Di ritorno da un viaggio, ho trovato nella posta una busta verde che mi segnalava il fatto che, non era stato possibile consegnarmi il verbale e di recarmi in un ufficio postale non meglio specificato per il ritiro. La busta era datata 25/08/2009, io l'ho trovata il 28/09/2009, cosa devo fare? i termini per un eventuale ricorso sono gia' scaduti? sarebbe meglio che non la ritirassi?
Rev.0 Segnala
28/09/2009, ore 20:31
|
||||
|
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Rev.0 Segnala
28/09/2009, ore 20:35
lei puo' ritirarla entro 6 mesi e il ricorso parte da quando la ritira se non la ritira e torna al mittente dopo la compiuta giacenza di 6 mesi allora la notifica ha ugualmente valore (come eseguita) dopo 10 giorni dall'invio e non ritiro...esempioracc del 25 agosto non ritirata entro il 25 febbraio. e' come se la notifica fosse avvenuta il 5 settembre...se invece la ritira i 60 giorni valgono dalla data di ritiro |
||||
|
Rev.0 Segnala
28/09/2009, ore 21:52
Ormai i termini di giacenza postale sono terminati. E da un pezzo ! E il mancato ritiro ( in relazione ad atti giudiziari) vale come notifica effettuata ugualmente.E' una aberrazione lògica & giuridica,ma come sempre,l'utente-pecorone deve soccòmbere ! Schiacciato dall'ingranaggio sistematico del |
||||
|
Rev.0 Segnala
28/09/2009, ore 23:22
E' nulla la notifica del verbale di accertamento di violazione al codice della strada "mediante il deposito presso l'ufficio postale", senza che sia data notizia al destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità della notificazione nel senso chiarito dalla Corte costituzionale.Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 7815 del 4 aprile 2006, richiamando la sentenza n° 346/1998 con la quale cla Consulta aveva dichiarato «incostituzionale l'art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento». |
||||
|
Rev.0 Segnala
28/09/2009, ore 23:27
Grazie mille per le risposte! Ho ancora un po' di dubbi...una volta ritiarata la notifica, l'eventuale ricorso dovrei presentarlo nel luogo dove è avvenuto il fatto o posso farlo nella mia città? quanto tempo ho per farlo? la multa mi è stata fatta dalla municipale su una S.g.c. , è valida? potrebbero ritirarmi la patente senza che ci sia stata una notifica immediata? |
||||
|
Rev.0 Segnala
28/09/2009, ore 23:29
Il 20 Agosto 2007 il MInistero dell'Interno ha emanato la corcolare num. 300/A/1/26466/127/9 che in attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale num. 477 del 26/11/2002, precisa che la notifica è valida per il mittente nel momento in cui consegna la raccomandata alla posta, mentre, invece, per il ricevente i termini dei 60 giorni per ricorrere decorrono dalla data di notifica o di ricevimento della raccomandata. Se la raccomandata contenente il verbale non viene consegnata dal postino per un motivo qualsiasi o non viene ritirata dal ricevente, il verbale si intende notificato per compiuta giacenza al termine dei dieci giorni. In questo ultimo caso i termini per ricorrere decorrono dal termine della compiuta giacenza. Se, invece, il verbale viene ritirato, anche successivamente ai dieci giorni dal ricevente (se ancora in possesso dell'Ufficio postale), la data di decorrenza per l'impugnativa decorre dalla data di ritiro del verbale. A ciò si aggiunge che se l'indirizzo del ricevente, indicato dal mittente, non è completo (cioè, ad esempio, manca il numero civico), allora il postino non è obbligato a consegnare la raccomandata (e potrebbe nascere la compiuta giacenza senza responsabilità per il ricevente) ed in questo caso nasce il contenzioso soprattutto quando il ricevente può dimostrare di essere stato sempre residente a quell'indirizzo oppure quando la compiuta giacenza inizia oltre i 150 giorni dalla data dell'infrazione. Le modalità di notifica sono identiche per tutti gli atti amministrativi per i quali è necessaria la notifica che può essere effettuata sia da messi notificatori comunali, da ufficiali giudiziari, da messi speciali dell'amministrazione finaziaria e dalle poste (verbali di contravvenzione, accertamenti fiscali, etc.).Da questo si deduce che i termini per il ricorso partono dall'effettivo ritiro ove questo sia stato fatto.Ovvero si è ancora in tempo e Cinzia ha ragione. |
||||
|