buongiorno,vorrei avere alcuni chiarimento rispetto alle somme parziamente riscosse da una polizza vita.il d.lgs 252/2005 riguarda le somme riscosse e versate sul conto dell'intestatario-contraente della polizza per effetto della confusione giuridica,o anche quelle che venissero versate sul conto del beneficiario,persona fisica diversa dal conttaente debitore?infine : il parziale riscatto fa decadere la ratio della polizza vita e rendere il capitale versato pignorabile? per proteggermi,visto che e' in corso il pignoramento del quinto dello stipendio,e' legalmente consigliabile fare un contratto a favore del terzo,ossia modificare il contraente con il beneficiario e stipularlo in caso di morte del precedente contraente debitore?come lo si puo' tutelare da attacchi dei creditori consentendogli nel contempo di tutelarsi pro futuro e contemporaneamente avere accesso al suo denaro?grazie per l'attenzione
Rev.0 Segnala
17/09/2014, ore 11:25
|
||||
|
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Rev.0 Segnala
17/09/2014, ore 13:28
se vi sono contratti di assicurazione in corso alla data di dichiarazione di fallimento dell'assicurato o del contraente che non sono ancora stati attivati dal verificarsi dell'evento assicurato, il curatore fallimentare puo' esercitare il diritto di riscatto e far ricomprendere le somme percepite dell'attivo fallimentare. Questo per dire che le somme derivanti da riscatti sono sempre aggredibili.In sosostanza la non aggredibilità dei capitali e delle rendite matura al momento della erogazione della prestazione sempre se le somme sono non siano state versate in pregiudizio di creditoriversate secondo quanto prevede l'art.1923 del c.c. e’ legalmente consigliabile fare un contratto a favore del terzo,ossia modificare il contraente con il beneficiario Questo dipende dalla natura della polizza in essere se polizza linked o unit con elevata componente finanziaria o a prevalente scopo previdenziale.Ne primo caso falla sparire,nel secondo caso smetti i versamenti ed aspetta lascadenza. Ps per eventuali prosecuzioni scrivi nella sezione assicurazioni. |
||||
|