Buon giorno,in relazione ad un precedente quesito, è sorto qualche dubbio riguardo alla prescrizione dei rimborsi fiscali. Scorrendo le varie citazioni sull'argomento in Internet, mi sembra di aver capito che in materia di rimborsi di imposte (IRPEF nel caso specifico) va fatta una distinzione tra imposte versate e non dovute (per errore, doppio pagamento, erronea trattenuta del datore di lavoro,ecc.) ed imposte risultanti a credito dalla dichiarazione dei redditi (quadro RX): nel primo caso esiste un termine di decadenza (48 mesi), entro il quale il contribuente "deve" presentare istanza di rimborso, alla quale l'Amministrazione deve replicare in un senso o nell'altro (valendo il principio del silenzio rifiuto!!); nel secondo caso, il contribuente non deve intraprendere alcuna azione, intendendosi il credito convalidato se l'Amministrazione liquida la dichiarazione o non la contesta entro 5 anni dalla presentazione. In entrambi i casi vale la prescrizione decennale. Ora il quesito è: ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione, nel secondo caso va fatta una richiesta di rimborso entro i termini oppure è sufficiente una semplice comunicazione attestante il diritto al rimborso (risultante dal quadro RX) vista la liquidazione della dichiarazione come presentata, specificando che la comunicazione vale ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione?Grazie
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02/06/2009, ore 08:59
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