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Per chi è nella situazione ho trovato in rete questo interessante articolo.Putroppo non ricordo il link.In materia di pignorabilità delle pensioni sono fondamentali 2 sentenze della Corte Costituzionale del 2002: la sentenza n°468/2002 ammette la pignorabilità delle pensioni e delle indennità che ne tengano luogo erogate dall’I.N.P.S. per crediti tributari negli stessi limiti consentiti dall’art. 2 primo comma n°3 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n°180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni). la sentenza n°506/2002, rivolgendosi sia alle pensioni erogate dall’I.N.P.S., così come quelle proprie del settore pubblico (I.N.P.D.A.P.), consente la pignorabilità delle pensioni - nella consueta misura del quinto - per ogni credito, da determinarsi sulla parte aggredibile del trattamento in quanto eccedente le esigenze minime di vita del pensionato (diversamente, la parte necessariamente destinata a soddisfare tali esigenze, resta sottratta ad ogni pretesa esecutiva – ad eccezione dei creditori qualificati individuati dall’art 2 primo comma numeri 1, 2 e 3 - ). A proposito della determinazione della quota di pensione idonea a soddisfare le esigenze minime vitali la Consulta ha stabilito che: non rientra nel potere della Corte Costituzionale, ma in quello discrezionale del legislatore, individuare in concreto l’ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare “mezzi adeguati alle esigenze di vita” del pensionato, come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità (con le sole eccezioni tassativamente indicate di crediti qualificati, in quanto espressione di altri valori costituzionali: ad es., art. 29, 30, 53 Cost.). In mancanza di espressa determinazione di tale importo da parte del legislatore, la giurisprudenza di merito( Sentenza Tribunale di Ragusa - sezione distaccata di Vittoria n. 75/04 del 20.4.2004; ordinanza del giudice dell'esecuzione di Teramo del 19/03/04 R.G.E. 5/03; ordinanza del giudice dell'esecuzione di Napoli del 30/04/2003 ), ha ritenuto che potesse essere considerato soglia minima vitale rispettivamente l'importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, L. 8.8.1995 n. 335, della pensione sociale o del trattamento minimo mensile ( la cui ratio è proprio quella di assicurare ai cittadini ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche un reddito sufficiente per le minime esigenze di vita). L' importo dell'assegno sociale è stato fissato dall’art. 38 Legge 28.12.2001 n. 448 in misura pari ad € 516,46 al mese per tredici mensilità, per un totale di € 6.713,98 annui ).

"Conosco solo due cose infinite: l'universo e la stupidità umana... e del primo non ne sono nemmeno tanto sicuro." - A. Einstein

"Se ti devo un dollaro io ho un problema, ma se ti devo un milione di dollari allora il problema è tuo" John Maynard Keynes

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Fammi capire, Phil, vuol dire che l'eventuale pignoramento del quinto viene fatto sul residuo del minimo vitale e non su tutta la pensione?

Carla
Carla

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FOGGe chi guadagna 900 di pensione e pignorabile ?

FINANZIARIE............NO GRAZIE !!!!!!
FINANZIARIE............NO GRAZIE !!!!!!

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Secchio, leggendo qua e la è un vero casino.Tale casino nasce per il fatto che il legislatore NON HA legiferato in merito alla quota impignorabile.Ho letto sentenze che dicevano che il limite è circa 480 euro. vi è una sentenza del tribunale di Como che dice che non essendoci un limite sicuro la pensione è del tutto impignorabile.Secondo me se ti arriverà il d.i. puoi opporti con grandi possibilità di vittoria poichè cmq vi sono tante sentenze a te favorevoli.Ecco perchè i recuperatori sono così incattiviti con te e non fanno gli atti.. sanno che avrebbero solo da perdere.per tua / vostra conocenza posto questo documento preso da www.laprevidenza.it Pignorabilità delle pensioni: sentenza Corte Cost. n.506/2002 e nuova quantificazione della quota parte di pensione da considerare impignorabile(Tribunale di Siena, ordinanza del 11.01.2008 – Avv. Francesco Biagianti) Notaa commento dell'Ordinanza del Tribunale di Siena del 11.01.2008 (Avv.Francesco Biagianti)Nell’ordinanza in commento il giudicedell’esecuzione ha individuato (in base ai rilievi espressinella memoria di costituzione ed opposizione all'esecuzione redattadal sottoscritto e dal titolare dello Studio Avv. Marco Menconi)l'importo della parte di pensione assolutamente impignorabile nellasomma corrispondente all'incrementodelle pensioni in favore dei soggetti disagiatiex art. 5 co. 5 legge 127 / 2007(Euro 580,00),disposizione quest’ultima che ha di fatto modificato l’importomensile della maggiorazione sociale di cui all’art.38 Legge28.12.2001 n.448 (c.d. “milione” – cfr. punto 9Circ. Inps n.142 del 28.12.07)Occorre preliminarmente osservare che consentenza n. 506 del 20 novembre - 4 dicembre 2002, la CorteCostituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionaledell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827nella parte in cui escludeva la pignorabilità "per ognicredito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennitàerogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità,con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, dellasola parte della pensione, assegno o indennità necessaria perassicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e lapignorabilità nei limiti del quinto della residua parte”- (vedi anche Circ. Inps n. 43 del 26.02.03).Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalitàdell’articolo di legge sopra richiamato, le pensionidell’assicurazione generale obbligatoria possono adesso esserepignorate fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare, perogni credito, fatta salva la quota parte, che dovrà esserestabilita dal legislatore, necessaria al pensionato perassicurare mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita. Inconclusione e per l’aspetto che qui rileva, la Consulta affidaal legislatore il compito di individuare tramite una disposizione dilegge, la quota parte di pensione da considerare assolutamenteimpignorabile. Sta di fatto che ad oggi, nessuna norma èintervenuta a regolamentare la materia.Perdurando il vuoto legislativo, la giurisprudenza di merito haritenuto che spetta al Giudice dell’Esecuzione l’individuazionedell’importo impignorabile della pensione, mediante unponderato esercizio del suo potere discrezionale che sappia tuttaviatener conto sia delle ragioni del creditore che di quelle deldebitore (Cfr. Trib. Bari, Sez.II, 21.03.2006).Nell’esercizio di tale potere alcunigiudici hanno ritenuto di individuare l'importo di pensioneassolutamente impignorabile nella somma corrispondente al c.d.trattamento minimo,attualmente corrispondente all’importo mensile di Euro443,12(ad es. Trib. Napoli – Ordinanza del 30.4.03). Si segnalaperaltro una isolata decisione (Trib. Como – Ordinanza del25.11.2003) nella quale il giudice, nell’assenza appunto di unanorma di legge che individuasse il parametro pensionistico daconsiderare impignorabile, ha ritenuto, di fatto, che le pensionisono da ritenersi in concreto tuttora non sottoponibili apignoramento. Tale decisione è stato peraltro criticata indottrina (vedi nota diRiccardo Conte inGiurisprudenza Italiana, 2004, 1631, a commento dell’ordinanzacitata).Nel casodi specie l’Inps di Siena, a seguito della notifica dell’attodi pignoramento presso terzi, provvedeva a trattenere a titolocautelativo 1/5 dell'interapensione (facendo salvo il trattamento minimo) e non, dunque, ilquinto della parteresidua della pensione alnettodel trattamento minimo.Spesso, inoltre, il magistrato dell’esecuzione confermava insede di udienza l’importo da pignorare nella misura giàindividuata dall’Ente Previdenziale, senza procedere adulteriori considerazioni circa le varie possibilità diquantificazione della stessa. Fra le tre argomentazioni difensive1esposte nella memoria di costituzione del terzo pignorato, il G.E.del Tribunale di Siena ha accolto invece la soluzione intermedia,adottando tuttavia un criterio pur sempre di favore nei riguardi delpensionato sottoposto alla procedura di pignoramento, decidendo dipignorare 1/5 della parte residua di pensione, al netto cioèdella somma di Euro 580,00, somma corrispondente, come detto,all’importo dell'incrementodelle pensioni in favore dei soggetti disagiati exart. 5 co. 5 legge 127 / 2007.La decisione può considerarsi innovativa tenuto conto anchedel fatto che la maggiorazione sociale di Euro 580,00 èvigente dal 1.01.2008, costituendo quindi la medesima un nuovoparametro indicativo al quale il giudice ben può fareriferimento nell’esercizio del suo potere discrezionalefinalizzato alla quantificazione del minimun di pensione daconsiderare intoccabile. Nell’esercizio di tale potere nonpotranno non influire le circostanze del caso concreto, variabili dacaso a caso, come ad esempio l’assenza di redditiextrapensionistici, la presenza nel nucleo familiare di persone acarico del pensionato e/o affette da patologie invalidanti,l’impossibilità di procurarsi risorse economiche tramiteattività lavorativa a causa dell’età anagraficaavanzata (del pensionato stesso o dei suoi familiari) e delconseguente difficile se non impossibile accesso al mercato dellavoro.1Ossia : 1) perdurante impignorabilitàdella pensione per assenza di una disposizione di legge regolatricedella materia; 2) pignorabilità nella misura di 1/5 dellaparte residua di pensione al netto della somma corrispondenteall’importodell'incrementodelle pensioni in favore dei soggetti disagiati exL. 127 / 2007 [Euro 580,00]; 3) pignorabilitànella misura di 1/5 della parte residua di pensione al netto dellasomma corrispondente all’importodel c.d. trattamentominimo [Euro443,12].

