )invece, nel caso di semplice concorso di crèditi, il pignoramento non può superare la misura di un quinto dello stipendio" (in Giust. civ., 1998, I, 2018, ed in Nuovo dir., 1997, 1243). """>>>

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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nella dichiarazione del terzo pignorato art.547 cpc il giudice controlla se la retribuzione è cedibile e non possiede vincoli confermando l'assegnazione della somma 1/5 o 1/3 dello stipendio con decreto di assegnazione

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in caso che la retribuzione possieda vincoli di impignorabilita'annulla il provvedimento

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annulla il pignoramento

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ne dite di azzate eh!dai crif se ne esce dopo 3anni anche se non si paga il prestito non 10 nei pignoramenti presso terzi funziona come gia'detto e lo dico per esperienza personale

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Cass. III sez. pen. Sentenza n. 1688/09.La Corte di Cassazione ha stabilito: “nell’espropriazione presso terzi di somme di denaro o di prestazioni continuative di denaro, oggetto del pignoramento è la somma, unitaria o frazionata nel tempo, di cui il terzo è debitore nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti, e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva”.Infatti: “nell’espropriazione presso terzi di somme di denaro, oggetto del pignoramento è la somma di denaro, di cui il terzo è debitore nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva. Ne consegue che la banca presso la quale è avvenuto il pignoramento di somme di denaro è obbligata a vincolare l’intero suo debito nei confronti del debitore esecutato e non solo l’importo indicato dall’esecutante ai sensi dell’art. 543, secondo comma c.p.c.”

Saluti



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