Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68200  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 1809

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

buongiorno,vorrei avere alcuni chiarimento rispetto alle somme parziamente riscosse da una polizza vita.il d.lgs 252/2005 riguarda le somme riscosse e versate sul conto dell'intestatario-contraente della polizza per effetto della confusione giuridica,o anche quelle che venissero versate sul conto del beneficiario,persona fisica diversa dal conttaente debitore?infine : il parziale riscatto fa decadere la ratio della polizza vita e rendere il capitale versato pignorabile? per proteggermi,visto che e' in corso il pignoramento del quinto dello stipendio,e' legalmente consigliabile fare un contratto a favore del terzo,ossia modificare il contraente con il beneficiario e stipularlo in caso di morte del precedente contraente debitore?come lo si puo' tutelare da attacchi dei creditori consentendogli nel contempo di tutelarsi pro futuro e contemporaneamente avere accesso al suo denaro?grazie per l'attenzione

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

se vi sono contratti di assicurazione in corso alla data di dichiarazione di fallimento dell'assicurato o del contraente che non sono ancora stati attivati dal verificarsi dell'evento assicurato, il curatore fallimentare puo' esercitare il diritto di riscatto e far ricomprendere le somme percepite dell'attivo fallimentare.

Questo per dire che le somme derivanti da riscatti sono sempre aggredibili.In sosostanza la non aggredibilità dei capitali e delle rendite matura al momento della erogazione della prestazione sempre se le somme sono non siano state versate in pregiudizio di creditoriversate secondo quanto prevede l'art.1923 del c.c.

e’ legalmente consigliabile fare un contratto a favore del terzo,ossia modificare il contraente con il beneficiario

Questo dipende dalla natura della polizza in essere se polizza linked o unit con elevata componente finanziaria o a prevalente scopo previdenziale.Ne primo caso falla sparire,nel secondo caso smetti i versamenti ed aspetta lascadenza.

Ps per eventuali prosecuzioni scrivi nella sezione assicurazioni.

aggiungi un commento
aggiungi un commento


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito