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Un caso apparentemente semplice da sottoporrre all'attenzione degli esperti per un parere: un contribuente aderisce al condono fiscale presentando nel 2003 condono per gli anni 1998 e 1999, ma non paga quanto dovuto. Da allora non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, nè tantomeno una cartella. Il quesito è: mancando il pagamento, il condono è da ritenersi non perfezionato e quindi in pratica nullo? In tal caso le imposte relative agli anni 1998 e 1999 sarebbero ad oggi prescritte, anche considerando l'estensione di 2 anni per chi non ha aderito al condono. Se invece il condono è valido, quando deve intendersi prescritto l'accertamento o la contestazione del mancato pagamento da parte dell'Agenzia?Grazie

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Continua a non essere esauriente, si faccia coraggio e la dica tutta.Il condono è stato chiesto per evitare rogne future o in seguito ad avviso di accetrtamento?In poche parole è stato fatto in seguito ad iniziativa sua o della finanza?Se è di pura iniziativa sua potrebbe non succedere più nulla, di fatto è ninfluente, se accerteranno nei termini consentiti tasseranno, altrimenti chi ha avuto ha avuto.

(The Godfather)
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Ascolti... Ci sono almeno due cose da verificare.La prima è se le somme non versate siano state, come avrebbero dovuto essere, iscritte a ruolo. Detto ciò, andrebbe inoltre appurato se l'Equitalia abbia provveduto nei termini (31 dicembre 2008) alla notifica della cartella, per la quale è pacifico non ci sia l'obbligo che avvenga unicamente mediante consegna nelle mani dell'avente diritto, ma anche attraverso il rito c.d. degli irreperibili (affissione all'albo del comune).
«Il mondo è iniquità: se lo accetti sei complice, se lo cambi sei carnefice.» Jean-Paul Sartre

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...concludendo: non può escludersi in maniera assoluta (per presunta prescrizione) che il concessionario per la riscossione si faccia vivo...
«Il mondo è iniquità: se lo accetti sei complice, se lo cambi sei carnefice.» Jean-Paul Sartre

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Ciao.Essendo materia nata da un atto straordinario, qual è appunto un Condono, è evidente che la normativa a riguardo non può essere ben definita né la consuetudine giurisprudenziale dare indicazioni precise.Nel marasma, dunque, anche la tua tesi è senza dubbio sostenibile.Qui si parla per ipotesi, è ovvio; in caso di contenzioso, la decisione ultima verrà naturalmente demandata al giudice tributario.Restando nel campo delle ipotesi, dunque, proprio per il discorso dell'assimilazione al tributo di riferimento, quindi alla norma che lo regola, laddove è chiara l'intenzione del Legislatore di allungare i termini prescrizionali per gli anni interessati dal Condono, sarebbe alquanto singolare che tale proroga non venga applicata anche all'interruzione del termine. L'Agenzia delle Entrate lo sosterrebbe sicuramente, in caso di contenzioso; e anche la sua tesi sarebbe perfettamente sostenibile.E che il Condono possa essere considerato, quantomeno, un atto interruttivo mi pare evidente. Andrebbe inoltre letta con attenzione la dicitura esatta del Condono (che io non ricordo): laddove si dovesse esprimere soltanto con "CHIEDE" (il contribuente chiede la sanatoria per gli anni ecc...), allora il mancato pagamento potrebbe rendere sic e simpliciter nullo l'atto e finita lì; qualora dovesse, anche solo in alcuni punti, esprimersi con dichiarazioni impegnative (il contribuente s'impegna a...), allora si potrebbe configurare una responsabilità giuridica a sé stante, ovvero svincolata dal tributo vero e proprio, con termini di decadenza completamente diversi.Quanto al discorso che accennavo sopra circa "l'aria che tira", sono andato a leggermi il dispositivo e, almeno per adesso, non si parla di prolungamento di termini ma d'inasprimento della fase di riscossione coattiva.Ti riporto sotto un estratto del decreto legge n.185 del 29 novembre 2008:"Riscossione per somme da condonoInasprito il meccanismo di riscossione delle somme derivanti da condoni fiscali della legge 289/2002 non versate dai contribuenti:In particolare:• viene facilitata l’aggressione del patrimonio immobiliare, riducendo da ottomila a cinquemila euro il limite di importo al di sotto del quale l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione; inoltre, si consente di avviare direttamente tale espropriazione (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5% del valore dell’immobile da vendere all’asta;• scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, possa seguire immediatamente l’accesso, da parte dell’agente della riscossione, ai dati relativi ai rapporti finanziari, ivi compresi quelli riguardanti i conti correnti bancari e postali."...non ci sono prolungamenti, ma ma l'aria che tira è questa. Si prevedono insomma ulteriori inasprimenti in tal senso; e non è da escludere che vadano la prossima volta ad intaccare i termini.Un saluto

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Grazie a tutti per il vostro contributo, che tutto sommato mi conforta nella mia ipotesi che la cosa potrebbe considerarsi ormai superata per decorrenza dei temini.Cerchero comunque di rispondere in ordine ad alcuni quesiti o perplessità di alcuni di voi.Per OldHamster: Non ci sono reticenze. Il condono è stato chiesto spontaneamente e senza alcun avviso, accertamento o, peggio, cartella esattoriale.Per Vittorio 78: Le somme non versate si riferiscono ad imposte "non dichiarate" quando dovuto (omessa dichiarazione) e non sono state certamente iscritte a ruolo. Equitalia non ha certamente provveduto a notificare alcuna cartella, almeno fino al 31 dicembre 2008. Il contribuente in questione poi non è in alcun modo irreperibile e quindi non sarebbe applicabile la procedura di affissione all'albo comunale.Un saluto

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