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Secchio, leggendo qua e la è un vero casino.Tale casino nasce per il fatto che il legislatore NON HA legiferato in merito alla quota impignorabile.Ho letto sentenze che dicevano che il limite è circa 480 euro. vi è una sentenza del tribunale di Como che dice che non essendoci un limite sicuro la pensione è del tutto impignorabile.Secondo me se ti arriverà il d.i. puoi opporti con grandi possibilità di vittoria poichè cmq vi sono tante sentenze a te favorevoli.Ecco perchè i recuperatori sono così incattiviti con te e non fanno gli atti.. sanno che avrebbero solo da perdere.per tua / vostra conocenza posto questo documento preso da www.laprevidenza.it Pignorabilità delle pensioni: sentenza Corte Cost. n.506/2002 e nuova quantificazione della quota parte di pensione da considerare impignorabile(Tribunale di Siena, ordinanza del 11.01.2008 – Avv. Francesco Biagianti) Notaa commento dell'Ordinanza del Tribunale di Siena del 11.01.2008 (Avv.Francesco Biagianti)Nell’ordinanza in commento il giudicedell’esecuzione ha individuato (in base ai rilievi espressinella memoria di costituzione ed opposizione all'esecuzione redattadal sottoscritto e dal titolare dello Studio Avv. Marco Menconi)l'importo della parte di pensione assolutamente impignorabile nellasomma corrispondente all'incrementodelle pensioni in favore dei soggetti disagiatiex art. 5 co. 5 legge 127 / 2007(Euro 580,00),disposizione quest’ultima che ha di fatto modificato l’importomensile della maggiorazione sociale di cui all’art.38 Legge28.12.2001 n.448 (c.d. “milione” – cfr. punto 9Circ. Inps n.142 del 28.12.07)Occorre preliminarmente osservare che consentenza n. 506 del 20 novembre - 4 dicembre 2002, la CorteCostituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionaledell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827nella parte in cui escludeva la pignorabilità "per ognicredito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennitàerogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità,con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, dellasola parte della pensione, assegno o indennità necessaria perassicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e lapignorabilità nei limiti del quinto della residua parte”- (vedi anche Circ. Inps n. 43 del 26.02.03).Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalitàdell’articolo di legge sopra richiamato, le pensionidell’assicurazione generale obbligatoria possono adesso esserepignorate fino a concorrenza di un quinto del loro ammontare, perogni credito, fatta salva la quota parte, che dovrà esserestabilita dal legislatore, necessaria al pensionato perassicurare mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita. Inconclusione e per l’aspetto che qui rileva, la Consulta affidaal legislatore il compito di individuare tramite una disposizione dilegge, la quota parte di pensione da considerare assolutamenteimpignorabile. Sta di fatto che ad oggi, nessuna norma èintervenuta a regolamentare la materia.Perdurando il vuoto legislativo, la giurisprudenza di merito haritenuto che spetta al Giudice dell’Esecuzione l’individuazionedell’importo impignorabile della pensione, mediante unponderato esercizio del suo potere discrezionale che sappia tuttaviatener conto sia delle ragioni del creditore che di quelle deldebitore (Cfr. Trib. Bari, Sez.II, 21.03.2006).Nell’esercizio di tale potere alcunigiudici hanno ritenuto di individuare l'importo di pensioneassolutamente impignorabile nella somma corrispondente al c.d.trattamento minimo,attualmente corrispondente all’importo mensile di Euro443,12(ad es. Trib. Napoli – Ordinanza del 30.4.03). Si segnalaperaltro una isolata decisione (Trib. Como – Ordinanza del25.11.2003) nella quale il giudice, nell’assenza appunto di unanorma di legge che individuasse il parametro pensionistico daconsiderare impignorabile, ha ritenuto, di fatto, che le pensionisono da ritenersi in concreto tuttora non sottoponibili apignoramento. Tale decisione è stato peraltro criticata indottrina (vedi nota diRiccardo Conte inGiurisprudenza Italiana, 2004, 1631, a commento dell’ordinanzacitata).Nel casodi specie l’Inps di Siena, a seguito della notifica dell’attodi pignoramento presso terzi, provvedeva a trattenere a titolocautelativo 1/5 dell'interapensione (facendo salvo il trattamento minimo) e non, dunque, ilquinto della parteresidua della pensione alnettodel trattamento minimo.Spesso, inoltre, il magistrato dell’esecuzione confermava insede di udienza l’importo da pignorare nella misura giàindividuata dall’Ente Previdenziale, senza procedere adulteriori considerazioni circa le varie possibilità diquantificazione della stessa. Fra le tre argomentazioni difensive1esposte nella memoria di costituzione del terzo pignorato, il G.E.del Tribunale di Siena ha accolto invece la soluzione intermedia,adottando tuttavia un criterio pur sempre di favore nei riguardi delpensionato sottoposto alla procedura di pignoramento, decidendo dipignorare 1/5 della parte residua di pensione, al netto cioèdella somma di Euro 580,00, somma corrispondente, come detto,all’importo dell'incrementodelle pensioni in favore dei soggetti disagiati exart. 5 co. 5 legge 127 / 2007.La decisione può considerarsi innovativa tenuto conto anchedel fatto che la maggiorazione sociale di Euro 580,00 èvigente dal 1.01.2008, costituendo quindi la medesima un nuovoparametro indicativo al quale il giudice ben può fareriferimento nell’esercizio del suo potere discrezionalefinalizzato alla quantificazione del minimun di pensione daconsiderare intoccabile. Nell’esercizio di tale potere nonpotranno non influire le circostanze del caso concreto, variabili dacaso a caso, come ad esempio l’assenza di redditiextrapensionistici, la presenza nel nucleo familiare di persone acarico del pensionato e/o affette da patologie invalidanti,l’impossibilità di procurarsi risorse economiche tramiteattività lavorativa a causa dell’età anagraficaavanzata (del pensionato stesso o dei suoi familiari) e delconseguente difficile se non impossibile accesso al mercato dellavoro.1Ossia : 1) perdurante impignorabilitàdella pensione per assenza di una disposizione di legge regolatricedella materia; 2) pignorabilità nella misura di 1/5 dellaparte residua di pensione al netto della somma corrispondenteall’importodell'incrementodelle pensioni in favore dei soggetti disagiati exL. 127 / 2007 [Euro 580,00]; 3) pignorabilitànella misura di 1/5 della parte residua di pensione al netto dellasomma corrispondente all’importodel c.d. trattamentominimo [Euro443,12].

