Salve, mi è stata recentemente recapitata una multa per violazione dell'art 7/1 del nuovo cds, ossia circolazione (in scooter) nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici, elevata da un agente accertatore nominato ai sensi della l. 127 del 15/05/97, art. 17, comma 133 e l.488/99 art 68.Il motivo della mancata contestazione sarebbe: "la multa non è stata contestata per non intralciare il servizio pubblico di trasporto".1) Considerato che a redarre il verbale è stato un agente del trasporto (NB. comma 133 e non 132) pubblico con funzioni di controllo sulle corsie, è vero che tale verbale è viziato in quanto a motivo di mancata contestazione? Infatti il verbalizzante, essendo un agente del trasporto pubblico con funzioni di accertamento, non avrebbe posseduto l'autorità necessaria per "fermare il traffico" e contestarmi immediatamente la trasgressione o sbaglio?2) Nella data presente a verbale io non passavo neanche lontanamente dalla zona contestata (avrei anche la possibilità di una attestazione da parte del mio datore di lavoro)Secondo voi, ho la possibilità di successo in un eventuale ricorso?Mi conviene appellarmi sul fatto che io non fossi in quella zona (e affermando di non aver prestato la moto ad altri conducenti) o puntare su quanto penso di aver capito leggendo su internet descritto sopra relativamente a questi agenti "mascherati"Inoltre potreste chiarirmi la differenza tra un comma 132, un comma 133 ed eventualmente le modifiche introdotte da questa legge 488/99 art. 68?Grazie in anticipo per la risposta.
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22/05/2009, ore 11:48
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22/05/2009, ore 18:21
Studiati questa....Corte di Cassazione civile, seconda sezione, del 27 luglio 2007 n. 16777Da molto tempo si discute sulla validità delle multe emesse dagli ausiliari del traffico, i così detti “vigilini”, istituiti con la legge 15.5.1997 n. 127, più comunemente nota come legge Bassanini bis. Conla sentenza in esame la Corte di Cassazione ha finalmente messo fine alla diatriba affermando il principio secondo cui le uniche multe che gli ausiliari sono competenti ad emettere, sono quelle aventi ad oggetto la sosta dei veicoli e limitatamente alle aree oggetto di concessione. Viceversa sono assolutamente incompetenti per le rilevazioni di altre e diverse infrazioni.Il caso di specie riguarda un automobilista di Roma che, multato da un ausiliare del traffico per aver circolato su una corsia preferenziale, promuoveva ricorso avverso il verbale innanzi al Giudice di Pace, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso; indi promuoveva ricorso per Cassazione.Ripercorrendo la normativa susseguitasi nel tempo in materia, la Suprema Corte ha ribadito che gli ausiliari sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, in quanto l’art. 17 comma 132 della Legge n. 127/2007 deve ritenersi norma di stretta interpretazione.Secondo la Cassazione, infatti, “…Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le “violazioni in materia di sosta” e “limitatamente alle aree oggetto di concessione”, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati.”Ne consegue che gli ausiliari del traffico, intanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta. Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 dal 1997, art. 17, comma 132.I giudici della Corte ricordano inoltre che agli ausiliari del traffico “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli “.Nota: se la multa l'ha fatta uno del personale ispettivo dell'azienda municipale...poteva. |
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25/05/2009, ore 04:06
non ricopre la carica di agente di ps quindi lei puo tentare di fare ricorso senza dare querela di falso dicendo che il mezzo quel giorno era ben custodito da altra parte. nel caso volesse fare pesare la cosa proponga querela di falso. a questo punto chi ha elevato la contestazione deve provare il fatto.di norma se si reca presso gli uffici ed esponde le sue ragioni minacciando una querela di falso lecose si sitemano ma deve essere ben sicuro che il mezzo non si trovasse sul posto al momento incriminatosaluti |
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26/05/2009, ore 15:40
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21/08/2009, ore 17:13
Sto impazzendo!!!Non ho mai preso una multa in anni di guida di scooter e in 2 mesi me ne arrivano 2 uguali!!! **entrambe in raccomandata a mesi di distanza!** Con stessa infrazione e stessa motivazione per la "mancata notifica" immediata (non intralciare il traffico)!!!!Anche questa volta sono quasi sicuro di non essere in quella zona a quell'ora ma come faccio a provarlo!??!!?Il cittadino è totalmente inerme?!?!? Paradossalmente così facendo possono farmi una multa al giorno anche se la moto è parcheggiata da un'altra parte della città!!!! e poi sono cavoli miei per dimostrare altro???!!! |
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21/08/2009, ore 23:15
si.provi a presentare denuncia per targa clonata.ma sia ben sicuro di quello che fa.saluti |
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