mi viene contestata una violazione al codice della strada nel novembre 2009.per mia colpa nè pago nè propongo alcun ricorso avverso la multa.decido di pagare (sigh) la cartella non appena arriveràoltre al danno la beffa.non avendo inviato i miei dati entro il termine di legge, è stata notificata a mia moglie, proprietaria del veicolo una ulteriore sanzione ex art. 126 cds.c'è qualche motivo per il quale posso proporre ricorso?dalla lettura dei post precedenti non ne riscontro.ma ogni suggerimento sarà bene accetto.l'unica idea che a me è saltata in mente, è quella di eccepire il superamento dei 150 giorni.infatti il verbale ex art 126 c.d.s. è stato notificato oltre i 150 gg dalla data della contestazione. secondo voi può reggere?grazie
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12/05/2010, ore 18:31
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13/05/2010, ore 22:18
si,tuttavia il ricorso andava fatto entro 60 gg dal ricevimento della notifica.quando riceve la cartella puo provare a fare ricorso entro 30 gg al gdp dicendo cheritardata notifica implicava annullamento della stessa, in autotutela da parte dell'ufficio notificante.direi che intanto potrebbe inviare una RR all'ufficio notificante invitandoli ad annullare la notifica in quanto arrivata oltre i 150 gg. nella stessa scriva che in caso di mancato annullamento in autotutela l'ufficio sara' responsabile per i costi necessari ad un ricorso contro la messa a ruolo delle sanzioni, principale ed accessoria 126 bis saluti |
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