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Sono sentenze già conosciute che comunque bene ha fatto Fogg a riproporre. Tuttavia va considerato che le due sentenze riguardano un contenzioso che non calza a pennello con le esigenze dei forumistui di Adusbef.Nel senso che trattasi di vertenza messa in atto da un pensionato INPS contro l'Agenzia delle Entrate per tributi IRPEF evasi, ed il predetto pensionato ricorreva perchè sollevava l'eccezione che la sua pensione INPS,a differenza di quelle degli ex dipendenti pùbblici erogata dall'INPDAP,non potesse èssere aggredita.Perciò il Tribunale,con questa sentenza,ha stabilito l'equiparazione dei diversi tipi di pensioni che pòssono èssere aggredite nella misura di 1/5 nella fattispecie per pagamento di tributi o alimenti dovuti e non corrisposti.In parole pòvere non cambia niente circa quello che ho sempre predicato : ad eccezione delle pensioni di invalidità e quelle sociali,tutte le pensioni sono aggredibili nella misura di 1/5.In qualche raro caso anche di 2/5 se il dèbito riguarda alimenti non corrisposti o tributi evasi alla PA. La règola d'oro è sempre una : bisogna affidarsi al buon senso del Tribunale ......Che certamente non ha alcun interesse di far rimanere in mutande un pensionato monorèddito a 900 euro mensili. Dico e ribadisco : i pignoramenti del quinto NON sono delle semplici divisioni aritmetiche.

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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