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Nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si devepagare e del perché; dove, come ed entro quale scadenza effettuareil versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventualericorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle. È moltoimportante leggere attentamente la cartella: dalla data di notifica, infatti,il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare senza costi aggiuntivi.Superato il termine, all’importo dovuto saranno aggiunti gli interessidi mora (maturati giornalmente oltre la scadenza), i costi del serviziodi riscossione (la remunerazione delle attività di riscossione svoltedall’Agente della riscossione) e, qualora si giunga ad azioni di recuperoforzato, tutte le ulteriori spese che ne derivano (iscrizione e cancellazionedell’ipoteca, pignoramento, ecc). La vendita di una casa o di un altro bene immobile non è mai immediata.Per gli importi inferiori a 10mila euro, costituisce la misura estrema damettere in atto ed è, sempre, preceduta da solleciti e altre proceduredi riscossione. L’Agente della riscossione (Adr), potendo scegliere,nell’ambito della legge, le strategie di riscossione che reputa piùopportune, ricorre ad azioni di recupero “aggressive” solo per importiche superino una certa entità, in modo da limitare l’impatto sui cittadiniper debiti di importo estremamente ridotto. Inoltre, le proceduredi riscossione operano con gradualità, per cui si ricorre al pignoramentoimmobiliare solo se il debito non viene pagato, nonostante l’iscrizionedi ipoteca. Se la pretesa contenuta nella cartella di pagamento è esatta, è giustoche il cittadino paghi. È una questione di onestà, anche verso chi le tassele paga spontaneamente. Nel caso in cui i termini, previsti dalla legge,scadano senza che l’Agente della riscossione abbia ricevuto dall’enteimpositore un provvedimento di annullamento (sgravio) o di sospensionedel debito, e anche nel caso di mancata concessione della rateazionedel debito, Equitalia ha l’obbligo, per legge, di iniziare le procedure diriscossione sui beni, con l’aggravio delle ulteriori spese. A seconda deibeni rilevati presso l’anagrafe tributaria, si può procedere con: fermoamministrativo di autoveicoli e motoveicoli, ipoteca, pignoramentoimmobiliare, pignoramento mobiliare, pignoramento dei crediti versoterzi. Le azioni di recupero sono attivate in funzione dell’entità del creditoe della situazione patrimoniale e reddituale del debitore. Tutte le azionisono precedute da un sollecito di pagamento. I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettivadifficoltà e, quindi, sono nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzioneil debito iscritto a ruolo, devono rivolgersi (da marzo 2008) agli sportellidell’Agente della riscossione per ottenere la rateazione del debito.Va presentata domanda in carta libera, corredata da idoneadocumentazione. La dilazione può essere concessa fino a un massimodi 72 rate mensili (6 anni). L’importo minimo della rata, salvo eccezioni,è di 100 euro. Per la rateazione di somme superiori a 50 mila euro nonè più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizzafideiussoria, ecc.).Per quanto riguarda, invece, i debiti dell’Inps il contribuente può ancorapresentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento presso lostesso Istituto. Se il cittadino ritiene che la somma richiesta non sia dovuta, per contestareil debito deve rivolgersi direttamente all’ente impositore che è indicatonella cartella di pagamento, e non all’Agente della riscossione. Si può contestare il debito all’ente impositore presentando unarichiesta di “Autotutela” (cioè una richiesta di annullamento), alla qualeè opportuno allegare idonea documentazione. L’ufficio, dopo leverifiche del caso, può annullare l’atto e adottare un provvedimento diannullamento (sgravio) che toglie efficacia alla cartella di pagamento einterrompe le procedure di riscossione. In questo caso, l’ente impositoredeve comunicare l’annullamento all’Agente della riscossione. Sì. Esiste un’ulteriore via da seguire: presentare ricorso al giudice tributarioo al giudice ordinario, seguendo le istruzioni contenute nella cartelladi pagamento. Attenzione! Il ricorso contro una cartella non sospendel’attività dell’Agente della riscossione. Pertanto, sarà bene presentareal giudice, insieme al ricorso, anche la domanda di sospensione. L’enteimpositore deve comunicare gli eventuali provvedimenti di annullamentoe sospensione all’Agente della riscossione. """ GIO""

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GIO, grazie, grazie di tutto.Se hai anche sui Pignoramenti di mobili e immobili, ben venga,sono ben accetti.

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Non mi sembra normale che una cartella raddoppi il suo importo!!!!!

Per cortesia l'ultimo spenga la luce!
Per cortesia l'ultimo spenga la luce!

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!!!

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