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Offside giuridico della CassazioneScritto da Gianni Pardo Wednesday 29 June 2011La sentenza n. 25674 della Corte di Cassazione richiede non il commento di un articolo ma di interi libri di dottrina penale. Essa infatti introduce un principio talmente innovativo, e discutibile, da meritare la massima attenzione dei penalisti, dei giuristi e di tutti i cittadini.L’episodio su essa verte è compiutamente narrato dal Giornale : benché il fatto sia espressamente previsto come reato, un giovane di 23 anni è stato assolto dall’accusa di avere coltivato una pianticella di marijuana. Sulla base di una inedita “problematica dell’offensività”, data la “modestia dell’attività posta in essere”, come dice l’articolista del Giornale, “il comportamento dell’imputato deve essere ritenuto del tutto inoffensivo e non punibile anche in presenza di specifiche norme di segno contrario”. “Non è punibile il reato che non procura danni a nessuno”.Bisogna innanzi tutto riconoscere che il diritto è caratterizzato dall’esteriorità: esso tende a regolare i rapporti fra gli uomini e non il loro comportamento quando sono soli o quando, sia pure in presenza di qualcun altro, si limitano a pensare. La morale comanda alla mente e alla coscienza, il diritto comanda i comportamenti concreti. Ma questo è un principio affermato dalla dottrina, non dai codici. Se è vero che il principio della cosiddetta alterità – nel senso di rapporto interpersonale – è normalmente da seguire, nulla impedisce che uno Stato emani una legge che contraddice la regola dottrinaria. Alcuni Stati musulmani sanzionano con la morte l’abiura, cioè l’abbandono dell’Islamismo come religione: e certamente questo atto non lede nessuno. Questa può sembrare una norma da barbari, ma non è diversa da quella che applicava il “braccio secolare”, nella civilissima Europa, fino al Settecento, quando puniva col rogo l’eresia. Del resto, anche in tempi piuttosto recenti, alcuni Stati occidentali hanno dichiarato reato il suicidio, e dunque hanno punito coloro che l’avevano tentato. La stessa Italia ha a lungo considerato reato la bestemmia, che al massimo lede le convinzioni religiose altrui: reato tanto evanescente quanto dire male del Governo in presenza di un suo sostenitore. Qualcuno protesterà che queste norme e le altre simili appartengono a legislazioni arretrate e contrarie ai sani principi laici dell’età moderna. Giustissimo, ma ciò non impedisce che quelle norme avessero perfetta natura giuridica. Dunque il principio che abbiamo chiamato dell’alterità non è indefettibile. E soprattutto, dal momento che gli Stati moderni si avvalgono di una legislazione scritta, il giudice che è chiamato ad applicare le norme non può disattenderle sulla base di un principio non consacrato nello stesso ordinamento. Diversamente, se reputassimo che altre norme, “superiori” alla legge scritta, debbano prevalere sulla legge scritta, il giudice potrebbe non condannare l’inquilino moroso al pagamento delle pigioni scadute in base al principio che la proprietà è un furto; potrebbe assolvere il ladro considerandolo una vittima dell’emarginazione sociale; potrebbe non condannare al risarcimento sulla base della totale involontarietà, e dunque non punibilità morale, dell’atto dannoso; potrebbe assolvere qualcuno per ignoranza della legge, visto che in concreto veramente non la conosceva, e la responsabilità morale è del tutto assente. Si potrebbero trovare mille esempi in cui il giudice deve obbedire alla legge e andare contro la propria coscienza. In realtà la coscienza del giudice non deve tendere alla realizzazione della giustizia, ma allo scrupolo che fa identificare esattamente la norma della legge scritta, sua unica Bibbia, da applicare al caso concreto. Quand’anche quella norma la reputasse ingiusta in sé.Nel caso che qui si commenta, la tesi è aberrante. Per l’assoluzione, l’argomentazione secondo cui il giovane di Scalea non ha fatto danno a nessuno è insostenibile. Innanzi tutto, la legge ha inteso proteggere anche lui, come quando impone ai motociclisti di indossare un casco. E soprattutto il requisito del danno ad altri non è richiesto dal codice. Si direbbe che i magistrati della Suprema Corte abbiano voluto ad ogni costo non condannare uno sciocco ragazzo di ventitré anni, poco importando il danno fatto alla credibilità del nostro sistema giudiziario.Nel momento in cui confessa che questa “problematica dell’offensività” è “destinata in futuro ad innovare tutto il sistema penale”, la Cassazione coscientemente e indebitamente si sostituisce al legislatore. Questa decisione è un’ulteriore traccia del complesso di onnipotenza che affligge alcuni magistrati e che rischia di trasformare il nostro Stato di diritto in qualcos’altro.

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