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Buongiorno. Purtroppo mi trovo ad affrontare una successione, nella quale alcuni coeredi a suo tempo hanno messo in atto delle operazioni simulate di compravendita immobiliare per distrarre fraudolentemente dall'asse ereditario un piccolo appartamento. A suo tempo questi "onesti gentiluomini" hanno portato dal notaio l'intestatario, carpendone la buona fede, e sono riusciti a far perfezionare un atto di compravendita dell'appartamento a favore dei loro nipoti. Come pagamento hanno presentato un assegno bancario, e quindi il Notaio nell'atto ha potuto indicare una generica quietanza di pagamento, senza pero' specificare i dettagli. L'assegno pero' poi non e' stato incassato dall'intestatario... che in seguito, "rinsavito", ha citato in giudizio i nipoti. La causa ora e' ancora in corso, ma e' necessario cercare di recuperare la prova che l'assegno non e' mai stato incassato (dal momento che il Notaio - fors'anche consenziente - ha indicato nell'atto una generica quietanza). L'operazione simulata e' avvenuta nel mese di giugno 2001, ed aveva come controparte una banca italiana. E' possibile cercare di verificare se l'assegno effettivamente non e' stato incassato, trascorsi gia' 11 anni? E se e' possibile, a chi mi devo rivolgere (alla predetta banca italiana?) e come e' meglio farlo? Ma tale banca italiana, puo' forse rispondermi che e' trascorso troppo tempo? Vi ringrazio fin d'ora per l'aiuto che vorrete darmi: la situazione e' davvero intricata (oltre che estremamente spiacevole da affrontare).

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hummm, avrei la sensazione che in una causa del genere siano gli acquirenti a dover dimostrare l'addebito dell'assegno.si dovrebbe vedere se il notaio ha parlato di assegno (presumo di conto corrente e non circolare) se il notaio ha citato una quietanza per assegno la stessa si intende salvo buon esito dello stesso. normalmente le banche devono tenere la documentazione per 10 anni ma quanto distrutto dovrebbe essere stato microfilmato e in qualche archivo. (checcè ne dicano gli esperti bancari del forum)saluti



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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sono riusciti a far perfezionare un atto di compravendita dell’appartamento a favore dei loro nipoti. Come pagamento hanno presentato un assegno bancario, e quindi il Notaio nell’atto ha potuto indicare una generica quietanza di pagamento, senza pero’ specificare i dettagli. L’assegno pero’ poi non e’ stato incassato dall’intestatario... che in seguito,

Vediamo di capirci qualcosa. Pare di aver capito che chi ha manovrato la cosa ha fatto intestare il bene ai "loro nipoti", almeno così è scritto, per cui sarebbe il caso di precisare il rapporto di parentela tra quest'ultimi e chi ha venduto, perchè non è che si capisce molto. Se ho ben capito l'atto è del 2001 e se non ricordo male, la norma che obbliga i Notaio a trascrivere gli estremi del "mezzo di pagamento" è ben successiva a quell'anno, per cui al Notaio non si può imputare nulla, per la "genericità" della quetianza. Ha scritto che il pagamento è stato effettuato con assegno bancario, ma non ha specificato se conosce il nome della Banca ed il numero dell'assegno. Che sul conto del venditore non ci sia nessun versamento di "un assegno bancario" non vuol dire nulla, può averlo (eventualmente) incassato in altro modo. Sarebbe il caso di chiedere alla banca trattaria che fine abbia fatto l'assegno che si presume sia stato dato a pagamento, ma serve:

Qualcuno che la oblbighi a dare questa informazione (di solito il Giudice);

Bisogna indicare alla banca il correntista di che trattasi;

Bisogna indicare il numero dell'assegno.

Certo sono passati un bel poco di anni, ma penso che la banca trattaria abbia ancora in memoria i dati.

Precisato questo, se questa transazione contestata è stata fatta tra parenti in linea retta discendenti, quindi persone cui spetta la legittima, anche se onerosa (la transazione), se ne può chiedere il ricongiungimento con gli altri beni del de-cuius, per un ricalcolo generale, chiaramente se il compratore deve restituire il bene a lui devono essere restituiti i soldi, sempre che la persone di cui parliamo sia deceduta, altrimenti non si può fare nulla, Una compravendita tra parenti legittimi è assimilabile ad una donazione, in sostanza non c'è nessuna differenza, se gli altri eredi legittimi ricorrono, il bene torna ne "paniere" del beni del de-cuius. Attenzione che una donazione si consolida dopo 20 anni dall'atto, se il donante è sempre in vita o nel caso di morte gli anni divetano 10. Il tutto S.E.& O.


ATTENZIONE, valutate bene i miei interventi sono un INFILTRATO, così afferma QUALCUNO

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