Ho, inguistamente, ricevuto il 28.08.2010 una multa sulla metrò B qui a Roma.Ho spedito con raccomandata A/R un reclamo. E' stato ricevuta da loro il 02.09.2010.Il 22.01.2011 (ben 140 giorni dopo, anziché i 90 come scritto sul retro della multa), mi hanno risposto: "Comunicazione in risposta alla Sua pervenuta in data 02.09.2010" (quindi, confermando la data di ricezione); "Non sono stati riscontrati elementi sufficienti per procedere all'annullamento...pertanto a breve provvederemo con l'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione come previsto dalla vigente normativa in materia (Legge 689/81)".Ieri ho ricevuta un'altra raccomandata che non ho ancora ritirato ma presumo sia da loro.Sto preparando una lettera dicendo che trascorsi ed ampiamente superati i 90 giorni entro di cui dovevano rispondere al reclamo, la multa è da considerare estinta per prescrizione. (Non so se questo sia il termine guisto).Domanda: Sto procedendo correttamente? Per quanto il loro obbligo di rispondere entro 90 giorni, esiste un numero del regolamento che posso citare? E, ultima: dovrei lo stesso andare a ritirare la raccomandata? Se vedo che è da loro,dovrei non firmare per accettazione? Non vorrei che, accettando l'Ordinanza Ingiunzione che mi obbligasse al pagamento della multa.
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26/01/2011, ore 12:01
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26/01/2011, ore 14:16
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26/01/2011, ore 14:49
Non trovavo più il biglietto! Arrivata a destinazione ho svuotato la borsa (da spiaggia, andavo al mare) e l'ho trovato in fondo della borsa. Ho fatto come aveva detto il controllore e l'ho inviato (l'originale, regolamente vidimato) insieme al reclamo.A prescindere da questo, la questione è se, trascorsi 140 giorni (e NON 90 giorni), che diritti ho. |
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26/01/2011, ore 14:53
Intanto ti rispondo sul fatto che trascorsi 10 gg dalla ricezione della raccomandata che tu la ritiri o meno questa viene comunque considerata da te ricevuta. |
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26/01/2011, ore 17:20
sono digiuno di ricorsi per biglietti di trasporto posso solo provare a dire la mia opinionea) il controllore ha tutto il diritto di fare una multa se il passeggero e' sprovvisto ne vale poi un ricorso od un reclamo non trattandosi di un abbonamento nominativo.b) sulla multa deve essere indicato come e quando fare un ricorso, mancassero questo dati la sanzione e' nulla.c) dovrebbe reperire la legge che regola queste sanzioni, hanno valore solo se sono approvate da una legge dello stato.d) una raccomandata non ritirata non e' una notifica quindi non soggiace alla regolamentazione delle notifiche a mezzo posta, cioe' notifica avvenuta 10 giorni dopo il deposito e con invio della raccomandata di avviso depositosaluti |
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28/01/2011, ore 13:36
Grazie a tutte --specialmente a Hannibal-- per l'interessamento e per le vostre risposte.Alla fine, consultando lo stesso decreto legge citato dall' ATAC, ho tovato l'articolo che regola l'obbligo da parte dell'ente di rispondere entro novanta giorni. "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confonti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto". Vi segnalo Art. 14 del D.L. 689/81.:- )cordiali saluti a tutti.Cindy |
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