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Carissimi,ho da poco avuto notizia del rigetto, da parte del GdP, del ricorso presentato avverso verbale ex 126 bis, 2°c., CdS. In realtà avevo provveduto a comunicare nei termini alla polizia stradale di non ricordare chi si trovasse alla guida del veicolo nelle circostanze di tempo e luogo indicate nel verbale notificatomi per eccesso di velocità ( per il quale nel frattempo proponevo ricorso). Evidentemente la polizia stradale non ha ritenuto valida tale comunicazione e, nonostante avessi manifestato la riserva di proporre ricorso avverso il verbale per eccesso di velocità, ha provveduto a notificare altro verbale da 250,00 euro.Nelle more del giudizio avverso il verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente, altro GdP ha annullato il verbale per eccesso di velocità perchè notificato oltre i 150 gg. Ho provveduto a produrre copia di detta sentenza nel giudizio avverso la violazione dell'art. ex 126 bis, 2°c., CdS, ma il GdP ha comunque rigettato il ricorso.Ho qualche possibilità di vittoria nel proporre appello? Come è possibile che sussista l'obbligo di comunicazione dei dati, con la relativa sanzione in caso di inottemperanza, se la violazione principale è come se non esistesse perchè notificata oltre i termini?Confido nel vostro prezioso aiuto.Grazie

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ciao,a me equitalia mi richiede,adesso agosto 2009, il pagamento di circa 500,00 euro per 2 verbali di eccesso di velocita' del 2002 ,verbali di cui non conosco i termini ne la data,l'orario o l'infrazione precisa,in quanto non mi sono stati redatti al momento e ne' notificati a casa,mi dici come fare opposizioneti ringrazio anticipatamente

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poiche' ho vinto il ricorso al prefetto le proporrei di dare uno sguardo a questi posthttp://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?F=18&Id=194662&Ricerca=sentenza%20sul%20non%20ricordo#195290
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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l'articolo 126 bis e' una sanzione accessoria.annullata la notifica decade anche l'obbligo di comunicazione.forse era meglio se faceva ricorso al 126 bis presso il sig prefetto che e' ligio alle leggi mentre il gdp spesso fa cultura.se vuole fare ricorso si deve appoggiare ad un legale, direi che in cassazione le darebbero ragione. puo provare a rivolgersi ad una associazione consumatori o adusbef.pero 'potrebbe rivolgersi all'ufficio che le ha inviato il 126 bis. gia hanno commesso un abuso non attendendo l'esito del ricorso. potrebbe anche non pagare, poi attendere la cartella e fare ricorso contro l'abuso.meglio si consulti.

Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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se non ha mai ricevuto le notifiche fa ricorso al gdp per mancata notificalegga il vademecum ricorsi postato piu indietro.in pratica chiede al gdp di annullare le cartelle in quanto non ha mai ricevuto le notifiche. in sede di udienza esamini come e dove sarebbero state notificate e quindi presenti le sue risposte.saluti

Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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Nel ricorso per l'art. 126 bis, 2°c, ho addotto quale unico motivo la sussissenza della esimente della impossibilità di comunicare i dati, avvisando in giudice della pendenza del ricorso per la violazione dell'art. 142/9 presso altro giudice, ma non ho messo come motivo il fatto che la polizia non aveva atteso l'esito del primo ricorso.Ora che il giudice ha rigettato il ricorso per la sanzione ex 126 bis,se decidedo di non pagare e aspettare la cartella, come posso contestarla poi se ho una sentenza passata in giudicato che mi da torto?

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