A proposito di prescrizioni, decadenze e l'importanza d'impugnare le Cartelle Esattoriali nei termini, segnalo un interessante sentenza della Cassazione che dovrebbe far definitiva chiarezza sulla vexata quaestio.Questo è l'Url dove potrete leggerla nella sua interezza:http://ascomprocida.wordpress.com/2007/09/25/lavviso-di-accertamento-notificato-oltre-i-termini-previsti-non-decade-se-non-impugnato-entro-60-giorni-dalla-notifica-cassazione-s18019-del-24082007/Questi alcuni tra i più interessanti passaggi:""E’, inoltre, da aggiungere che la decadenza produce l’estinzione del diritto, non perché, come nella prescrizione, l’inerzia del titolare lo faccia ritenere da questi abbandonato, ma per il semplice e obiettivo decorso del tempo, senza che il diritto sia stato esercitato.In altre parole, la decadenza, che assolve alla funzione di assicurare certezza e stabilità ai rapporti giuridici, comporta per gli interessati l’onere di esercitare i relativi diritti tempestivamente; decorso il termine, infatti, questo fatto oggettivo determina automaticamente la perdita del diritto.Tanto precisato, la Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, motivando che la tardività dell’avviso di accertamento, in quanto notificato oltre i termini previsti dalla legge, deve essere opposta dal contribuente con tempestivo ricorso alla Commissione tributaria provinciale, altrimenti la cartella esattoriale, con cui l’ufficio chiede il pagamento dell’imposta dovuta a titolo definitivo, è legittima ed esplica i suoi effetti.Secondo i giudici di legittimità, in materia tributaria “la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura, infatti, un’eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice“.Ne deriva che in difetto di tempestiva impugnazione, l’atto con cui l’Amministrazione esercita il potere impositivo nonostante il decorso di un termine decadenziale “è valido e produttivo dei suoi normali effetti e non determina alcuna nullità degli atti susseguenti“""...poi, per chi ancora, nonostante quanto sopra, nutrisse dubbi a riguardo, segnalo anche le Sentenze di Cassazione Civile,Sezione Tributaria, n. 8456 del 04/05/2004e alla sentenza n. 6029 del 24 aprile 2002, dove viene affermato che nel processo tributario, i vizi dell'atto di accertamento dell'imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo l'atto impositivo....ci siamo?Un saluto
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29/01/2009, ore 19:18
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