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Ho questo quesito: garanzia personale prestata da socio accomandante su conto corrente di corrispondenza sottoscritto dalla società. Dal 2008 il socio ha ceduto la quota ad un terzo. La garanzia personale continua ad avere la sua efficacia o si è estinta con la cessione della quota ? secondo il mio parere il socio cedente avrebbe dovuto chiedere alla banca la cancellazione della garanzia, poichè quest'ultima era stata prestata per un obbligazione assunta dalla società. Ora la banca si è fatta viva con quest'ultimo, chiedendogli di far fronte alla garanzia prestata a suo tempo, nonostante non faccia più parte della compagine sociale. Mi chiedo se la pretesa dell'istituto di credito è corretta e legittima: è sufficente aver prestato garanzia personale o fidejussione perchè si debba essere considerati obbligati a vita ? e se la società non si sciogliesse mai, il garante è tale per sempre, anche nel caso l'obbligazione sia stata assunta prima della cessione della quota ? Il codice civile afferma che per le obbligazioni sociali assunte antecedentemente alla cessione della quota, responsabile è il cessionario, ossia colui che ha rilevato la quota. Per analogia, questo dovrebbe valere anche per il rilascio di garanzie...Cosa ne pensate ? Grazie

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La garanzia è personale e non associata alla "carica" o allo stato di socio.Doveva essere revocata all'atto della cessione, non avendolo fatto si può fare ora ma ha comunque effetto solo per le obbligazioni che sorgeranno DOPO la revoca, per quelle precedenti continua ad avere effetto.Come al solito per cose legali di questo genere provare anche a vederte quì:http://www.giorgiotave.it/forum/consulenza-legale/

Pirlasco de Pirlis
Pirlasco de Pirlis

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Qua non si tratta di "cosa ne pensate" la materia è ben trattata dal ns codice civile al quale TUTTI ci dobbiamo attenere ne come si dice LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA

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Una conferma di quanto ho scritto invece del solito pistolotto sarebbe stata gradita.

Pirlasco de Pirlis
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