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sapete dirmi se per un infortunio in itinere riconosciuto e liquidato INAIL devo chiedere io la causa di servizio o dovrebbero aprirla d'ufficio?
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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meglio chiederla.
"Non siamo gli ultimi di ieri ma i primi del domani." "Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare."

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Anche se nel post non viene riportato come è avvenuto l'infortuno aggiungo solo che al riguardo, giova ricordare i presupposti che la giurisprudenza (Cass. 5063/00; Cass. 320/2002) ha delimitato per il riconoscimento della causa di servizio in caso di infortunio in itinere nel tragitto tra casa e lavoro, che sono:a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia del lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole.

A ben molti difetti è l'uom soggetto, ma l'esser seccatore è un gran difetto.
A ben molti difetti è l'uom soggetto, ma l'esser seccatore è un gran difetto.

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Dato che è capitato anche a me, posso chiedere se l'INAIL eroga un "risarcimento" in denaro oltre all'assicurazione di chi mi ha tamponato?Grazie

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per quanto riguarda le domande di bacolo sono state tutte accertate dall'inail che non avrebbe assolutamente dato l'infortunio in itinere se non c'erano i requisiti per cui lo ringrazio ma e' stato compilato un questionario non solo da mio marito ma anche dal ministero per cui lavora...per delle la risposta e' SI se l'invalidita' e' superiore o uguale al 6%attenzione pero' se c'è un datore di lavoro e l'inail l'assicurazione dell'auto non risarcisce TE ma loro che a sua volta liquidano TE insomma è un giro ...io ti consiglio un avvocato tanto viene pagato dalla compagnia assicuratrice che ti ha tamponato...
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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Riporto il procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed all’attribuzione di tutti i benefici I benefici conseguenti all' infortunio initere sono attivati mediante presentazione di domanda; in alcuni casi, cui si farà cenno tra poco, detti procedimenti possono essere avviati d’ufficio.ma non conoscendo il caso li riporto tutti 1. La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento. 2. L’ufficio periferico che la riceve deve trasmetterla, corredata della documentazione prodotta dall’interessato, alla Commissione medico-ospedaliera (di cui all’articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092) territorialmente competente rispetto all’Ufficio di ultima assegnazione oppure, qualora si tratti di pensionato o deceduto, competente rispetto alla residenza del pensionato o dell’erede richiedente, entro trenta giorni dalla ricezione ed è obbligato a darne comunicazione all’interessato entro i successivi dieci giorni. 3. L’Amministrazione, viceversa, inizia d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause che possono causare malattie e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale; la stessa Amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato. 4. Nel trasmettere la documentazione l’ufficio dovrà curare di stilare rapporti informativi sui servizi prestati, al fine di consentire una corretta valutazione circa l’esistenza o meno di un nesso tra l’attività svolta e l’infermità sofferta, allegando altresì ogni documentazione concernente l’infermità, ivi compresa l’eventuale certificazione medica, concernente l’accertamento dell’infermità, rilasciata all’interessato o ai suoi eredi da una delle Commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa. 5. La C.M.O., composta da due ufficiali medici, di cui uno con funzione di Presidente e da un medico della Polizia di Stato, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall’Amministrazione, dovrà effettuare la visita per il tramite di almeno un componente e dovrà comunicare la data di effettuazione della visita con un anticipo non inferiore a dieci giorni all’interessato, il quale potrà farsi assistere durante la visita da un medico di fiducia, senza che questo comporti oneri per l’Amministrazione. 6. In caso di mancata partecipazione del medico di fiducia o di assenza dell’interessato alla visita per giustificati motivi, la Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima data; il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l’esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa. 7. Il verbale redatto dalla C.M.O. a seguito degli accertamenti verrà trasmesso, entro quindici giorni dalla visita conclusiva, al Servizio trattamento di pensione e di previdenza - divisione quarta del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredato dalla copia conforme della domanda cui verranno acclusi i rapporti informativi e l’eventuale ulteriore documentazione. 8. In caso di assenza ingiustificata dell’interessato alla visita, la C.M.O. redigerà processo verbale, restituendo gli atti che dovranno essere inviati al citato Servizio trattamento di pensione e di previdenza, il quale emetterà un provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio; nel ricevere detto provvedimento di accertamento l’interessato potrà reiterare la domanda di riconoscimento qualora non sia decorso il termine di decadenza previsto per la presentazione delle istanze di riconoscimento. 9. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, il ripetuto Servizio dovrà inviare al Comitato di verifica per le cause di servizio (già Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l’infermità o lesione e l’attività di servizio, nonché l’eventuale documentazione prodotta dall’interessato, al quale deve essere data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. 10. Le disposizioni sopra riportate si applicano anche ai procedimenti per la concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate al riconoscimento di causa di servizio (art. 19, d.P.R. 461/2001) ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (art. 12, d.P.R. 461/2001). 11. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale resta in aspettativa fino all’adozione del provvedimento che riconosce o meno la dipendenza da causa di servizio. Il termine per la presentazione del ricorso relativo all’accertamento dell’idoneità al servizio, è di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della C.M.O.. 12. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore; tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo (art. 19, co. 3 d.P.R. 164/2002). 13. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesto anche quando la menomazione dell’integrità fisica si manifesta entro il termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego elevati a dieci per le invalidità derivanti da infermità la cui causa non sia definita o comunque non dipendente da altri processi morbosi.

A ben molti difetti è l'uom soggetto, ma l'esser seccatore è un gran difetto.
A ben molti difetti è l'uom soggetto, ma l'esser seccatore è un gran difetto.

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