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sono nuovo utente ,mia madre ha ricevuto un ingiunzione di pagamento ,da una finanziaria ,4 gennaio 2012 sono decorsi i termini di opposizione e il decreto ingiuntivo e esecutivo ,so che verranno a pignorare i mobili ma non sara sufficiente a coprire il debito di 24.000 euro , ora sicuramente vorrano pignorare il conto corrente di mia madre ove vi viene versato dall'inps la pensione ,e dalla cassa svizzera la pensione estera , come posso fare per evitare che le due pensioni non vengono trattenute su conto che poi restano bloccate ,in quanto che la pensione italiana ammonta di 840 euro e quella svizzera di circa 600 euro in quanto la somma srve per sopravivere in tre persone con affitto ,e spese da pagare se mi potete suggerire una scappatoia utile

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So che per fare opposizione a un Decreto Ingiuntivo non devono superare i 40 giorni,quindi,in che data ti e pervenuto il Decreto ingiuntivo! Dopo il decreto dovrebbe arrivare un Atto di precetto che vi invita davanti a un giudice per stabilire eventuale cessione del 5° della/e pensioni,non credo che il giudice pignora il conto corrente in quanto(forse)stabilira' la quota cedibile , parlane con un avvocato,se possibile conoscente per fare assistere tua madre,ma aspetta altri consigli da piu' esperti di me,ti faccio i miei migliori auguri per tua madre,ciao..

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ERICOPE dice

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E chi ti ha detto questa scemenza ? Nessuna Finanzairia manda a pgnorare i mòbili,nè il salotto nè la televisione.........mai............

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Anche questa è un'altra boiata ! scusa,ma dove le attingi certe ? Hai un esperto beccaccione che ti indottrina o sono delle tue supposizioni ?

<<>>

Il peggio che succederà è che chiedano il pignoramento del 5° all'Ente prevuidenziale. Tutto qua. Se avessi fatto opposizione,avresti guadagnato un anno o due di tempo.

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correzione non e la finanziaria ,ma l'avvocato incaricato della finanziaria che da depositato in tribunale e che il giudice ha emesso e chiaro . per fare opposizione ci vuole un avvocato e ci vogliono dei soldi mi pare ovvio . terminato il pignoramento dei mobili si passa al conto corrente e poi al 5° della pensione naturalmente

Con la circolare n. 43 del 26.02.2003 l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in materia di pignorabilità delle pensioni a seguito delle sentenze n. 468 del 22 novembre 2002 e n. 506 del 4 dicembre 2002 della Corte Costituzionale.

Con la prima sentenza la Corte Costituziuonale ha stabilito che le pensioni, le indennità che ne tengano luogo ed assegni sono pignorabili fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, al pensionato.

Con la sentenza n. 506/2002 la Consulta ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall’INPS, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

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