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Buon giorno a tutti,chiedo il Vs parere su una questione accadutami:Il 20/08/2008 mi viene comminata una mula a Roma.Ricorro nei termini di legge avverso il verbale relativo, sollevando sei eccezioni ed allegando una sentenza della Cassazione avvalorante, a mio avviso, uno dei sei punti (le competenze degli ausiliari sono relative alle multe aventi per oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto della concessione).Mi viene inviata una raccomandata a.r. di risposta dal Prefetto a metà luglio 2009 (non ho richiesto alcuna audizione nel mio ricorso).La risposta del Prefetto non entra nel merito ad alcuna eccezioni da me sollevata nel ricorso, ma presenta, al dettaglio, le seguenti dicitura:"CONSIDERATO che i motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte e che, conseguentemente, rendono lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio;RILEVATO, per converso, che le controdeduzioni alle eccezioni argomentate nel ricorso. confermano, con puntualità, gli elelementi di fatto e di diritto che hanno formato oggetto dell'accertamento di violazione e che esauriscono tutti gli aspetti di rilievo dedotti nel presente ricorso;RITENUTO che, conformemente a consolidata giurisprudenza (ex plurimis; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1114 del 21/10/1978; Consiglio di Stato, sez. VI, set. n. 195 del 28/3/1992), il rinvio ad altro atto, ai fini della decisione del ricorso, non inficia la legittimità del provvedimento, purchè siano conoscibili le ragioni sulle quali la medesima decisione si fonda e che, più in generale, l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi può ritenersi sufficientemente assolto se sia dato ricavare, anche per rinvio ad altri atti, la ricostruzione dell'inter logico seguito dall'autorità emanante (Consiglio di Stato, sez. III, par. n. 1755 del 26/11/2002; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1023 del 7/12/1992)."Oltre ciò, mi si citano alcune normative giurisprudenziali del Codice della Strada, senza minimamente rapportarle ai punti da me evidenziati nel ricorso e che renderebbero infondato il mio ricorso.A Vostro avviso ho degli spunti per ricorrere al GdP, oppure è più conveniente pagare la sanzione che, nel frattempo, mi è stata raddoppiata?

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Meglio ricorrere al GdP così la sanzione tornerà al minimo edittale.

Joe Petrosino
Joe Petrosino ------------------------------------------------------------------------------- Link vari vademecum http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=1&id=203057 http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=14&S=5&F=18&id=43928

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ricorra ricorra e' di qualche ora fa la sentenza per l'AUTOVELOX DI MESSINA ZONA MILI autovelox illegale non tarato e nascosto dietro i cassonetti dell'immondizia...ricorra ricorra domani vi aggiorno sulla sentenza questa e' stata solo una notizia del tg locale...
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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intanto sarebbe utile sapere che infrazione le era stata contestata.gli ausiliari normalmente operano nelle corsie riservate e nei parcheggi a pagamento.con qualche dato in piu posso provare ad esserle utile.saluti

Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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Grazie a tutti per l'attenzione concessami.L'infrazione contestatami era riferita all'Art. 7/1 del nuovo CdS, ossia circolazione nella corsia di percorrenza dei mezzi pubblici e la scusa addotta per la mancata contestazione era per non intralciare il servizio pubblico di trasporto (non ho idea in quali termini).Vorrei capire quanto tempo ha il Prefetto per rispondere ad un ricorso e come , nella eventualità, posso ricorrere al GdP senza incorrere in ulteriori maggiorazioni e riportando la multa all'importo originario.Nel mio ricorso ho sollevato eccezioni in merito a:1) Mancata sottoscrizione autografa dell'agente accertatore (Art. 383/4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. e Cassazione, sentenza 234171998)2) Mancata certificazione del verbale di autentica del capo dell'ufficio (ex Art. 385/3 Regolamento di esecuzione C.d.S.)3) Contestata la conformità rispetto all'originale del verabale riprodotto con mezzi meccanici in violazione dell'Art. 383 D.P.R. 16.12.1992 n. 4954) Ulteriore nullità del verbale in quanto contravviene all'art. 3 D. Lgs. 12.2.1993 n. 39, che prescrive l'indicazione del soggetto responsabile. Viceversa, il verbale oggetto del ricorso riporta, tra le avvertenze, una serie di resposanbili "pro tempore", che rende impossibile identificare il nominativo dell'effettivo responsabile del procedimento amministrativo.5) La sentenza 16777 del 27 luglio 2007 della cassazione ha affermato che gli ausiliari sono competenti ad emettere soltanto multe aventi per oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto della concessione.Citazione della predetta sentenza e citazione dell'Art. 17, comma 132 della Legge n. 127 del 1997.6) Infondatezza della mancata contestazione "per non intralciare il servizio pubblico di trasporto, in quanto, nella località è presente una corsia preferenziale e quindi poco trafficata, da permettere comodamente la fermata del mio autoveicolo.

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piu' che al sig prefetto mi permetto consigliarle il ricorso presso il gdp, gia cosi potrebbe pagare il minimo edittaledi tutte le sue obiezioni non ne riterrei valida una, ma e' solo una mia opinione.la sentenza di cassazione andrebbe letta bene, probabilmente si adatta ad un unico e non simile al suo caso.piuttosto ci aggiungerei che l'ausiliario del traffico piuttosto che comminare multe dovrebbe fare informazione ed indicarle di fare dietro front. la metta come primo punto e ci ricami sopra. ho notizia che qualche ricorso con questa motivazione ha avuto successo.auguri

Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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