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Premesso chePoste Italiane s.p.a. sono di natura pubblica in quanto gestori di un pubblico servizio (Consiglio di Stato sentenza 1206 del 2/3/2001) E cheLa normativa vigente fa divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato (legge 7 agosto 1990 n. 241 art 30 e circolare Ministero Funzione Pubblica 14 aprile 1992 n. 87923/18.10.3.) ..art. 47 dpr 445/2000 E chePoste Italiane devono accettare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la qualità di erede (Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare 31/2005 del 30.6.2005 prot 200506811-15100/292) E che La corte Costituzionale all’interno della sentenza 508 1995 dichiara che i buoni fruttiferi, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico come si argomenta tra l'altro, dall’art. 7 comma 6 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333 convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359 che li ha esentati dall’imposta straordinaria sui depositi bancari e postali ivi prevista. E cheI titoli di stato NON devono essere riportati nella dichiarazione di successione.E considerato che produrre atto notorio per entrare in possesso di somme ereditate costituisce clausola vessatoria nei confronti del consumatore ed è da ritenersi pertanto nulla ai sensi dell’art. 36 ! comma D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo)PERCHE’ Le poste Italiane continuano pervicacemente a pretendere atti notori del notaio e pure la copia della dichiarazione di successione pretendendo che nella stessa siano riportati i buoni postali ereditati??????????

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QUESTA è LA RISPOSTA SIBILLINA E INCOMPLETA....NONHA RISPOSTO A TUTTI I MIEI QUESITI...CHE MI HANNO MANDATO IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI FATTA A DE SILVESTRIS. NO COMMENTGentile cliente, in esito alle Sue ultime richieste di chiarimento, nel confermarLe quanto già precedentemente specificato con i messaggi allegati, circa le disposizioni normative in materia di Buoni Fruttiferi Postali caduti in successione, Le precisiamo che per quanto riguarda la richiesta da parte di questa Società della presentazione dell'Atto di Notorietà si precisa quanto segue.La normativa in materia di semplificazione amministrativa, in particolare l’art. 47 del D.P.R. 445/2000 prevede che, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi, stati, qualità personali e fatti possano essere comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Poste Italiane, in qualità di fornitore del servizio universale, e dunque limitatamente all’espletamento di attività postali, rientra certamente tra i “concessionari di pubblici servizi” cui la norma sopra menzionata impone l’obbligo di accettare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Diversamente, nell’espletamento di attività finanziarie Poste Italiane è equiparata alle banche e agli altri operatori del settore (D.P.R. 144/2001 Regolamento recante norme sui servizi bancoposta). Pertanto nell’esercizio di attività di bancoposta la stessa, al pari di qualunque altro operatore privato, ha la facoltà, e non dunque l’obbligo, di accettare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In sostanza, l’obbligo di applicare o meno la normativa in argomento scaturisce dalla diversa natura delle attività espletate da Poste: solo i servizi postali, svolti dalla Società in qualità di fornitore del servizio universale, sono qualificabili servizi d’interesse generale.In effetti, per quanto attiene ai servizi bancoposta, l’art. 33 del D.lgs 80/90 come modificato dall’art. 7 L.205/2000, non annovera più tra i servizi pubblici “quelli afferenti al credito”.Per completezza di informazione si precisa che, al fine di venire incontro alle esigenze della clientela, questa Società ha comunque provveduto ad impartire ai propri uffici specifiche istruzioni in materia successoria. In particolare si è stabilito che, ai fini della liquidazione di titoli agli eredi dell’intestatario, sarà possibile acquisire dichiarazione sostitutiva di atto notorio qualora il valore complessivo degli stessi non sia superiore ai 10.000 euro, come già specificato nelle e-mail precedenti.Resta fermo che, qualora gli eredi siano in grado di produrre denuncia di successione, (nei casi in cui la successione comprenda immobili o diritti reali immobiliari - o nel caso di successioni relative a decessi antecedenti al 25/10/2001) la dichiarazione sostitutiva potrà essere accettata qualunque sia il valore dei titoli rientranti nel patrimonio ereditario. Ciò posto, in considerazione dei vari quesiti che sta inoltrando a questo Servizio copiati dal sito dell'Adusbef, non ci è ben chiaro se Ella funge da portavoce dell'Associazione, in forma privata o quale membro della stessa Associazione.In quest'ultimo caso, ci corre l'obbligo di farLe presente che esiste un'apposita funzione all'interno di questa Società che cura i rapporti con le Associazioni dei Consumatori e, pertanto, ulteriori quesiti dovranno essere inviati dal delegato dell'Associazione all'apposita funzione; in caso contrario qualora il Suo interessamento rivesta carattere puramente privato riteniamo di averLe fornito tutte le informazioni da Lei richieste. Distinti saluti p. Il Responsabile del Servizio Risparmi Dr. Mario De Silvestris

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