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Salve a tutti.

In data 22/11/12 azienda trae assegno bancario (UNIPOL-UGF) di euro 3.500,00

In data 25/11/12 impagato in prima presentazione per mancanza parziale fondi

In data 26/11/12 Pagato per l'importo facciale.

In data 4 gennaio 2013 arriva lettera prerevoca datata 22/11 (ma mai evidentemente spedita) la raccomandata porta data spedizione 2/1/13 "Entro 60gg (4/2/13) pagare penale 10% fornire prova ecc"

La lettera di prerevoca viene smarrita, ce ne acorgiamo per vie traverse e presentiamo dichiarazione di manleva autenticata a norma di legge il 6/2/13.

Omino allo sportello dice "no problem facciamo cancellare ci sono i tempi"

passano 8 giorni lo stesso omino mi chiama "L'ufficio legale dice che non va bene, la data di pagamento della penale, in assenza di altro dato si ritiene essere quella della dichiarazione quindi oltre il termine dei 60gg". Personalmente condivido e mi reco dal prenditore per farmi rilasciare nuova, piu' precisa, liberatoria.

2 giorni dopo sono li con la nuova liberatoria, autenticata bollata ecc data di pagamento "1/2/13" (entro i 60gg).

"Cosi' dovrebbe andar bene"

passano 10 gg

Il direttore mi chiama mi dice che l'ufficio legale Unipol sostiene che la prova da me fornita non valga e che debba rimanere in CAI.

Il 22/3 scrivo tramite avvocato alla banca e come azienda scrivo a Prefetto,ABI, Banca d'Italia, Banca Unipol.

Oggi mi arriva lettera di chiusura conto corrente datata 22/3 (che permalosoni) e anche quella dell'ufficio preposto della prefettura per le sanzioni violazione legge 386/1990

Domanda: per 350 eur. con pagamento facciale quasi immediato e dichiarazione del prenditore che il pagamento della penale ecc è avvenuto entro i 60gg potevano cancellarmi?

Risparmiarsi la risposta "Ci devi stare comunque 6 mesi in CAI" perchè la conosco già ed è molto spuperficiale oltre che non corretta.

Attendo lumi di esperienza!

Grazie a tutti buona sera

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http://www.bancaditalia.it/sispaga/servpag/cai/info_norma/disciplina/legge_386.pdf

Apra il link sopra riportato e si legga l'artico 9bis, che parla di come la banca dev procedere per la "preiscrizione in CAI. Per quello che ha scritto, Lei ha ragione, la banca ha torto, non avendo rispettato i termini previsti, per cui Le consiglio di fare un reclamo scritto partendo dal loro sito e continuare, nel caso che sia negativo, con il ricorso all'Arbitro finanziario e bancario.


ATTENZIONE, valutate bene i miei interventi sono un INFILTRATO, così afferma QUALCUNO

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Grazie, ho letto la norma e ho già proceduto a un reclamo, ho incaricato un avvocato di procedere con un ricorso ex art. 700 visto che i danni che sta causando la segnalazione sono ingenti.

Poco tempo fa trovandomi dalla parte opposta un direttore di banca mi disse che non poteva disporre il protesto per assegni emessi senza autorizzazione perchè gli assegni erano stati tratti sulla stessa banca (quella del direttore) che aveva segnalato in CAI il traente dell' assegno.

In pratica il traente 3 mesi prima era stato segnalato in cai dalla Banca di Topolino , mi ha fatto un assegno dalla Banca di Topolino, impagato causale 12 e non protestabile perchè era stata proprio la Banca di Topolino a revocargli l'autorizzazione 3 mesi prima.

Vi risulta? se si cè un riferimento normativo?

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Gli assegni privi di auorizzazione vanno protestati indipendentemente da chi è il trattario, quindi un direttore non competente. Tra l'altro oggi con gli assegni n.t. il protesto non serve a nulla, per cui nessun danno le ha arrecato il direttore non competente


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Ciao Yeti,

Innanzitutto grazie per le risposte.

Ho verificato le date di invio e ricevimento della raccomandata di prerevoca per capire se vi fossero violazioni in questo senso.

L'assegno era datato 20/11 fuori piazza e come puoi leffere sopra sotto i 5.000 euro.

il 28 la banca mi ha chiamato per dirmi che era da coprire e ha dato il primo impagato.

Il 29 ho versato e me lo hanno addebitato sul conto (data contabile 29/11 valuta 20/11)

lo stesso giorno mi hanno addebitato 15,33 per commissioni assegni insoluti.

Ora.. l'art 9 bis comma 2 della legge del 90 recita:

2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter
entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia
certa la data di spedizione e quella di ricevimento.

L'avv. dice che per "presentazione al pagamento del titolo" si intende la data in cui è stato negoziato in stanza di comp. (5/12)

La lettera l'hanno spedita il 19/12, 10 gg lavorativi dal giorno di neg. in stanza. (perchè lavorativi? l'art non specifica se lavorativi o di calendario, cosa si considera in questi casi?)

A questo punto dico se l'assegno è stato pagato il 29/11 perchè si considera il 5/12 come data di "presentazione al pagamento del titolo"?

E' corretta questa interpretazione? ha un fondamento giuridico?

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Ricapitolando. Essendo un assegno lavorato in check-truncation, la prima presentazione "assoluta" è riferita a quella della "stanza di compensazione" di Milano o Roma. Precisato questo, la norma, invece, si riferisce alla presentazione "materiale" del titolo, quindi al giorno che l'assegno è arrivato MATERIALMENTE nella filiale, cioè il 29 (mi pare strano che in 24 ore il titolo sia arrivato materialmente). Salvo il fatto che la sua banca ha la possibilità, dopo aver comunicato l'impagato (il 28) di riprendere la operazione e concluderla il giorno dopo (29), questo io non lo so, ma ammesso e concesso che sia così, la data di presentazione, a questo punto, da prendere in considerazione è quello della stanza di compensazione, cioè ancor prima del 28. In ogni caso NON è il 5 dicembre ed il suo avvocato, deve rivedere le carte che è meglio. I gg non sono lavorativi ma di calendario, non essendoci nessuna specificazione nell'articolo di legge.


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