Nonostante la lettura dei vari forum il dubbio rimane... conviene rischiare la multa o vista la sentenza di cui sotto abbiamo speranze concrete...LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE: Fate molta attenzione alla comunicazione, la mancata comunicazione e' sanzionata con 250€ (prima 357€) di multa, la comunicazione va fatta entro 60 giorni (prima 30) DL.184/05.Se non siete in grado di comunicare i dati, perche' non ricordate a che avete prestato la vostra autovettura o il vostro motociclo, la comunicazione va mandata lo stesso, spiegando che non siete in grado di indicare i dati del conducente perche' e' trascorso un notevole lasso ti tempo dall'infrazione e perche' il vostro veicolo e' usato da parenti e amici, l'art.126 bis del DL184/05 sembra aver inserito"il giustificato e documentato motivo" che poi sarà vagliato dalle forze dell'ordine senza stabilire i criteri unici di valutazione. Tale articolo poco chiaro sembra porre le basi per un nuovo contenzioso. La comunicazione e' obbligatoria anche se si fa il ricorso al Prefetto o al Giudice di PaceLA COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE, CHE NON RIPORTA I DATI CHI FOSSE ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA NON E' SANZIONABILE. La sanzione pecuniaria suppletiva ex art. 126 bis comma 2 del Dlgs 30/04/1992 n.285 CDS, fa riferimento alla violazione di cui al comma 8 art. 180 del cds in virtu' del quale la mancata comunicazione e' sanzionata, non la mancata indicazione dei dati di chi fosse alla guida, considerato il fatto, che spesso trascorre un notevole lasso di tempo, tra la data dell'infrazione e la comunicazione del verbale. Per cui non e' applicabile la sanzione se il proprietario comunica di non essere in grado di fornire tali informazioni, essendo sufficiente la risposta all'invito delle autorità. GIUDICE DI PACE DI ARCIDOSSO SENTENZA DEL 8-21/10/2005 N. 80 GIUDICE GIRALDI
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19/11/2007, ore 14:37
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19/11/2007, ore 16:24
ho postato appena pochi giorni prima.la sentenza e' sorpassata dalle nuove modifiche del cds .la mancata comunicazione sara' senza dubbio sanzionata.il non ricordo pure.resta la possibilita' di fare successivi ricorsi ma di molto dubbio esito.saluti |
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19/11/2007, ore 16:47
Ok, grazie Hannibal; .... alla fine questi si fanno furbi....quando si tratta di estorcere denaro al cittadino...le trovano tutte. |
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19/11/2007, ore 19:31
Mi sorge un dubbio:Auto di una SNC con due soci entrambi amministratori.Entrambi fanno la dichiarazione affermando che guidava l'altro.Cosa succede? |
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27/11/2007, ore 22:51
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27/11/2007, ore 23:34
Ciao.Il tuo non è affatto un quesito difficile; interessante, semmai, ma non lo definirei difficile. Semplicemente, esula dalla casistica prevista dalla Legge, dunque non è possibile rispondere. Volendo dare libero sfogo alla fantasia, in un mero esercizio di accademia fine a se stessa, potrei ipotizzare che, nei panni del verbalizzante, a fronte di due comunicazioni in contraddizione l'una con l'altra si potrebbe rilevare un'insufficienza della comunicazione (atta a stabilire chi in quel momento fosse alla guida) e, codice alla mano, inoltrare la sanzione pecuniaria accessoria direttamente alla società proprietaria del veicolo. D'altro canto, al posto dell'amministratore di detta società non esiterei un secondo ad impugnarla, ritenendo che, sempre codice alla mano, una volta inviata la comunicazione (addirittura doppia, nella fattispecie) ogni prescrizione di Legge è stata assolta e la sanzione accessoria nulla.A questo punto, entra in gioco la (libera) valutazione del GdP; e qui, per per dire cosa potrebbe succedere, servirebbero più cognizioni divinatorie che giuridiche...Un saluto |
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