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1. In data 03/11/2009 mi viene notificato verbale di accertamento per violazione art. 173 c. 2 e 3 bis (guida con uso del telefono cellulare) avvenuta in data 05/09/20092. In data 09/11/2009 mi reco all’Ufficio del Comune sede del Comando di Polizia Municipale che ha effettuato l’accertamento, per ottemperare a quanto previsto dall’art. 126 bis – c. 2 -. Infatti consegno una mia dichiarazione dove indico che l’automobile, benché a me intestata, è di fatto di mia moglie la quale ha uso esclusivo. Allego a tale dichiarazione la fotocopia della patente di guida di mia moglie, la quale sottoscrive per concordanza in calce alla medesima dichiarazione. A questo punto mia moglie attende l’arrivo della notifica del verbale a lei intestato, essendosi spostata da me a lei la violazione dell’art. 173 c. 2 e 3 bis. Cosa che non avviene.3. In data 01/04/2010 viene redatto sempre dallo stesso organo di polizia municipale nei miei confronti verbale di accertamento per non aver ottemperato al disposto dell’art. 126 bis, intimandomi il pagamento. La giustificazione dell’organo di polizia è quella che dalla mia dichiarazione non si evince in maniera inequivocabile chi fosse alla guida dell’auto al momento della violazione.4. Avverso all’accertamento in data 16/06/2010 propongo ricorso alla Prefettura competente avverso l’accertamento per violazione dell’art. 126 bis C.d.S. chiedendo l’archiviazione del verbale e contestualmente chiedo di essere sentito.5. In data 30/09/2010 vengo sentito dalla Prefettura. Attendo quindi le determinazioni del Prefetto mediante l’emanazione dell’Ordinanza di Ingiunzione di pagamento o dell’Ordinanza di Archiviazione. Ad oggi tali determinazioni non mi sono state notificate. 6. In data 15/11/2011 ricevo da Equitalia la cartella esattoriale di € 421,00 per l’accertamento forzato della violazione dell’ art. 173 c. 2 e 3 bis.Ora, essendo i due procedimenti legati uno all’altro, gli scenari che si delineano mi pare siano 2:a. Il Prefetto rigetta il ricorso e mi tocca pagare sia la multa ex art. 173 c. 2 e 3 bis C.d.S, sia quella per non aver ottemperato al disposto dello stesso art. 126 bis – c. 2 -.b. Il Prefetto accoglie il ricorso, valutando valida la mia dichiarazione ex art. 126 bis – c. 2 -. e quindi conferma che non ero io alla guida dell’autovettura. In questo caso a mio parere viene a cadere anche la contestazione di cui art. 173 c. 2 e 3 bis C.d.S.Per concludere:Il Comando di Polizia Municipale non doveva aspettare la decisione della Prefettura circa il ricorso da me opposto prima di rendere esecutivo, tramite Equitalia, il verbale di cui all’art. 173 c. 2 e 3 bis C.d.S.?

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cosa fare potrei azzardare qualche cosa.cosa le succedera intanto lo posso predire salvo che il gdp abbia complicato ulteriormente la questione.le hanno annullato la sanzione 126 bis. pena accessoria, ma la sanzione per guida parlando al cell le dovrebbe rimanere e la paga senza dubbio lei come obbligato in solido.a sua moglie arrivera' la decurtazione punti, sempre che prendano in mano la pratica.la sua signora ha diritto a ricorrere anche se non ha ricevuto alcuna notifica, anche se lei ha pagato la sanzione principale anche se sono passati svariati mesi.. ci sono alcuni post persi nel vademecum ricorsi per casi tipici delle societa' di noleggiocosa fare? la sua signora potrebbe ricorrere contro la sanzione principale ma deve dare querela di falso all'agente altrimenti ha perso il ricorso in partenza. valuti leisaluti

Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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