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Pignoramento stipendio/pensioneIl soggetto che eroga lo stipendio o la pensione, ricevuto l’atto di pignoramento, deve rendere una apposita dichiarazione nella quale indica l’importo mensile erogato e se sussistono precedenti cessioni, sequestri e/o pignoramenti sullo stipendio o la pensione.Dal momento della notifica dell’atto di pignoramento, verrà altresì operata la trattenuta di legge, in attesa che il Giudice delle Esecuzioni, adotti il provvedimento di assegnazione.E’bene specificare che il soggetto debitore al quale viene pignorato lo stipendio o la pensione ha la possibilità di chiedere al Giudice, in occasione dell’udienza per la dichiarazione del terzo, una riduzione della quota pignorata (ad esempio da 1/5 ad 1/8 oppure 1/10 etc.), purchè dimostri di dover affrontare spese quotidiane o mensili che non gli consentirebbero, tenuto conto del quinto pignorato, di far fronte alle esigenze di mantenimento in odo dignitoso. Ecco allora che dovrà produrre al Giudice:stato di famigliadi ogni componente familiaredi affitto/contratto di mutuo e almeno un cedolino di pagamento del canonedocumentate sostenute per figli e/o altri familiariquant’altro debitamente documentabile ai fini della riduzione della quota pignorata

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La disciplina prevista in materia di pignoramento, per dipendenti pubblici e privati, prevede quanto segue:1) è consentito il pignoramento per crediti alimentari fino all'importo di un quinto dell'importo dovuto a netto delle trattenute;2) per debiti verso il datore di lavoro derivanti dal rapporto nel limite di un quinto, al netto delle ritenute;3) per tributi dovuti all'amministrazione pubblica (Stato, province e comuni) nel limite di un quinto, sempre al netto delle ritenute;4) per ogni altro credito nei limiti di un quinto, limitatamente alla retribuzione e al TFR ) o indennità di fine rapporto).Quanto al minimo vitale del debitore, la Corte Costituzionale (sentenza n. 434 del 1997) ha ritenuto la legittimità dell'art. 545, comma quarto, cod. proc. civ. anche nell'ipotesi in cui il pignoramento del quinto di uno stipendio modesto determini la contrazione della retribuzione in modo da non assicurare al lavoratore il minimo indispensabile per vivere, tenuto conto del principio per cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutto il suo patrimonio e che il minimo vitale va in concreto individuato con riguardo al complesso dei beni oggetto del processo di esecuzione.

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E quello che sappiamo e che postiamo oramai quotidianamente.

Claudio


Ciao!

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Lo so ma ci sono persone che ti fanno venire dei dubbi.

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Grazie allora come si è sempre detto e pensato non possono togliere più di un quinto dello stipendio considerando che lo stipendio statale è sempre al minimo.Cosa consiglia di fare con un atto di Precetto in corso???Scusate se mi ripeto.......

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